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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39490/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.2 lett. b) C.d.S.), deducendo in primo motivo la carenza probatoria circa il regolare funzionamento dell'etilometro utilizzato (assenza del libretto metrologico e mancanza di prove sulle revisioni/omologazioni), con censura sulla lettura dell'art. 379 del regolamento di attuazione. In secondo motivo contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando insufficiente considerazione degli elementi difensivi (es. orario diurno) e genericità della motivazione della Corte territoriale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che: 1) l'onere di allegazione a carico della difesa circa il cattivo funzionamento dell'etilometro non era stato assolto con elementi specifici; la pubblica accusa aveva invece fornito elementi (comunicazione di notizia di reato acquisita) che attestavano la regolarità delle revisioni e l'omologazione dello strumento, nonché l'esito della doppia misurazione regolamentare; 2) la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. poteva essere respinta anche implicitamente se la motivazione di merito dimostra, con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., il concreto disvalore del fatto (qui: rilevante scostamento dal tasso soglia e personalità dell'imputato con precedenti); 3) il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato se il giudice indica gli elementi di preponderante rilevanza ostativi alla loro concessione. In virtù di ciò la condanna in fatto è stata confermata e il ricorso cassazionista non è stato ammesso.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. b) Codice della Strada

    Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza. La Corte ha ritenuto provata la fattispecie sulla base delle misurazioni etilometriche e del loro significativo discostamento rispetto alla soglia prevista (0,8 g/l).

  • art. 379 del regolamento di attuazione (regolamento codice della strada)

    Riferimento normativo richiamato rispetto alle modalità di misurazione e prova del funzionamento dell'etilometro; la Corte ha affermato che la contestazione difensiva deve contenere elementi concreti per ritenere non eseguite le revisioni, altrimenti la mera esigenza di conoscere i dati di omologazione/controllo non basta.

  • art. 131-bis c.p.

    Istituto della particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto legittimo il diniego anche implicito quando la motivazione di merito, richiamando i criteri dell'art. 133 c.p., dimostra il concreto disvalore dell'evento (es. forte scostamento del tasso alcolemico, precedenti personali).

  • art. 133, comma 1, c.p.

    Criteri per la determinazione della pena e valutazione del disvalore del fatto: la Corte ha sottolineato che il giudice non è tenuto ad esaminare tutti gli elementi previsti, ma a indicare quelli ritenuti rilevanti nel ragionamento motivazionale.

  • art. 62-bis c.p.

    Riferito in giurisprudenza sul diniego delle attenuanti generiche: il giudice non deve controargomentare ogni singola deduzione difensiva; è sufficiente indicare gli elementi preponderanti ostativi alla loro concessione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata nella richiesta del Procuratore generale per le statuizioni conseguenti alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000

    Giurisprudenza richiamata in tema di esclusione di esonero dal pagamento delle somme dovute alla Cassa delle ammende; qui utilizzata per motivare la condanna pecuniaria accessoria.

Massime di principio

  • In materia di accertamento dell'ebbrezza, l'onere probatorio in ordine alla regolarità e funzionamento dell'etilometro gravita sul pubblico ministero solo se la difesa abbia preliminarmente allegato fatti concreti che rendano credibile un malfunzionamento; la mera richiesta di conoscere i dati di omologazione o revisione non è sufficiente.
  • La dimostrazione del regolare funzionamento dello strumento può essere effettuata anche mediante atti acquisiti al processo (es. comunicazione di notizia di reato che attesta revisioni/omologazione) e dall'esito delle misurazioni ripetute.
  • L'applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa anche in modo implicito se la motivazione di merito, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., mostra il concreto disvalore dell'evento (es. rilevante superamento della soglia alcolica, precedenti penali).
  • Il diniego delle attenuanti generiche non richiede una replica punto per punto ad ogni deduzione difensiva: è sufficiente che il giudice indichi gli elementi preponderanti che giustificano il rigetto.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione, l'assenza di allegazioni specifiche e documentate in fase di merito rende difficoltoso il successo sul punto probatorio relativo a strumenti tecnici; le doglianze meramente generiche sono spesso dichiarate manifestamente infondate e il ricorso inammissibile.

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