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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26184/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado all'esito di giudizio abbreviato per detenzione/trasporto illecito di sostanza stupefacente. Il ricorrente contestava, con un primo motivo, la conferma dell'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza una lettura alternativa delle risultanze probatorie e la non attendibilità della ricostruzione dei giudici di merito circa il suo concorso nel trasporto di 295,2 grammi di hashish rinvenuti nell'autovettura su cui viaggiava insieme a un coimputato. Con un secondo motivo censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., assumendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato elementi favorevoli o comunque meritevoli di valutazione positiva. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che le censure miravano a ottenere una rivalutazione del merito estranea al sindacato di legittimità e che la motivazione della sentenza impugnata era logica e congrua, specie quanto agli indici valorizzati per ritenere il concorso dell'imputato (nervosismo degli occupanti, collocazione della droga sotto il sedile occupato dal ricorrente, possesso di 860 euro non coerenti con le sue condizioni economiche).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, attività riservata ai giudici di merito e non consentita in sede di legittimità, e ha considerato il secondo motivo parimenti infondato poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato il diniego delle attenuanti generiche, rilevando l'assenza di elementi positivi specifici. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice per il reato in materia di stupefacenti per il quale l'imputato era stato condannato; la Corte ne dà per ferma la contestazione e la conferma nei gradi di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi meritevoli di positivo apprezzamento; la censura difensiva è stata ritenuta priva di specificità e manifestamente infondata.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l'obbligo del pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione alternativa delle prove o una diversa ricostruzione del fatto, quando la motivazione della sentenza impugnata sia logica, congrua e non manifestamente illogica.
  • La responsabilità per concorso nel reato di detenzione o trasporto di stupefacenti può essere desunta da plurimi indici fattuali convergenti, purché valutati complessivamente e sorretti da argomentazione non illogica.
  • La collocazione della sostanza stupefacente in prossimità esclusiva o privilegiata dell'imputato, unitamente a ulteriori circostanze sintomatiche, può costituire elemento valorizzabile ai fini dell'affermazione di responsabilità concorsuale.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando la sentenza di merito evidenzi l'assenza di profili positivi specifici o di elementi favorevoli meritevoli di apprezzamento; in cassazione non basta contrapporre una diversa lettura del materiale fattuale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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