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Sentenza

Sentenza del 26/06/2015 n. 13268 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva confermato un avviso di accertamento relativo agli anni d’imposta 2000 e 2001. L’Ufficio aveva recuperato a tassazione IVA, IRPEG e ILOR per costi ritenuti indeducibili perché imputati a esercizi diversi da quello di competenza e per ricavi non contabilizzati, determinati confrontando i prezzi indicati nelle fatture di vendita degli autoveicoli con gli importi maggiori risultanti dalle richieste di finanziamento dei clienti o dagli assegni corrisposti. La società ha dedotto otto motivi, contestando tra l’altro l’onere della prova, la validità delle presunzioni sui ricavi occultati, l’omessa o contraddittoria motivazione, la mancata considerazione dei pagamenti effettuati tramite intermediari e l’interpretazione del principio di competenza dei costi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti gli otto motivi, rilevando che la società non aveva fornito documentazione idonea a smentire le presunzioni dell’Ufficio, a dimostrare gli effettivi flussi finanziari, a provare il ruolo autonomo degli intermediari o a documentare la corretta imputazione temporale dei costi. La differenza tra prezzo fatturato e importo richiesto per il finanziamento è stata ritenuta elemento presuntivo idoneo a fondare la ripresa fiscale, in assenza di prova contraria specifica. La società è stata inoltre condannata a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 15.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 2697 c.c.

    Disciplina l’onere della prova. La Corte ha chiarito che non vi è inversione dell’onere probatorio quando il giudice di merito, sulla base degli elementi acquisiti, attribuisce maggiore attendibilità a determinati dati; la contestazione della valutazione delle prove deve essere proposta attraverso il corretto vizio di legittimità.

  • Artt. 2727 e 2729 c.c.

    Consentono il ricorso alle presunzioni semplici, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti. La difformità tra il prezzo fatturato e l’importo richiesto per il finanziamento del veicolo può costituire, secondo l’id quod plerumque accidit, indizio di sottofatturazione e di ricavi non contabilizzati.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Individua, rispettivamente, i vizi di violazione o falsa applicazione di legge e i vizi relativi alla motivazione. Non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Applicabile ratione temporis, imponeva la formulazione di un quesito di diritto e la chiara indicazione del fatto controverso nei motivi relativi alla motivazione. La mancata osservanza di tali requisiti comporta l’inammissibilità del motivo.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte senza oltrepassare i limiti della domanda. La Corte ha escluso la violazione perché la CTR aveva esaminato le questioni riproposte dalla società.

  • Art. 75 T.U.I.R. nella versione previgente al D.Lgs. n. 344/2003

    Esprimeva il principio di competenza fiscale: i costi devono essere imputati al periodo d’imposta cui economicamente si riferiscono, non necessariamente all’esercizio nel quale il bene acquistato viene rivenduto o produce ricavi. La relazione tra costo e ricavo non implica una contestualità cronologica.

Massime di principio

  • In materia di accertamenti tributari, differenze documentate tra prezzi fatturati e importi indicati nelle richieste di finanziamento o nei pagamenti possono costituire presunzioni sufficienti di ricavi occultati, soprattutto se il contribuente non produce documentazione analitica contraria.
  • Il contribuente che contesta una presunzione fiscale deve fornire prove specifiche e verificabili per ciascuna operazione; mere spiegazioni generiche, riferimenti a prassi commerciali o ipotesi alternative non sono normalmente sufficienti.
  • I pagamenti effettuati a intermediari possono essere imputati alla società venditrice se non viene dimostrato che gli intermediari abbiano acquistato autonomamente i beni e li abbiano poi rivenduti in proprio.
  • Il principio di competenza richiede che i costi siano imputati all’esercizio economicamente corretto, anche quando il relativo ricavo si realizza in un periodo successivo; la deduzione non può essere spostata all’anno della rivendita per ragioni di mera convenienza contabile.
  • Nel giudizio di cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione delle prove: occorre individuare uno specifico errore di diritto o un vizio motivazionale ammissibile, indicando con precisione i documenti decisivi e il loro contenuto.

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