Cassazione Penale, Sentenza n. 16994/2023 del 21/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
All'imputata era contestato il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies Cod. Strada per aver guidato in stato di ebbrezza alla guida di una Mercedes, con aggravanti per orario notturno e per aver causato un incidente stradale. In appello la pena era stata rideterminata in quattro mesi di arresto e euro 1.430 di ammenda; era stata revocata la confisca dell'autovettura perché intestata a terza persona. Con ricorso in Cassazione la difesa deduceva: (I) carenza di motivazione circa la non applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); (II) carenza e illogicità della motivazione sul diniego del beneficio della non menzione nel casellario nonostante fosse stata concessa la sospensione condizionale della pena; (III) violazione dell'art. 597, comma 3 c.p.p. e del divieto di reformatio in peius, poiché in appello (promosso dalla sola imputata) la pena pecuniaria risultò aumentata rispetto al primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito una motivazione adeguata e coerente: (a) la causa di non punibilità per particolare tenuità non è stata riconosciuta perché la condotta presentava maggior offensività per il tempo notturno e la causazione dell'incidente; tale valutazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in assenza di manifesta illogicità; (b) il diniego del beneficio della non menzione è motivato con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p. e non risulta contraddittorio con la concessione della sospensione condizionale della pena, essendo i due istituti distinti e con finalità diverse; (c) l'aumento della pena pecuniaria in sede d'appello non viola il divieto di reformatio in peius ove, effettuato il "ragguaglio" ex art. 135 c.p., la pena complessiva finale non risulti superiore a quella inflitta in primo grado: nel caso di specie il ragguaglio è stato effettuato e la regola è rispettata. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Codice della Strada, art. 186
comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies
Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza; la Corte ha applicato i parametri di punibilità e considerato le aggravanti (notte, incidente) per escludere la particolare tenuità
Codice Penale, art. 131-bis
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: riconoscibile anche per il reato di guida in stato di ebbrezza ma subordinata a valutazione globale dei criteri dell'art. 133; nel caso concreto la Corte di merito ha ritenuto che non ricorressero i presupposti
Codice Penale, art. 133
Criteri per la determinazione della pena (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo); usati dalla Corte territoriale per motivare sia il diniego della tenuità sia il diniego della non menzione
Codice Penale, art. 135
Regola del "ragguaglio" delle pene pecuniarie al fine di valutare la comparazione fra pena complessiva inflitta in appello e quella del primo grado; applicata per verificare l'assenza di reformatio in peius
Codice di Procedura Penale, art. 597
Richiamato in tema di divieto di reformatio in peius quando l'appello è proposto dal solo imputato; la Corte ha spiegato che non è per se stessa violato se il ragguaglio ex art. 135 evita un incremento della pena complessiva
Giurisprudenza citata
Sez. Un., n. 13681 del 25/2/2016 (Tushaj); Sez.4, n. 34754/2020 (Abbate); Sez.3, n. 51580/2018; Sez.4, n. 32963/2021 (Fusari); Sez.4, n. 43835/2018 (Barresi); Sez.4, n. 7086/2020 (Mambrini)
Principi consolidati: la tenuità può essere valutata anche per la guida in stato d'ebbrezza; distinzione tra sospensione condizionale e non menzione; regole sul divieto di reformatio in peius e sul ragguaglio delle pene
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) può teoricamente applicarsi anche ai reati di guida in stato di ebbrezza, ma la sua configurabilità richiede una valutazione complessiva e discrezionale subordinata ai criteri dell'art. 133 c.p.; circostanze aggravanti (es. guida di notte, causazione di incidente) rendono meno probabile il suo riconoscimento
- Il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale e la sospensione condizionale della pena perseguono finalità diverse: concedere l'uno non comporta automaticamente la concessione dell'altro; il giudice deve indicare le ragioni dell'eventuale diversa valutazione
- In appello promosso dal solo imputato è vietata la reformatio in peius solo nella misura in cui la pena complessiva finale sia superiore a quella di primo grado; è ammesso aumentare la componente pecuniaria purché, dopo il ragguaglio ex art. 135 c.p., la pena complessiva non superi quella originaria
- La Corte di legittimità sindaca la motivazione del giudice di merito solo per vizi di logicità, coerenza e completezza; argomentazione anche concisa è ammissibile se adeguata e non contraddittoria
- La confisca di un veicolo può essere revocata se emerge che il bene è intestato a persona diversa dal conducente e mancano i presupposti per la misura patrimoniale
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