Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/12/2019 n. 33910 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva importato dalla Cina pannelli fotovoltaici applicando l’IVA al 10%. L’Ufficio doganale di Piacenza aveva ritenuto che i singoli moduli non fossero qualificabili come "impianti fotovoltaici" ai sensi del n. 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, e aveva recuperato la maggiore IVA, applicando anche le sanzioni. Secondo l’Ufficio, inoltre, l’agevolazione prevista dal n. 127-sexies sarebbe spettata solo agli installatori o utilizzatori diretti, non agli intermediari commerciali. La società sosteneva invece che i pannelli fossero destinati esclusivamente alla costruzione di impianti fotovoltaici e che l’agevolazione dipendesse dalla destinazione oggettiva dei beni, non dalla qualifica soggettiva dell’importatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Amministrazione. Ha precisato che i singoli pannelli non costituiscono, da soli, un impianto fotovoltaico ai sensi del n. 127-quinquies, ma possono beneficiare dell’aliquota del 10% prevista dal n. 127-sexies quando siano beni effettivamente destinati alla costruzione di tali impianti. Non è necessario che l’importatore sia anche installatore o utilizzatore finale: è sufficiente che la destinazione concreta dei beni sia comprovata. Nel caso concreto risultava che tutti i moduli erano stati installati in impianti fotovoltaici. Sono state compensate le spese di tutti i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 16

    La disposizione disciplina l’applicazione delle aliquote IVA ridotte; l’agevolazione deve essere interpretata secondo le specifiche previsioni della Tabella A allegata.

  • D.P.R. n. 633/1972, Tabella A, parte III, n. 127-quinquies

    impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica

    Riguarda gli impianti fotovoltaici considerati come complesso di componenti. Il singolo pannello, pur essendo componente necessario, non costituisce autonomamente un impianto.

  • D.P.R. n. 633/1972, Tabella A, parte III, n. 127-sexies

    beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies

    L’aliquota agevolata può applicarsi ai singoli beni destinati alla costruzione di impianti fotovoltaici, anche quando siano importati o commercializzati da un intermediario. Occorre provare la loro effettiva e concreta destinazione all’impianto.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36

    Disciplina i requisiti della sentenza tributaria; la censura dell’Amministrazione è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente diretta contro la motivazione secondo un parametro non più utilizzabile.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6

    Impone al ricorrente per cassazione di indicare specificamente gli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, compresa la fase processuale nella quale siano stati prodotti.

  • Codice di procedura civile, art. 372

    Limita la produzione di nuovi documenti in cassazione; i decreti ministeriali non possono essere introdotti tardivamente per supplire alle carenze del ricorso.

  • D.Lgs. n. 212/2000, artt. 10 e 11

    Le questioni relative a tutela dell’affidamento e interpello sono state dichiarate assorbite, perché il rigetto del ricorso rendeva inutile esaminarle.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 183

    Il sistema di rimborso o riporto dell’eccedenza IVA deve rispettare il principio di neutralità fiscale e non imporre al contribuente un rischio finanziario irragionevole.

  • Costituzione, artt. 9 e 32

    La Corte richiama la tutela dell’ambiente e della salute come elementi sistematici coerenti con un’interpretazione che favorisca fiscalmente l’utilizzo di fonti rinnovabili.

  • Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4

    La doglianza relativa alla nullità della sentenza per motivazione è stata dichiarata inammissibile.

Massime di principio

  • Per applicare un’aliquota IVA agevolata ai componenti di un impianto fotovoltaico occorre distinguere tra l’impianto nel suo complesso e i singoli beni destinati a realizzarlo: il pannello isolato non è un impianto, ma può rientrare nell’agevolazione prevista per i beni destinati alla costruzione dell’impianto.
  • L’agevolazione prevista per beni destinati alla costruzione di impianti fotovoltaici non dipende necessariamente dal fatto che l’acquirente o importatore sia l’installatore finale. Salvo espressa previsione normativa, rilevano le caratteristiche oggettive del bene e la sua destinazione concreta.
  • L’intermediario deve poter dimostrare che i beni sono stati effettivamente destinati alla costruzione di impianti fotovoltaici. La mera rivendita non esclude automaticamente l’agevolazione, ma una destinazione incerta o diversa può comportarne il disconoscimento.
  • L’Amministrazione finanziaria deve contestare e provare, sul piano fattuale, che i beni non siano stati destinati alla realizzazione degli impianti; non può negare l’agevolazione soltanto sulla base della qualifica di commerciante o intermediario dell’operatore.
  • Le norme agevolative non possono essere interpretate estensivamente oltre il loro testo, ma devono essere applicate distinguendo correttamente tra requisiti oggettivi del bene, destinazione effettiva e eventuali requisiti soggettivi espressamente previsti.
  • In cassazione, i motivi devono colpire la concreta ratio decidendi della sentenza e rispettare il principio di autosufficienza, indicando e trascrivendo le norme amministrative o i documenti rilevanti e specificando dove siano stati prodotti nei precedenti gradi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.