Cassazione Civile, Ordinanza n. 08015/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da istanze di rimborso di maggiori imposte presentate originariamente da una società del gruppo e dalle controllate, poi oggetto di cessione dei relativi crediti a una società finanziaria e infine a un istituto bancario per incorporazione. Dopo un primo contenzioso davanti alla giustizia tributaria lombarda, definito in cassazione con rinvio, il Centro operativo dell’Amministrazione finanziaria liquidava parte dei crediti ma operava decurtazioni, tra cui una compensazione per un asserito controcredito erariale di euro 1.511.830,81 e ulteriori differenze nel calcolo del rimborso. La cessionaria impugnava il diniego parziale e, in secondo grado, la CTR dichiarava la litispendenza richiamando erroneamente un giudicato e ordinando la cancellazione della causa dal ruolo. Nel ricorso per cassazione la parte privata deduceva, con il primo motivo, violazione dell’art. 39 c.p.c. per avere la CTR esteso la litispendenza anche a questioni estranee al giudizio lombardo, in particolare al controcredito opposto in compensazione dall’Agenzia; con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR dichiarato immotivatamente assorbite le altre questioni. L’Agenzia resisteva e proponeva ricorso incidentale sostenendo l’insussistenza del giudicato richiamato dalla CTR e contestando la statuizione sulla litispendenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell’Agenzia per difetto di interesse, ritenendo comunque sussistente il presupposto della litispendenza perché il giudizio richiamato risultava ancora pendente in cassazione, poi definito con cassazione con rinvio. Sul ricorso principale ha respinto il primo motivo nella parte in cui contestava la dichiarazione di litispendenza sulle domande di rimborso già oggetto dell’altro giudizio, ma ha affermato il principio per cui, nel processo tributario di rimborso, quando l’azione principale viene respinta o comunque definita per ragioni indipendenti dalla compensazione, il giudizio non può proseguire per accertare in via autonoma il controcredito dell’Amministrazione, perché ciò trasformerebbe il processo in un inammissibile giudizio di mero accertamento negativo. Ha quindi respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibile l’incidentale, condannando la ricorrente principale alle spese e dando atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato per la disciplina della litispendenza; la Corte osserva che la pendenza del giudizio presupposto rende corretta la declaratoria di litispendenza sulle domande identiche.
Censurato dalla ricorrente principale per omessa pronuncia/assorbimento; il motivo è rimasto assorbito dall'esame del primo motivo.
art. 28-ter d.P.R. n. 602/1973
Richiamato dall'Amministrazione quale base per la compensazione amministrativa del proprio credito con il rimborso richiesto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato come norma che ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Cass. n. 21082/2019
Citata per affermare che l'Amministrazione può opporre in compensazione un proprio credito tributario all'azione di rimborso del contribuente.
Massime di principio
- Nel processo tributario di rimborso l'Amministrazione può opporre in compensazione un proprio controcredito tributario; tuttavia, se la domanda principale viene respinta o il giudizio si definisce per ragioni estranee alla compensazione, non è consentito proseguire il processo per l'autonomo accertamento negativo del controcredito erariale.
- La dichiarazione di litispendenza richiede l'identità fra le cause e non può essere esclusa solo perché una parte contesti un erroneo riferimento al giudicato, se il giudizio presupposto è in realtà ancora pendente.
- Quando la questione del controcredito sia dedotta solo come eccezione nel giudizio promosso dal contribuente, la sua delibazione non può trasformare il processo tributario, di natura impugnatoria, in un'azione di mero accertamento.
- Il controcredito dell'Amministrazione che non sia esaminato nel giudizio di rimborso potrà essere fatto valere autonomamente o in un diverso meccanismo di compensazione, senza pregiudicare il contribuente.
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