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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28844/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La lite origina da un verbale di accertamento con cui la fondazione previdenziale chiedeva alla società il pagamento di contributi asseritamente dovuti per rapporti qualificati dall'ente come contratti di agenzia conclusi dalla società con varie ditte. La società proponeva opposizione e otteneva accoglimento sia in primo grado sia in appello, poiché i rapporti venivano ricondotti a procacciamento d'affari e non ad agenzia: secondo la corte territoriale non era stata provata l'esistenza di un obbligo giuridico dei collaboratori di svolgere attività promozionale per conto della società, né le lettere di incarico né le fatture bastavano a dimostrarlo, e mancavano accertamenti sulle concrete modalità di svolgimento dei rapporti e sulla loro riconducibilità al contratto di agenzia. La fondazione ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1742, 1743, 1746, 1748 e 1750 c.c., sostenendo che la stabilità e continuità dell'attività dei collaboratori fosse incompatibile con un mero procacciamento d'affari e che l'occasionalità fosse esclusa anche dall'art. 61, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 in ragione dei redditi superiori a 5.000 euro annui; 2) violazione dell'art. 1362 c.c., assumendo che il testo delle lettere di incarico, correttamente interpretato, rivelasse un rapporto continuativo e stabile tipico dell'agenzia; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., per asserita omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al mancato uso delle presunzioni ex art. 2729 c.c. basate su elementi indiziari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove al fine di pervenire a una diversa qualificazione del rapporto come agenzia; la corte territoriale aveva invece compiuto un accertamento in fatto negativo sull'esistenza dell'obbligo giuridico di promozione in capo ai collaboratori. È stato dichiarato inammissibile anche il secondo motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non riportava specificamente il contenuto delle lettere di incarico, e per genericità, in quanto si limitava a contrapporre la propria lettura a quella del giudice di merito senza indicare quale canone ermeneutico fosse stato violato o come. Inoltre, tale censura è stata ritenuta estranea alla ratio decidendi, che poggiava sull'inesistenza dell'obbligo giuridico di promuovere affari per la società. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché la corte d'appello aveva esaminato anche la doglianza relativa all'art. 2729 c.c. e aveva comunque respinto l'appello nel suo complesso escludendo la sussistenza di elementi indiziari idonei a fondare, per presunzioni, la qualificazione come agenzia. Il ricorso è stato quindi respinto/inammissibile nei suoi motivi, con conferma della decisione di merito favorevole alla società resistente.

Norme richiamate

  • artt. 1742 c.c., 1743 c.c., 1746 c.c., 1748 c.c., 1750 c.c.

    Sono richiamati per definire il contratto di agenzia, che richiede un obbligo giuridico dell'agente di promuovere stabilmente e continuativamente gli affari del preponente.

  • art. 61, comma 2, d.lgs. n. 276/2003

    È invocato dalla ricorrente per sostenere che l'occasionalità sarebbe esclusa ove il reddito annuo dei collaboratori superi una certa soglia; la Corte non accoglie la censura perché incentrata su un riesame dei fatti.

  • art. 1362 c.c.

    La censura di violazione dei criteri ermeneutici non può risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente a quella adottata dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è esclusa quando il giudice di appello abbia deciso l'impugnazione nel suo complesso e abbia esaminato la censura dedotta, anche se poi la abbia respinta.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono richiamate come criterio invocato in appello; la Corte d'appello le ha considerate e ne ha escluso la sufficienza probatoria.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando non indica un fatto decisivo omesso e discusso tra le parti, ma mira solo a contestare la valutazione del materiale probatorio.

Massime di principio

  • La qualificazione di un rapporto come agenzia richiede la prova dell'esistenza di un obbligo giuridico del collaboratore di promuovere in modo stabile e continuativo gli affari del preponente; in mancanza, il rapporto non può essere ricondotto a tale schema solo sulla base di indici documentali isolati.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura formalmente di violazione di legge in una richiesta di nuovo apprezzamento del fatto e delle prove: quando il giudice di merito ha accertato in fatto l'insussistenza di un elemento costitutivo del rapporto, la doglianza è inammissibile se non indica un fatto decisivo omesso ex art. 360, n. 5 c.p.c.
  • La censura per violazione dei criteri di interpretazione del contratto deve essere specifica e autosufficiente: occorre riportare il contenuto rilevante del documento e indicare puntualmente quale regola ermeneutica sia stata violata, non essendo sufficiente contrapporre una lettura alternativa del testo.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di appello abbia esaminato la censura dedotta e abbia deciso l'impugnazione nel suo complesso, anche se abbia respinto espressamente o implicitamente il singolo profilo prospettato.
  • Le presunzioni semplici possono fondare la qualificazione del rapporto solo se gli elementi indiziari siano ritenuti, dal giudice di merito, gravi, precisi e concordanti; tale valutazione resta insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale dedotto nei termini di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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