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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26403/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società cooperativa aveva impugnato un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relative all'anno 2007. In primo grado il ricorso era stato accolto perché la motivazione dell'atto non avrebbe dato conto delle deduzioni svolte dalla contribuente nel contraddittorio endoprocedimentale. In appello, la CTR Sicilia aveva rigettato il gravame principale dell'Ufficio e accolto l'appello incidentale della società solo sulle spese, rilevando che l'avviso non aveva preso posizione sulla specifica osservazione difensiva secondo cui, trattandosi di cooperativa a mutualità prevalente, nell'applicazione degli studi di settore dovevano essere considerate le condizioni di mercato influenzate dai fini mutualistici, idonee a incidere sui ricavi; aveva inoltre escluso che la mutualità prevalente venisse meno per il fatto che la società non operasse esclusivamente con i soci ma si avvalesse anche di dipendenti. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2512, 2513, 2514 e 2545-octies c.c. e 62-bis d.l. n. 331/1993, sostenendo che la CTR avrebbe errato nel ritenere omessa la pronuncia dell'Ufficio e nel non considerare che l'avviso avrebbe effettivamente risposto alle deduzioni della contribuente circa l'applicabilità degli studi di settore alle cooperative che non operano esclusivamente a favore dei soci.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la CTR non aveva affrontato la questione generale dell'applicabilità degli studi di settore alle cooperative che operano anche verso terzi, ma la più specifica questione della mancata considerazione, nell'avviso, delle situazioni di mercato connesse ai fini mutualistici. Inoltre, la Corte ha osservato che non era configurabile il vizio di omessa pronuncia, poiché la CTR si era espressamente espressa sul punto della mutualità prevalente e dell'uso di dipendenti; e che le norme richiamate nel motivo non erano pertinenti alle argomentazioni sviluppate. La Corte ha anche richiamato il contenuto della circolare n. 110/E del 1999, secondo cui gli studi di settore non si applicano alle cooperative che operano esclusivamente a favore dei soci o utenti, ma in caso di attività non esclusiva gli uffici devono tenere conto delle situazioni di mercato influenzate dai fini mutualistici. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, perché la resistente non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È stato evocato dalla ricorrente per sostenere un vizio di omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso che tale vizio ricorresse, poiché la CTR si era pronunciata espressamente sulla questione controversa.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato quale parametro del vizio processuale dedotto; la Corte ha ritenuto la censura non pertinente rispetto alla reale ratio decidendi.

  • art. 2512 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di cooperative a mutualità prevalente; la Corte ha osservato che la CTR non aveva negato la mutualità prevalente per la presenza di dipendenti.

  • art. 2513 c.c.

    Citate dalla ricorrente tra le norme sulla cooperazione; la Corte non le ha ritenute decisive ai fini della censura proposta.

  • art. 2514 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto pertinente rispetto alla questione concretamente decisa.

  • art. 2545-octies c.c.

    Evocato dalla ricorrente; la Corte ha rilevato che il motivo non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata.

  • art. 62-bis d.l. n. 331/1993

    Richiamato quale base normativa degli studi di settore; la Corte ha considerato la censura inconferente rispetto alla motivazione della CTR.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 14

    Richiamato nel testo della circolare come condizione per tener conto, nel contraddittorio, dell'incidenza dei fini mutualistici sui ricavi delle cooperative che svolgono attività non esclusiva.

  • L. n. 427/1993

    È richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 331/1993, in relazione alla disciplina degli studi di settore.

  • circolare ministeriale n. 110/E del 21.5.1999

    Gli studi di settore non si applicano alle cooperative che operano esclusivamente a favore dei soci o utenti; se l'attività è svolta non esclusivamente, gli uffici devono comunque considerare, in contraddittorio, le situazioni di mercato influenzate dai fini mutualistici.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, ma censura una questione diversa o più ampia rispetto a quella effettivamente decisa.
  • Non è configurabile il vizio di omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia esaminato e deciso, espressamente o sostanzialmente, la questione devoluta.
  • Nella disciplina degli studi di settore relativi alle cooperative, l'inapplicabilità opera per le cooperative che svolgono attività esclusivamente a favore dei soci o degli utenti; se l'attività è svolta anche non esclusivamente, l'Ufficio, nel contraddittorio, deve considerare l'incidenza dei fini mutualistici sulle condizioni di mercato e sui ricavi.
  • La deduzione di violazione di legge richiede che le norme indicate siano effettivamente pertinenti rispetto alle argomentazioni sviluppate nel motivo; la mera citazione di disposizioni non sufficientemente correlate alla censura rende il motivo inidoneo a scalfire la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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