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Sentenza

Sentenza del 08/04/2015 n. 6979 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento per omesso versamento di ritenute su somme pagate a un lavoratore e ad alcuni agenti. La società sosteneva che le somme versate al lavoratore in base a una transazione risarcissero danni non reddituali, e quindi non fossero imponibili; l’Agenzia contestava che la CTR avesse riconosciuto tale natura senza motivazione adeguata. In via incidentale e condizionata, la società denunciava l’illegittimità dell’avviso per l’aliquota errata, nonostante l’ammissione dell’errore da parte dell’Ufficio, che avrebbe dovuto emettere un nuovo atto.

La decisione

La CTP di Cuneo aveva respinto il ricorso della società, rilevando però l’aliquota errata e disponendo la rideterminazione delle somme. In appello, la CTR del Piemonte aveva annullato l’avviso limitatamente alle ritenute sulle somme corrisposte al lavoratore, ritenute risarcimento di danno emergente. La Cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia: ha ritenuto che la CTR avesse motivato adeguatamente, valorizzando l’effettività della controversia e dell’accordo transattivo, le voci di danno contemplate e l’assenza di prove dell’Ufficio circa la natura fittizia dell’accordo. Ha confermato che quelle somme, avendo funzione di ristoro non reddituale, non erano imponibili. Il ricorso incidentale condizionato della società è rimasto assorbito, senza decisione nel merito. L’Agenzia è stata condannata a rimborsare le spese processuali, liquidate in € 6.075,00, oltre € 200,00 e oneri di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    La società invocava questa disposizione nel ricorso incidentale, sostenendo che l’errore sull’aliquota rendesse illegittimo l’avviso e imponesse all’Amministrazione di emettere un nuovo atto. La Cassazione non ha esaminato la censura, perché il ricorso incidentale è stato assorbito.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    La disposizione è stata richiamata dalla società, insieme all’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, a sostegno della contestazione sulla validità dell’avviso con aliquota errata. La Corte non ha deciso tale questione, essendo assorbito il ricorso incidentale.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 3

    È indicato come parametro del motivo incidentale di violazione e falsa applicazione di legge. La censura non è stata decisa nel merito, perché assorbita.

Massime di principio

  • Le somme corrisposte in una transazione collegata alla cessazione di un rapporto di lavoro non diventano non imponibili per il solo fatto che le parti le definiscano risarcimento: in via presuntiva possono rappresentare retribuzioni perdute e, quindi, reddito imponibile.
  • La presunzione di natura reddituale può essere superata dimostrando una diversa e concreta causale dell’esborso, come il ristoro di danni non reddituali. Il giudice può ricostruire tale causale interpretando l’accordo e valutando gli elementi probatori complessivi.
  • La valutazione di merito sulla reale natura delle somme è sindacabile in Cassazione nei limiti consentiti per i vizi di motivazione; non basta opporre una diversa lettura dell’accordo se la decisione espone un percorso logico e gli elementi che lo sostengono.
  • L’effettività della controversia sottostante e l’assenza di prove che l’accordo sia fittizio possono concorrere a dimostrare che le voci risarcitorie pattuite corrispondano a danni realmente considerati dalle parti.
  • Una censura proposta in via incidentale e condizionata resta assorbita quando il ricorso principale è rigettato e viene meno la condizione per esaminarla.

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