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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08342/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coltivatore diretto)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita, avvenuta il 14 gennaio 2015, di un complesso immobiliare rurale composto da particelle con diversa destinazione, in parte boschiva e in parte a prato con fabbricati rurali, che gli acquirenti avevano acquistato dalla venditrice. Un vicino proprietario, qualificato come coltivatore diretto, aveva esercitato la prelazione agraria e, dopo la vendita, aveva agito per il riscatto sostenendo di avere i requisiti per preferire l’acquisto dell’intero compendio. Gli acquirenti si erano difesi contestando: 1) che il vicino non svolgesse attività agricola di coltivazione in modo abituale e continuativo, ma soprattutto allevamento e commercio di bestiame; 2) che la mera attività di taglio della legna non bastasse a integrare la coltivazione del bosco richiesta dalla disciplina della prelazione; 3) che, in ogni caso, l’eventuale diritto avrebbe potuto riguardare solo le particelle boschive confinanti, non anche le parti a prato e i fabbricati, essendo il compendio venduto non omogeneo. Con il ricorso per cassazione hanno quindi dedotto violazione degli artt. 8 l. 590/1965, 7 l. 817/1971 e 2135 c.c., censurando l’interpretazione della Corte d’appello sulla legittimazione del retraente, sulla nozione di coltivazione/silvicoltura e sull’estensione oggettiva del retratto all’intero fondo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non colpiva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale non aveva affermato che la prelazione spetti anche a chi svolga prevalentemente allevamento, ma aveva invece valorizzato la qualità di proprietario confinante e il conseguente miglioramento dell’assetto fondiario, reputando irrilevante ogni valutazione di convenienza economica dell’accorpamento. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché il taglio e la cura del bosco possono integrare attività di silvicoltura ai fini della prelazione, secondo l’impostazione delle Sezioni Unite richiamata anche dai ricorrenti. Anche il terzo motivo è stato respinto: la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva considerato il fondo venduto come complesso fondiario oggettivamente unitario, tipico dell’alpeggio, sicché la prelazione poteva investire l’intero compendio e non solo le porzioni boscate. Le spese sono state integralmente compensate per la parziale novità della questione, e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590

    norma posta a fondamento della prelazione agraria del coltivatore diretto confinante; la Corte la interpreta in combinato con la disciplina successiva e con la nozione di coltivazione/silvicoltura.

  • art. 7 l. 14 agosto 1971, n. 817

    norma richiamata per disciplinare il diritto di prelazione e riscatto agrari del confinante, applicabile anche al compendio oggettivamente unitario.

  • art. 2135 c.c.

    la silvicoltura rientra nell’attività agricola quando consiste nella cura e nello sviluppo del ciclo biologico del bosco; il mero taglio degli alberi non è, di per sé, escluso dalla nozione se inserito in tale cura.

  • art. 342 c.p.c.

    il motivo di appello deve essere specifico; la Corte territoriale aveva ritenuto generica la critica circa il preteso miglioramento economico dell’azienda.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la compensazione delle spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, ravvisate nella parziale novità della questione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul rito camerale in cassazione in base alla quale è stata fissata la trattazione del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione di legge nei tre motivi di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 31 l. 26 maggio 1965, n. 590

    richiamato dai ricorrenti per la definizione di coltivatore diretto, ma la Corte non accoglie la censura perché il motivo non intercetta la ratio della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e attribuisce al provvedimento un contenuto che esso non ha.
  • Ai fini della prelazione e del riscatto agrari, la silvicoltura può integrare la nozione di coltivazione del fondo quando si traduce in una cura del bosco funzionale al ciclo biologico e alla produzione di frutti o servizi agricoli.
  • La mera attività materiale di taglio del legname non esclude, di per sé, l’esistenza di attività silvicola rilevante, se essa si colloca entro una gestione organica del bosco.
  • Quando il fondo oggetto di vendita costituisce un complesso fondiario oggettivamente unitario, la prelazione del confinante può investire l’intero compendio anche se esso comprenda appezzamenti con diversa destinazione, purché la gestione sia unitaria e coordinata.
  • Il diritto di prelazione agraria è funzionale all’accorpamento e al miglioramento della redditività dei terreni; non va quindi limitato in modo meramente formale alla sola porzione omogenea se ciò snaturerebbe l’unità economico-produttiva del fondo venduto.
  • La qualità di proprietario confinante opera come presupposto legale del diritto, senza che il giudice debba valutare in concreto la convenienza economica dell’accorpamento per l’azienda del prelazionario.

Come è indicizzato

MaterieProprietà
RamiDiritti reali
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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