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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21752/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Ufficio doganale aveva emesso due avvisi di accertamento per il recupero di diritti doganali e dazi antidumping su due partite di biciclette importate, dichiarate come provenienti dalla Malesia ma, secondo un rapporto OLAF, effettivamente provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese. Successivamente erano stati emessi atti di contestazione con irrogazione di sanzioni per gli stessi fatti. In primo e secondo grado, la controversia sulle sanzioni si era concentrata sulla consapevolezza o meno della società dichiarente circa la reale origine della merce e sulla falsità dei documenti di origine utilizzati. La CTR aveva annullato le sanzioni ritenendo che il contribuente non fosse consapevole della reale provenienza della merce né della falsità del documento, valorizzando anche gli esiti del procedimento penale e la rivalsa esercitata verso uno degli intermediari. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 648 e 654 c.p.p. e dell'art. 303 TULD, sostenendo che la sentenza penale non fa stato nel processo tributario; 2) violazione degli artt. 5 e 6 d.lgs. 472/1997 e dell'art. 2697 c.c., assumendo che per le sanzioni doganali basta la colpa del dichiarante/coobbligato e che è sufficiente l'utilizzo di documenti falsi e l'omessa verifica; 3) violazione dell'art. 201 Reg. 2913/1992, deducendo la responsabilità solidale del dichiarante con l'importatore per dazi e sanzioni; 4) violazione dell'art. 11, comma 2, Reg. 883/13 e dell'art. 303 TULD, sostenendo che le relazioni OLAF provano la falsità delle certificazioni di origine.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la CTR non avesse attribuito efficacia di giudicato alla sentenza penale, ma avesse semplicemente valorizzato un accertamento di fatto sulla mancata consapevolezza della reale provenienza della merce, in linea con l'orientamento per cui la sentenza penale irrevocabile non vincola automaticamente il giudice tributario, potendo solo essere valutata come fonte di prova. Ha accolto il secondo motivo, affermando che, in materia di sanzioni doganali ex art. 303 TULD, non basta escludere la consapevolezza soggettiva della falsità o dell'origine, ma occorre verificare la condotta secondo la diligenza qualificata esigibile da un operatore accorto; una volta accertata la fattispecie tipica, grava sul trasgressore l'onere di provare l'assenza di colpa. La CTR, limitandosi a desumere l'esonero da responsabilità dalla sola inconsapevolezza, senza esaminare la colpa/diligenza esigibile, ha quindi errato in diritto. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    viene richiamato come parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 648 c.p.p.

    la sentenza penale irrevocabile non fa automaticamente stato nel processo tributario.

  • art. 654 c.p.p.

    la sentenza penale non ha efficacia vincolante automatica nel giudizio tributario, ma può essere valutata come prova.

  • art. 303 TULD

    punisce le dichiarazioni doganali non corrispondenti all'accertamento degli uffici anche quanto all'origine della merce; la difformità sull'origine rientra nella nozione di qualità.

  • art. 5 d.lgs. n. 472/1997

    per le sanzioni amministrative tributarie è sufficiente una condotta cosciente e volontaria; opera una presunzione di colpa, con onere per il trasgressore di provare l'assenza di colpa.

  • art. 6 d.lgs. n. 472/1997

    richiamato nel motivo dell'Ufficio, senza accoglimento espresso sul punto.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo dell'Ufficio, nel contesto del riparto dell'onere probatorio.

  • art. 201 Reg. (CEE) n. 2913/1992

    il dichiarante/importatore risponde dell'obbligazione doganale; chi presenta la dichiarazione risponde della correttezza dei dati forniti.

  • art. 11, comma 2, Reg. (UE) n. 883/2013

    richiamato nel quarto motivo quale base per valorizzare le relazioni OLAF, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 199 Reg. (CEE) n. 2454/1993

    la dichiarazione doganale impegnativa riguarda esattezza delle indicazioni, autenticità dei documenti e osservanza degli obblighi del regime.

  • art. 1176 c.c.

    la diligenza da valutare è quella qualificata dell'operatore accorto, ragguagliata all'attività professionale esercitata.

  • art. 3 L. n. 689/1981

    richiamato come base della presunzione di colpa nella responsabilità per illecito amministrativo.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni doganali per falsa dichiarazione di origine, la responsabilità non è esclusa dalla sola ignoranza soggettiva della falsità del documento o della reale provenienza della merce: occorre verificare se il dichiarante abbia osservato la diligenza qualificata esigibile da un operatore accorto e i doveri di verifica e informazione inerenti all'incarico.
  • Una volta accertata la fattispecie tipica dell'illecito amministrativo tributario, opera una presunzione di colpa a carico del trasgressore; spetta a quest'ultimo provare l'assenza di colpa, non essendo richiesta all'Amministrazione la dimostrazione positiva del dolo o di un intento fraudolento.
  • La sentenza penale irrevocabile relativa ai medesimi fatti non produce automaticamente giudicato nel processo tributario: il giudice tributario può considerarla come elemento di prova, ma deve valutarne autonomamente la rilevanza nel proprio ambito decisorio.
  • La dichiarazione doganale è impegnativa per il dichiarante o il suo rappresentante quanto all'esattezza dei dati, all'autenticità della documentazione allegata e all'osservanza degli obblighi del regime; la falsa indicazione dell'origine della merce integra difformità rilevante ai fini sanzionatori doganali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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