Cassazione Penale, Sentenza n. 10010/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo di lotti di terreno adibiti ad attività di parcheggio stagionale in area a vincolo paesaggistico/ambientale (località Avola). I motivi del ricorso sono: (1) contestazione della qualificazione dell'attività di parcheggio stagionale come mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante e come nuova costruzione, con richiamo agli artt. 3, 10, 23-ter del D.P.R. n. 380/2001; (2) dedotta insussistenza di modificazioni pregiudizievoli ai valori paesaggistici in relazione all'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42/2004; (3) censura sull'elemento psicologico e sull'esclusione della buona fede del ricorrente, richiamando un provvedimento autorizzativo del 2023 concernente il rinnovo dello scarico dei reflui; (4) contestazione del periculum in mora (esecuzione del sequestro in stagione autunnale e presunta assenza di aggravamento del danno).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che molte delle censure attengano al vizio di motivazione e non costituiscano violazione di legge rilevante ai sensi dell'art. 325 c.p.p.; in ogni caso, nel merito, i giudici di merito avevano correttamente accertato, anche in sede di cognizione sommaria, che l'area è sottoposta a plurimi vincoli (riserva naturale, demanio marittimo, vincoli paesaggistici e ambientali) e che la destinazione a parcheggio, seppure realizzata senza opere edilizie permanenti, comporta trasformazioni urbanisticamente rilevanti e un aumento del carico antropico idoneo a configurare illeciti paesaggistici/edilizi. La presunta temporaneità non legittima l'uso commerciale in contrasto con il piano urbanistico. Quanto alla buona fede, l'autorizzazione allo scarico non surroga permessi edificatori né VINCA e non giustifica l'affidamento del ricorrente; inoltre il ricorrente aveva conoscenza della situazione giuridica dell'area. Sull'esistenza del periculum in mora, la Corte ha ritenuto fondato il rischio di aggravamento del danno per l'esercizio continuativo dell'attività nonostante i controlli. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e a una somma determinata ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia)
art. 3, art. 10, art. 23-ter
La Corte ha ritenuto che la destinazione a parcheggio possa integrare una trasformazione del territorio rilevante ai fini urbanistici anche in assenza di opere edili manifesto permanenti; pertanto le norme del testo unico sono richiamabili per valutare la illegittimità del mutamento di destinazione d'uso e la necessità di permessi.
D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
La norma paesaggistica è stata interpretata nel senso che l'adibizione a parcheggio di aree tutelate, anche senza opere visibili, può arrecare pregiudizio ai valori paesaggistici e integrare illecito paesaggistico qualora manchino le prescritte autorizzazioni.
Art. 325 c.p.p.: il ricorso per cassazione avverso ordinanze su misure cautelari reali è ammissibile solo per violazione di legge (comprendendo errores in iudicando/in procedendo e vizi della motivazione così radicali da renderla incomprensibile). Art. 616 c.p.p.: previsione di oneri a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'adibizione di aree protette o vincolate a parcheggio può costituire mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante e integrazione di illeciti paesaggistici anche in assenza di opere edilizie permanenti.
- La temporaneità o stagionalità dell'attività non è di per sé idonea a legittimare l'occupazione commerciale di suolo vincolato se essa comporta aumento del carico antropico e alterazioni ambientali.
- Un'autorizzazione amministrativa circoscritta (es. rinnovo dello scarico reflui) non sostituisce permessi edilizi o autorizzazioni paesaggistiche (VINCA) e non prova automaticamente la buona fede esimente.
- In sede di ricorso in Cassazione avverso ordinanze cautelari reali, le censure devono configurare una violazione di legge o un vizio motivazionale così grave da rendere incomprensibile il provvedimento; contestazioni di mera valutazione o logica motivazionale difficilmente ottengono accoglimento.
- Il periculum in mora può essere fondato sull'esercizio continuativo dell'attività illecita e sul rischio concreto di aggravamento del danno ambientale: ciò giustifica misure cautelari anche in stagioni non tipiche dell'attività.
- Per chi opera in aree vincolate è opportuno acquisire preventivamente tutte le autorizzazioni specifiche (permesso a costruire, atti di assenso paesaggistico/VINCA, titoli demaniali) e documentare il proprio affidamento amministrativo per poter opporre prova convincente in sede giudiziaria.
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