Sentenza del 19/12/2019 n. 33910 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva importato dalla Cina pannelli fotovoltaici applicando l’IVA al 10%. L’Ufficio doganale di Piacenza aveva ritenuto che i singoli moduli non fossero qualificabili come "impianti fotovoltaici" ai sensi del n. 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, e aveva recuperato la maggiore IVA, applicando anche le sanzioni. Secondo l’Ufficio, inoltre, l’agevolazione prevista dal n. 127-sexies sarebbe spettata solo agli installatori o utilizzatori diretti, non agli intermediari commerciali. La società sosteneva invece che i pannelli fossero destinati esclusivamente alla costruzione di impianti fotovoltaici e che l’agevolazione dipendesse dalla destinazione oggettiva dei beni, non dalla qualifica soggettiva dell’importatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Amministrazione. Ha precisato che i singoli pannelli non costituiscono, da soli, un impianto fotovoltaico ai sensi del n. 127-quinquies, ma possono beneficiare dell’aliquota del 10% prevista dal n. 127-sexies quando siano beni effettivamente destinati alla costruzione di tali impianti. Non è necessario che l’importatore sia anche installatore o utilizzatore finale: è sufficiente che la destinazione concreta dei beni sia comprovata. Nel caso concreto risultava che tutti i moduli erano stati installati in impianti fotovoltaici. Sono state compensate le spese di tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
La disposizione disciplina l’applicazione delle aliquote IVA ridotte; l’agevolazione deve essere interpretata secondo le specifiche previsioni della Tabella A allegata.
D.P.R. n. 633/1972, Tabella A, parte III, n. 127-quinquies
impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica
Riguarda gli impianti fotovoltaici considerati come complesso di componenti. Il singolo pannello, pur essendo componente necessario, non costituisce autonomamente un impianto.
D.P.R. n. 633/1972, Tabella A, parte III, n. 127-sexies
beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies
L’aliquota agevolata può applicarsi ai singoli beni destinati alla costruzione di impianti fotovoltaici, anche quando siano importati o commercializzati da un intermediario. Occorre provare la loro effettiva e concreta destinazione all’impianto.
Disciplina i requisiti della sentenza tributaria; la censura dell’Amministrazione è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente diretta contro la motivazione secondo un parametro non più utilizzabile.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6
Impone al ricorrente per cassazione di indicare specificamente gli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, compresa la fase processuale nella quale siano stati prodotti.
Codice di procedura civile, art. 372
Limita la produzione di nuovi documenti in cassazione; i decreti ministeriali non possono essere introdotti tardivamente per supplire alle carenze del ricorso.
D.Lgs. n. 212/2000, artt. 10 e 11
Le questioni relative a tutela dell’affidamento e interpello sono state dichiarate assorbite, perché il rigetto del ricorso rendeva inutile esaminarle.
Direttiva 2006/112/CE, art. 183
Il sistema di rimborso o riporto dell’eccedenza IVA deve rispettare il principio di neutralità fiscale e non imporre al contribuente un rischio finanziario irragionevole.
Costituzione, artt. 9 e 32
La Corte richiama la tutela dell’ambiente e della salute come elementi sistematici coerenti con un’interpretazione che favorisca fiscalmente l’utilizzo di fonti rinnovabili.
Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4
La doglianza relativa alla nullità della sentenza per motivazione è stata dichiarata inammissibile.
Massime di principio
- Per applicare un’aliquota IVA agevolata ai componenti di un impianto fotovoltaico occorre distinguere tra l’impianto nel suo complesso e i singoli beni destinati a realizzarlo: il pannello isolato non è un impianto, ma può rientrare nell’agevolazione prevista per i beni destinati alla costruzione dell’impianto.
- L’agevolazione prevista per beni destinati alla costruzione di impianti fotovoltaici non dipende necessariamente dal fatto che l’acquirente o importatore sia l’installatore finale. Salvo espressa previsione normativa, rilevano le caratteristiche oggettive del bene e la sua destinazione concreta.
- L’intermediario deve poter dimostrare che i beni sono stati effettivamente destinati alla costruzione di impianti fotovoltaici. La mera rivendita non esclude automaticamente l’agevolazione, ma una destinazione incerta o diversa può comportarne il disconoscimento.
- L’Amministrazione finanziaria deve contestare e provare, sul piano fattuale, che i beni non siano stati destinati alla realizzazione degli impianti; non può negare l’agevolazione soltanto sulla base della qualifica di commerciante o intermediario dell’operatore.
- Le norme agevolative non possono essere interpretate estensivamente oltre il loro testo, ma devono essere applicate distinguendo correttamente tra requisiti oggettivi del bene, destinazione effettiva e eventuali requisiti soggettivi espressamente previsti.
- In cassazione, i motivi devono colpire la concreta ratio decidendi della sentenza e rispettare il principio di autosufficienza, indicando e trascrivendo le norme amministrative o i documenti rilevanti e specificando dove siano stati prodotti nei precedenti gradi.
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