Cassazione Penale, Sentenza n. 15206/2022 del 20/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari in località diversa e con possibilità di svolgere attività lavorativa. Il motivo unico denunciava violazione di legge e vizio motivazionale in ordine all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari: si sosteneva che il Tribunale avesse errato nel ritenere sussistenti sicuri e forti legami con il mercato della droga, posto che il FEDELE era incensurato, aveva ammesso i fatti e mostrato atteggiamento collaborativo, e dunque gli arresti domiciliari sarebbero stati adeguati.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la valutazione del giudice di merito secondo cui il mero trasferimento dell'indagato in un diverso domicilio non è sufficiente a mutare il gravissimo quadro cautelare, essendo tale eventuale cambiamento successivo all'istanza e non sintomatico di revisione delle condotte pregresse. Il Tribunale ha ritenuto rilevanti le modalità del fatto: il trasporto di Kg. 4,6 di cocaina occultata in un doppiofondo del bagagliaio, il quantitativo e il valore economico indicano professionalità e collegamenti con circuiti criminali; pertanto gli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico, non sarebbero idonei a contenere il rischio di reiterazione e a recidere i legami criminali. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e disposta la trasmissione della ordinanza al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (t.u. stupefacenti), artt. 73 e 80
Indicano il quadro delittuoso contestato (illeciti in materia di stupefacenti) rispetto al quale è stata adottata la cautela; richiamate per qualificare la gravità del reato e il contesto oggettivo.
Codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c)
Norma che disciplina le esigenze cautelari di prevenzione speciale; il giudice deve valutare l'adeguatezza della misura rispetto al rischio di reiterazione e alla prognosi di rispetto degli obblighi.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter
Prevede l'obbligo di trasmettere copia dell'ordinanza al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti connessi alla custodia cautelare.
Massime di principio
- Il mero trasferimento del detenuto in un diverso domicilio, proposto dopo l'adozione della cautela, non è di per sé sufficiente a escludere il rischio che giustifica la misura cautelare; serve prova dell'effettiva attenuazione del rischio.
- La quantità, la modalità di occultamento e il valore economico della sostanza sono elementi che possono far ritenere professionalità dell'illecito e legami con circuiti criminali, giustificando misure cautelari più afflittive.
- La valutazione dell'adeguatezza di misure meno afflittive rispetto alle esigenze di prevenzione speciale è un apprezzamento di merito riservato al giudice di merito e, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.
- Gli arresti domiciliari, anche se con controllo elettronico, possono risultare inadeguati quando la prognosi indica un concreto rischio di reiterazione del reato o la persistenza di relazioni con ambienti criminali.
- Per ottenere la sostituzione della custodia in carcere è utile fornire elementi concreti e precisi che dimostrino l'assenza di collegamenti criminali e la reale idoneità della nuova misura a prevenire la reiterazione (es. comprovato lavoro stabile, luogo di detenzione lontano da circuiti criminali, garanzie terze).
- In sede di opposizione o ricorso, le argomentazioni basate su stato di incensuratezza e collaborazione dell'indagato devono essere supportate da elementi fattuali concreti che contrastino le risultanze probatorie sulle modalità del fatto.
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