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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7886/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bronzi era stato condannato dal Tribunale di Barcellona P.G. per il reato di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) per aver urtato con la sua autovettura il ciclomotore condotto da Mezzasalma Sofia cagionandole lesioni personali gravi; la condotta era stata ritenuta colposa per negligenza, imprudenza e imperizia e per violazione dell'art. 140 del d.lgs. 30/4/1992 n.285 (CdS). In Cassazione il ricorrente ha censurato la sentenza d'appello per: 1) inutilizzabilità/nullità delle dichiarazioni rese stragiudizialmente (testimoni Renda, Meo, Astone) e poi impiegate in dibattimento; 2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto alla dinamica del sinistro e all'attendibilità dei testi (compresa la persona offesa); 3) contraddittorietà della valutazione delle dichiarazioni di Mezzasalma Sofia e del padre; 4) omessa motivazione sul giudizio di inattendibilità della teste Moradei.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale si fosse fondata esclusivamente sulle deposizioni rese in dibattimento e non sulle dichiarazioni stragiudiziali ritenute inutilizzabili, quindi l'eccezione di inutilizzabilità non ha inciso sulla decisione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'inutilizzabilità non equivale a nullità e non determina automaticamente l'invalidità della sentenza se esistono altre prove utilizzabili che giustificano la decisione. I motivi relativi a presunte contraddizioni della motivazione sono stati ritenuti aspecifici o manifestamente infondati perché non hanno evidenziato in modo circostanziato quale passaggio decisivo fosse viziato. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    Norma che sanziona le lesioni personali colpose; la condotta dell'imputato è stata ritenuta idonea a integrare tale reato per il fatto di aver urtato il ciclomotore e cagionato lesioni alla persona offesa.

  • art. 140 d.lgs. 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada)

    Richiamata quale regola della circolazione la cui violazione (comportamenti che mettono in pericolo la sicurezza stradale) ha concorso a qualificare la responsabilità colposa del conducente.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano le censure proponibili in cassazione (violazione di norme processuali, travisamento delle prove, contraddittorietà della motivazione). La Corte ha ritenuto le censure del ricorrente o aspecifiche o infondate.

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Richiamato nei principi giurisprudenziali sulla invalidità derivata: la Corte ha precisato che il principio dell'invalidità derivata non si applica all'istituto dell'inutilizzabilità, che ha natura autonoma rispetto alle nullità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente l'imposizione di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di riporto di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La mera presenza nel fascicolo di atti o dichiarazioni inutilizzabili non comporta automaticamente la nullità della sentenza se la decisione si fonda su altre prove ammissibili; il giudice può considerare tamquam non essent le prove vietate.
  • L'inutilizzabilità di una prova non si 'propaga' ad altre prove (principio vitiatur sed non vitiat): se esistono risultanze probatorie lecite idonee a sostenere la decisione, la sentenza non è invalida per la sola presenza di atti inutilizzabili.
  • In cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con i passaggi decisivi della motivazione; argomentazioni generiche o che non indicano quale elemento decisivo sia viziato sono inammissibili.
  • Per contestare l'attendibilità delle testimonianze occorre dimostrare concretamente la contraddittorietà o l'incoerenza decisiva rispetto alla ricostruzione; la semplice presenza di discrepanze non sempre è sufficiente se la motivazione mostra coerenza complessiva.
  • Se un motivo di impugnazione riguarda omissioni nella motivazione di merito, il ricorrente deve indicare precisamente quali dichiarazioni, da chi rese, e in che modo avrebbero potuto influire sulla decisione; altrimenti la censura può essere respinta come generica.

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