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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32574/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari del 2 ottobre 2025, che aveva confermato la sua responsabilità per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 e rideterminato la pena. Il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per un acquisto effettuato per conto altrui, sostenendo che si trattasse di approvvigionamento concordato tra assuntori per uso personale. La Corte ha ritenuto il motivo generico, perché non si confrontava con la motivazione di merito, fondata anche sulle prime dichiarazioni del testimone, utilizzabili in ragione del rito prescelto, secondo cui l'imputato era il suo fornitore abituale. Il secondo motivo denunciava discrasie tra l'orario indicato nell'annotazione di polizia giudiziaria e quello risultante dal registro delle chiamate, differito di due minuti; anche tale censura è stata ritenuta generica, poiché non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale, che aveva considerato le discrasie irrilevanti rispetto al sequestro della sostanza e alle dichiarazioni dell'acquirente. Il terzo motivo riguardava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; la censura è stata ritenuta generica e manifestamente infondata, in ragione della condizione ostativa dell'abitualità desunta dalla dichiarazione del teste e delle modalità ritenute di spiccata offensività. Il quarto motivo censurava il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p.; la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, poiché il giudice di merito aveva escluso la minima rilevanza penale della condotta valorizzandone la reiterazione e l'abitualità. Il quinto motivo deduceva l'illegittimità della confisca del denaro e il difetto di motivazione sul nesso pertinenziale; la censura è stata dichiarata non consentita perché non era stata proposta con i motivi di appello. Il sesto motivo contestava il trattamento sanzionatorio, ma è stato ritenuto generico e manifestamente infondato, essendo la pena stata reputata congrua in relazione alla quantità e all'eterogeneità delle sostanze, all'intensità del dolo e alla personalità dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo tutti i motivi generici, manifestamente infondati oppure non deducibili per la prima volta in cassazione. La responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio stabiliti dalla sentenza impugnata sono rimasti fermi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La responsabilità dell'imputato per la fattispecie di lieve entità è stata confermata dai giudici di merito e non è stata validamente censurata in cassazione.

  • art. 131-bis c.p.

    Il diniego della particolare tenuità del fatto è stato ritenuto corretto in presenza dell'abitualità della condotta e di modalità esecutive indicative di spiccata offensività.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    L'attenuante del danno di speciale tenuità è stata esclusa in ragione delle modalità reiterate e abituali della condotta.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È generico il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una diversa lettura dei fatti o delle prove senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e con le ragioni poste a fondamento della decisione.
  • La difformità di pochi minuti tra l'orario riportato in un'annotazione di polizia giudiziaria e quello risultante dai registri delle chiamate non determina, di per sé, un vizio della motivazione o l'inattendibilità del compendio probatorio, quando il giudice di merito abbia spiegato perché tale discrasia non incide sulla complessiva consistenza delle prove, costituite anche dal sequestro della sostanza e dalle dichiarazioni dell'acquirente.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa per abitualità quando dagli elementi acquisiti emerga una condotta reiterata, anche sulla base della qualificazione dell'imputato come fornitore abituale, e le modalità concrete del fatto denotino un'offensività non minima.
  • Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede la valutazione complessiva delle modalità della condotta; la reiterazione e l'abitualità dell'attività illecita possono impedire il riconoscimento della causa di non punibilità anche nell'ambito della fattispecie di lieve entità.
  • L'attenuante del danno di speciale tenuità non è riconoscibile quando le modalità reiterate e abituali della condotta escludano una minima rilevanza penale complessiva del fatto.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta censure relative alla confisca o al difetto del nesso pertinenziale se tali questioni non sono state dedotte con i motivi di appello.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile per genericità o manifesta infondatezza quando non si confronti con i criteri concretamente valorizzati dal giudice di merito e la pena risulti motivata in relazione alla quantità e all'eterogeneità delle sostanze, all'intensità del dolo e alla personalità dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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