Cassazione Penale, Sentenza n. 7855/2024 del 22/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato le condanne (con alcune rideterminazioni delle pene) per l'omicidio di Giovanni Tersigni e reati connessi. Le censure principali erano: per Berlingieri la richiesta di riqualificazione in omicidio preterintenzionale e il riconoscimento delle attenuanti generiche; per Cusato la contestazione del dolo e la richiesta del riconoscimento del concorso anomalo (art.116 c.p.); per Giuseppe Passalacqua la negazione del suo ruolo decisivo (richiesta di concorso anomalo o di concorso di minima importanza ex artt.116 e 114 c.p.); per Todorov la critica alla valutazione delle dichiarazioni del collaborante e la prospettazione di scriminanti (violenza/minaccia) e del concorso anomalo; per Cosimo Damiano Passalacqua l'affermazione dell'assenza dell'elemento soggettivo e richiesta di assoluzione o di non imputabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi (alcuni ritenuti inammissibili nella forma di dogliane che chiedevano una rivalutazione dei fatti) confermando il giudizio di responsabilità pronunciato dalla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro e, quindi, le condanne rideterminate in appello per i vari imputati. È stata confermata l'assoluzione in favore di Cosimo Damiano Passalacqua per incapacità di intendere e volere (decisione di merito già presa in appello). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali (con esclusione del Passalacqua Cosimo Damiano).
Norme richiamate
Usato per configurare il concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto che gli imputati abbiano operato in concorso (anche se alcuni contestavano il carattere anomalo del concorso).
Norma sull'omicidio: la Corte ha confermato la qualificazione come omicidio volontario per la reiterazione dei colpi e la consapevolezza della possibilità della morte (dolo eventuale).
Aggravante associativa riferita alla 'ndrangheta: i giudici di merito hanno escluso in concreto l'applicazione dell'aggravante per gli imputati, come fatto rilevabile dal provvedimento.
Riguarda il ricettazione di arma proveniente da altro delitto; la condotta relativa al possesso di arma con matricola abrasa è stata ricostruita come reato ricevuto/connesso.
Normativa sugli stupefacenti: la detenzione di eroina in consistente quantitativo è stata qualificata come finalizzata allo spaccio per alcuni imputati.
Concetto di 'concorso anomalo': la Corte ha ribadito che si applica solo se l'evento più grave non era voluto neppure in forma eventuale e non è conseguenza di fattori eccezionali; nel caso di specie i giudici hanno escluso il concorso anomalo perché gli imputati conoscevano il progetto criminoso e l'arma era potenzialmente letale.
Concorrente di minima importanza: la Corte ha ritenuto che l'apporto di Giuseppe Passalacqua non fosse meramente minimale, essendo efficace per la realizzazione dell'agguato.
Attenuante della minore età o altra attenuante (citata nella motivazione come riconosciuta in primo grado per alcuni imputati); la Corte ha valutato le circostanze attenuanti generiche con riferimento alla gravità della condotta e alla personalità criminale.
Criteri per la concessione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte di merito ha motivato il diniego richiamando gravità della condotta, perseveranza criminale e precedenti, decisione insindacabile in Cassazione se non contraddittoria.
Regole sui motivi di cassazione: la Corte ha richiamato i limiti del sindacato in sede di legittimità, ribadendo che non è consentita una rivalutazione dei fatti salvo macroscopici travisamenti della prova indicati puntualmente.
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di riproduzione dei motivi nella cassazione: i motivi sono stati ammessi nei limiti di legge; la Corte ha valutato la specificità e autosufficienza dei rilievi.
art.111 Cost., art.125 c.p.p., art.546 c.p.p.
Richiamati dal ricorrente per censure sulla corretta applicazione delle garanzie e del processo, la Corte ha ritenuto le censure non idonee a inficiare il provvedimento di merito.
Massime di principio
- La Cassazione non rivaluta i fatti: per ottenere l'annullamento per travisamento della prova è necessario indicare atti specifici, chiari e decisivi che dimostrino macroscopici errori di valutazione.
- Per qualificare un fatto come omicidio volontario la giurisprudenza richiede che l'agente si sia rappresentato, anche in forma di dolo eventuale, la possibilità della morte; la mera affermazione di aver mirato solo alle gambe non esclude il dolo se l'arma e la condotta rendevano prevedibile l'esito mortale.
- Il concorso 'anomalo' ex art.116 c.p. si applica solo se l'evento più grave non era voluto neppure in forma eventuale e se la morte non è derivata da circostanze straordinarie non prevedibili: conoscenza del progetto criminoso e partecipazione alla fase esecutiva ostano al riconoscimento di tale figura.
- Le attenuanti generiche sono valutate liberamente dal giudice di merito: la loro mancata concessione è insindacabile in Cassazione se la motivazione è congrua e non contraddittoria, richiamando elementi concreti (pervicacia, precedenti, mancanza di resipiscenza).
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono essere confermate e valorizzate se riscontrate da elementi oggettivi (videosorveglianza, intercettazioni, tabulati): la loro mera presenza non è sufficiente se sussistono contraddizioni, ma se vi sono riscontri la Corte le può ritenere attendibili.
- Le scriminanti come la minaccia o la costrizione devono essere provate con elementi specifici: la semplice affermazione difensiva è insufficiente se la motivazione di merito evidenzia contraddizioni e riscontri contrari.
- L'assoluzione per incapacità di intendere e volere è una decisione di merito che la Cassazione non annulla se la motivazione è coerente e l'imputato non aveva posto la non imputabilità come principale posizione in modo chiaro e subordinato.
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