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Sentenza

Sentenza del 31/01/2024 n. 2935 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il sollecito di pagamento n. 3509 per la TARI relativa agli anni 2012, 2014 e 2015. La società aveva impugnato il sollecito sostenendo che sulle superfici tassate produceva prevalentemente rifiuti da imballaggi terziari, recuperati tramite operatori specializzati e non conferibili al normale servizio comunale. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso e la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, con sentenza n. 509 depositata il 24 novembre 2020, aveva rigettato l'appello del Comune. Il Comune ha proposto sei motivi di ricorso per cassazione: motivazione asseritamente illogica e contraddittoria; errata esclusione degli imballaggi terziari dal servizio pubblico nonostante il regolamento comunale; contestazione della prova della prevalente produzione di tali rifiuti e richiesta di applicare riduzioni per produzione promiscua; omessa pronuncia sugli obblighi dichiarativi TARI; violazione delle regole sull'informazione e dichiarazione del contribuente; infine, illegittima esclusione integrale dalla TARI, anziché della sola quota variabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi: la motivazione della CTR consentiva di comprendere le ragioni della decisione e la disciplina applicabile escludeva gli imballaggi terziari dal normale circuito dei rifiuti urbani, anche in presenza di una diversa assimilazione comunale. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché diretto a contestare l'accertamento di fatto e la valutazione della perizia e delle prove, senza denunciare correttamente una violazione delle regole sull'onere probatorio o sull'utilizzo delle prove. Ha rigettato il quarto e il quinto motivo: la contribuente aveva presentato una dichiarazione che indicava rifiuti speciali non assimilabili smaltiti da ditta privata e, in caso di contestazione, l'informazione poteva essere integrata anche nel corso del giudizio. Ha accolto il sesto motivo: per le superfici che producono esclusivamente rifiuti speciali smaltiti autonomamente non è dovuta la quota variabile della TARI, ma resta dovuta la quota fissa, destinata a coprire i costi generali e indivisibili del servizio. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 221, comma 4, e 226, commi 1 e 2

    Come allora già rilevato dalla Corte - con riferimento al d.lgs. n. 22 del 1997 ma con conclusioni che, come anticipato, trovano conferma nella disciplina posta dal d.lgs. n. 152 del 2006 - i rifiuti da imballaggio costituiscono oggetto di un regime speciale rispetto a quello dei rifiuti in genere, regime caratterizzato essenzialmente dalla attribuzione ai produttori ed agli utilizzatori della loro gestione (termine che comprende tutte le fasi, dalla raccolta allo smaltimento), così che i regolamenti comunali che abbiano proceduto ad una tale assimilazione, vanno disapplicati, in parte qua, dal giudice tributario; ciò vale in assoluto per gli imballaggi terziari, per i quali è stabilito il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, cioè, in sostanza, il divieto di assoggettamento al regime di privativa comunale.

    Gli imballaggi terziari e i relativi rifiuti seguono un regime speciale di gestione affidato a produttori e utilizzatori. Non possono essere assimilati ai rifiuti urbani né conferiti nel normale circuito comunale; il giudice tributario deve disapplicare, per questa parte, eventuali disposizioni comunali incompatibili.

  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 649, 684 e 685

    Però, per come assume lo stesso ricorrente, nella fattispecie la dichiarazione era stata resa dalla contribuente, oltretutto con specifico riferimento a "rifiuti speciali non assimilabili al servizio comunale smaltiti da apposita ditta con servizio privato"; e, come rimarcato dalla Corte, mentre il difetto della dichiarazione non può che essere sanato (solo) per il futuro - a riguardo, dunque, degli anni di imposta non ancora scaduti - l'avvenuta presentazione, così come nella fattispecie, ne legittima l'integrazione, in caso di contestazione, in via stragiudiziale ovvero anche in giudizio.

    La dichiarazione TARI presentata, pur suscettibile di integrazione quando contestata, consente di precisare in sede stragiudiziale o giudiziale le informazioni sui rifiuti. La mancanza della dichiarazione, invece, non è sanabile retroattivamente per annualità già scadute.

  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 651

    La l. n. 147 del 2013, art. 1, comma 651, dispone che "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158".

    La commisurazione della TARI deve seguire i criteri del d.P.R. n. 158 del 1999, che distinguono la componente fissa da quella variabile.

  • D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, artt. 3, comma 2, 6, comma 2, e 7, comma 2

    Ne consegue, in conclusione, che - esclusa l'applicazione del tributo con riferimento alla sua quota variabile - ne residua la relativa applicazione a riguardo della quota fissa che, come detto, attiene ai costi generali del servizio e che prescinde dalla effettiva produzione di rifiuti urbani o speciali.

    Se una superficie è comprovato che produce esclusivamente rifiuti speciali smaltiti autonomamente, la quota variabile, correlata ai rifiuti conferiti e al servizio ricevuto, non è dovuta. La quota fissa resta invece applicabile perché finanzia i costi generali del servizio, indipendentemente dalla produzione effettiva di rifiuti urbani o speciali.

  • Codice di procedura civile, artt. 115 e 2697

    Come, poi, la Corte ha ripetutamente rimarcato, la violazione dell'art. 2697 cod. civ. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, e che per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.

    La violazione dell'onere probatorio ricorre se il giudice lo pone a carico della parte sbagliata; la violazione dell'art. 115 ricorre se decide basandosi su prove introdotte d'ufficio fuori dai poteri consentiti. Non basta, invece, dissentire dalla valutazione comparativa delle prove effettuata dal giudice.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Va premesso che - alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, secondo comma, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi - deve ritenersi consentito alla Corte, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, di omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, così decidendo la causa nel merito, allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello, e non risultando, per l'appunto, necessario alcun ulteriore accertamento in fatto.

    Accertata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Cassazione può evitare il rinvio e decidere la questione nel merito se essa è infondata e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

  • Costituzione, art. 111, secondo comma

    Va premesso che - alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, secondo comma, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi - deve ritenersi consentito alla Corte, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, di omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, così decidendo la causa nel merito, allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello, e non risultando, per l'appunto, necessario alcun ulteriore accertamento in fatto.

    Il principio di ragionevole durata del processo giustifica la definizione immediata della questione giuridica da parte della Cassazione quando essa è infondata e non serve svolgere nuovi accertamenti.

Massime di principio

  • Gli imballaggi terziari non possono essere inseriti nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani; un regolamento comunale che li assimili ai rifiuti urbani è disapplicabile dal giudice tributario.
  • L'esclusione dalla quota variabile della TARI richiede la prova che le superfici interessate producano esclusivamente rifiuti speciali smaltiti autonomamente; la quota fissa rimane dovuta per i costi generali del servizio.
  • Una dichiarazione TARI già presentata può essere integrata, anche durante il contenzioso, per chiarire le tipologie di rifiuti e le modalità di smaltimento; l'omessa dichiarazione non consente invece di sanare retroattivamente annualità già scadute.
  • In cassazione non è sufficiente contestare la maggiore attendibilità attribuita dal giudice a una prova: occorre indicare una specifica violazione delle regole sull'onere probatorio o l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti.

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