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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14184/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ufficiale)

La controversia

La controversia nasce da una querela di falso proposta in via principale contro una relata di notificazione riferita a un ricorso per la dichiarazione di fallimento. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda ritenendo che, in questo tipo di azione, non fosse legittimato passivo l'autore materiale del preteso falso, ma il soggetto che aveva utilizzato o intendeva utilizzare l'atto contestato. La corte d'appello ha dichiarato inammissibile il gravame, osservando che l'appellante non aveva censurato in modo specifico questa ratio decidendi. In cassazione il ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'appello avesse contestato la legittimazione passiva dell'autore del falso e che nessuna norma la escludesse; 2) violazione degli artt. 221, 99 c.p.c. e 2700 c.c., assumendo che la querela principale mira ad accertare il falso commesso dal pubblico ufficiale convenuto; 3) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 111 Cost., lamentando che la corte territoriale avrebbe deciso solo in rito anziché sul merito della domanda; 4) violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per motivazione asseritamente carente o incomprensibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati. Ha confermato che, secondo giurisprudenza consolidata, nella querela di falso proposta in via principale il legittimato passivo non è l'autore materiale del falso, ma il soggetto che si sia avvalso o intenda avvalersi del documento. Ha aggiunto che l'appello non aveva efficacemente attaccato tale ratio decisoria, e che le deduzioni del ricorrente erano generiche o comunque irrilevanti: la possibile futura azione risarcitoria contro l'autore del falso non incide sulla legittimazione passiva della querela, così come l'eventuale accettazione del contraddittorio da parte del convenuto non può modificare una legittimazione sostanziale indisponibile. La Corte ha inoltre precisato che la questione di legittimazione sostanziale attiene al merito, non al rito. Non vi è stata condanna alle spese per mancata difesa dell'intimato, ma è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    richiede una critica specifica e mirata alla ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura generica non è idonea a superare la declaratoria di inammissibilità del gravame.

  • art. 221 c.p.c.

    richiamato in relazione alla querela di falso proposta in via principale e al regime del relativo giudizio.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato in relazione all'azione proposta e alla legittimazione delle parti.

  • art. 2700 c.c.

    richiamato per la valenza probatoria dell'atto pubblico e della relata contestata.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere che la corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sul merito; la Corte di cassazione non ha condiviso la doglianza.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto la motivazione comprensibile e riferita alla ratio decidendi.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il requisito di chiarezza della motivazione.

  • art. 111 Cost.

    invocato come parametro del giusto processo e della motivazione; la Corte ha escluso la violazione prospettata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nella querela di falso proposta in via principale la legittimazione passiva spetta al soggetto che abbia utilizzato o intenda utilizzare l'atto contestato, non all'autore materiale del preteso falso.
  • La legittimazione passiva sostanziale non è nella disponibilità della parte convenuta e non può essere sanata o modificata dall'accettazione del contraddittorio.
  • In sede di impugnazione è necessario confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza di primo grado; una censura generica o eccentrica può legittimare la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
  • La questione della corretta individuazione del soggetto passivamente legittimato attiene al merito della domanda, non a un vizio meramente processuale.
  • La possibilità di una futura azione risarcitoria contro l'autore del falso non incide sulla titolarità passiva del giudizio di querela di falso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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