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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01199/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (operatore turistico)

La controversia

Un viaggiatore aveva acquistato, per sé e per il proprio nucleo familiare, un soggiorno turistico presso una struttura in Sardegna, prenotato tramite agenzia di viaggi sulla base di un catalogo promozionale. Deduceva che la realtà riscontrata in loco fosse radicalmente difforme da quanto pubblicizzato: vegetazione arida anziché rigogliosa, carenze di sicurezza, distanza della camera dalla spiaggia, cattivo stato della camera, servizi spiaggia inadeguati, ulteriori disagi e presenza di animali. Chiedeva il risarcimento dei danni da inadempimento del contratto turistico. La domanda era stata rigettata in primo grado e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, accogliendo invece l'appello incidentale della società resistente sulle spese. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione della disciplina applicabile al pacchetto turistico e dell'art. 2721 c.c., sostenendo che i servizi illustrati nel dépliant vincolassero il tour operator e che le mancanze integrassero un inadempimento grave, non un semplice disagio; 2) violazione della norma che disciplinava gli obblighi di reclamo, contestando che la mancata denunzia in loco fosse indice di tolleranza dei disservizi; 3) violazione dell'art. 161 c.p.c., per omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di ius postulandi della società resistente, deducendo un mutamento di forma societaria e un difetto di procura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi si risolvessero in una mera contrapposizione alla valutazione di merito compiuta dai giudici di appello, con richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato plurimi difetti di specificità e autosufficienza del ricorso, mancata puntuale riproduzione e localizzazione degli atti richiamati, richiamo di norme non pertinenti o non adeguatamente sviluppate, deduzione di vizi motivazionali oltre i limiti consentiti dal novellato art. 360, n. 5, c.p.c., e, quanto al terzo motivo, mancata indicazione di quando e come l'eccezione fosse stata sottoposta al giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore della società resistente e sono stati indicati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito; il vizio motivazionale è oggi limitato all'omesso esame di un fatto decisivo storico, non alla mera contraddittorietà o errata valutazione delle prove.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile se non contiene la specifica indicazione e riproduzione degli atti e documenti rilevanti, con la loro precisa localizzazione nei fascicoli e nel processo.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme di rigetto, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ulteriormente circoscritto.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato dalla prospettazione del ricorrente per sostenere che il disservizio turistico avrebbe superato la soglia di scarsa importanza dell'inadempimento.

  • art. 19 d.lgs. n. 111 del 1995

    Richiamato dal ricorrente in tema di reclami del viaggiatore; la Corte rileva che la censura è formulata in modo generico e non argomentato.

  • art. 2 d.lgs. n. 111 del 1995

    Norma evocata dal ricorrente come disciplina del pacchetto turistico, ma senza specifica e coerente illustrazione della dedotta violazione.

  • art. 2721 c.c.

    Norma richiamata nel primo motivo, ma senza che il ricorrente ne sviluppi in modo puntuale la violazione.

  • art. 161 c.p.c.

    Il motivo relativo al difetto di ius postulandi è stato ritenuto inammissibile anche perché il ricorrente non ha indicato quando e come l'eccezione fosse stata dedotta nel giudizio di merito.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Dà luogo, in caso di inammissibilità del ricorso, all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 228 del 2012

    Ha modificato la disciplina del contributo unificato richiamata nel dispositivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso deve essere autosufficiente: gli atti e documenti su cui si fonda la censura vanno specificamente indicati, riprodotti per la parte rilevante e localizzati con precisione, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La Corte di cassazione non può essere sollecitata a riesaminare il merito o a sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione è oggi denunciabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non sono più deducibili come tali la mera contraddittorietà della motivazione o l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
  • Le doglianze formulate in modo generico, apodittico o con richiami normativi non coerenti con la fattispecie concreta non superano il vaglio di ammissibilità.
  • Chi deduce in cassazione l'omessa pronuncia su un'eccezione deve indicare in modo puntuale quando e come quella questione sia stata effettivamente devoluta al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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