Cassazione Civile, Ordinanza n. 23707/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Il giudizio origina da plurimi pignoramenti presso terzi eseguiti dall’agente della riscossione, nelle forme speciali previste dall’art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, contro il debitore. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato inammissibili le opposizioni proposte. La Corte d’appello aveva poi dichiarato inammissibile l’appello, ritenendo che i motivi fossero riferiti a una opposizione agli atti esecutivi e applicando il principio dell’apparenza: il mezzo di impugnazione va individuato in base alla qualificazione dell’azione operata dal giudice a quo, anche se errata. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione di legge per asserita erronea qualificazione della domanda, sostenendo che i fatti integrassero opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.; con il secondo motivo lamentava il mancato esame e la mancata decisione sui motivi di appello. Si censurava dunque la declaratoria di inammissibilità dell’appello e, in via mediata, la qualificazione della domanda e del corrispondente mezzo di impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d’appello avesse correttamente applicato il principio dell’apparenza, individuando il mezzo di impugnazione sulla base della qualificazione dell’azione compiuta dal giudice di primo grado. Poiché il ricorrente non ha censurato specificamente tale ratio decidendi e si è limitato a prospettare una diversa qualificazione della domanda, le doglianze sono state giudicate inconferenti. La Corte ha inoltre rilevato la tardività del controricorso dell’agente della riscossione e, perciò, non ha provveduto sulle spese. È stato infine dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 72-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato quale base legale dei pignoramenti presso terzi eseguiti dall’agente della riscossione
invocato dal ricorrente come norma regolatrice dell’opposizione all’esecuzione
utilizzato per dichiarare tardivo il controricorso, perché notificato oltre il termine perentorio
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato per osservare dubbi sulla sufficienza dell’esposizione sommaria dei fatti, senza che ciò divenga decisivo
richiamato per il deposito dell’ordinanza in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di attestare i presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 136 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato in tema di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rimessa al giudice di merito
richiamato complessivamente in tema di patrocinio a spese dello Stato e contributo unificato
Massime di principio
- In tema di opposizioni esecutive, il mezzo di impugnazione avverso la decisione va individuato secondo il principio dell’apparenza, cioè in base alla qualificazione dell’azione compiuta dal giudice di primo grado, anche se tale qualificazione sia giuridicamente errata.
- Chi ricorre per cassazione contro una declaratoria di inammissibilità dell’appello deve censurare la specifica ratio decidendi posta a base della decisione impugnata; la mera affermazione di una diversa qualificazione della domanda non è sufficiente se non incide sul criterio effettivamente applicato dal giudice di merito.
- La mancata confutazione della ratio decidendi comporta l’inammissibilità del ricorso, perché le doglianze risultano inconferenti rispetto al fondamento della sentenza impugnata.
- L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non esclude, in caso di rigetto integrale o inammissibilità dell’impugnazione, l’attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, essendo la revoca dell’ammissione eventualmente valutabile dal giudice competente in seguito.
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