Cassazione Civile, Ordinanza n. 12696/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente residente nell’area siciliana colpita dal sisma del dicembre 1990 aveva presentato istanza di rimborso del 90% delle somme versate a titolo di Irpef e Ilor per l’anno d’imposta 1992, ottenendo in appello l’accoglimento della domanda dopo il silenzio-rifiuto dell’Ufficio. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, l. n. 289/2002, dell’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, della disciplina eurounitaria sugli aiuti di Stato come interpretata dalla Corte di giustizia e dalla Commissione UE, sostenendo che il rimborso non spettasse perché il contribuente aveva presentato dichiarazioni per redditi di partecipazione e quindi di impresa, con conseguente incompatibilità del beneficio con il diritto UE; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 2697 c.c., deducendo che la domanda di rimborso era carente di prova e che tale difetto non poteva essere sanato dal successivo deposito documentale. La parte contribuente ha resistito con controricorso, eccependo anche l’incompletezza dei motivi e contestando in fatto la natura dei redditi dichiarati.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari del contribuente sulla asserita genericità del ricorso, ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti fondati. Ha quindi accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, affinché verifichi la compatibilità del rimborso con il regime de minimis, nel triennio mobile di riferimento, e l’assenza di sovracompensazione, applicando i principi indicati in motivazione.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
Il beneficio fiscale per le vittime del sisma siciliano del 1990 non spetta, secondo l’interpretazione eurounitaria richiamata, a soggetti che svolgono attività di impresa, salvo i limiti e le condizioni del regime de minimis o degli aiuti destinati a compensare danni da calamità naturale, con divieto di sovracompensazione.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
La norma disciplina il rimborso delle somme indebitamente versate dai soggetti colpiti dal sisma; l’Amministrazione che contesti il diritto al rimborso deve allegare specifici fatti impeditivi, modificativi o estintivi, alla luce degli obblighi di collaborazione e buona fede.
In tema di istanza di rimborso, l’onere della prova grava sul contribuente richiedente, ma ciò non esonera l’Ufficio dall’allegare i fatti impeditivi quando contesta il diritto al rimborso sulla base di dati in suo possesso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per denunciare violazione di legge sostanziale.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per denunciare violazione di legge e vizi della motivazione/processo, con riferimento alla ripartizione dell’onere della prova.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il principio di specificità del ricorso per cassazione non deve essere inteso in modo eccessivamente formalistico; non è richiesta la integrale trascrizione degli atti se il loro contenuto è puntualmente indicato e la loro presenza è segnalata negli atti di merito.
Nel contesto del rimborso ai soggetti colpiti dal sisma, l’Amministrazione deve indicare i fatti impeditivi/modificativi/estintivi sulla base delle informazioni di cui dispone, non potendo limitarsi a invocare in astratto l’onere probatorio del contribuente.
art. 16-octies D.L. n. 91/2017, conv. con modif. dalla L. n. 123/2017
Norma richiamata quale integrazione del comma 665 dell’art. 1 L. 190/2014 in materia di rimborso fiscale per il sisma del 1990.
Massime di principio
- In tema di istanza di rimborso fiscale, il contribuente deve provare i presupposti del diritto richiesto, ma l’Amministrazione, se contesta il rimborso sulla base di elementi conoscibili o già in suo possesso, deve allegare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi specifici, in coerenza con gli obblighi di collaborazione e buona fede.
- I benefici fiscali riconosciuti per eventi calamitosi non possono essere riconosciuti oltre i limiti imposti dal diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato: occorre verificare la compatibilità del vantaggio con il regime de minimis o con le regole sugli aiuti compensativi, evitando ogni sovracompensazione del danno.
- Il requisito di specificità del ricorso per cassazione non va applicato in modo eccessivamente formalistico: non è necessaria la trascrizione integrale degli atti richiamati, se il contenuto è indicato con precisione e la loro collocazione processuale è chiaramente segnalata.
- Quando un giudice riconosce un rimborso fiscale collegato a un regime agevolativo soggetto a vincoli eurounitari, deve accertare espressamente la ricorrenza delle condizioni di compatibilità richieste dal diritto UE e dalla disciplina nazionale di recepimento.
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