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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23680/2021 del 31/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Autogrù aveva ottenuto un'ingiunzione di pagamento per il corrispettivo del trasporto e del montaggio a secco di elementi prefabbricati; il Tacchificio Monti si era opposto eccependo: (i) la prescrizione del credito (sostenendo la natura mista del contratto e l'applicazione del termine prescrizionale breve) e (ii) l'inadempimento dell'appaltatrice, atteso che quest'ultima era stata condannata in un separato giudizio per il crollo di una gru e al risarcimento del danno, per cui non avrebbe titolo al pagamento del prezzo. Inoltre si contestava la qualificazione del rapporto (appalto vs contratto d'opera/trasporto). Il tribunale e la Corte d'appello hanno qualificato il rapporto come appalto, applicato la prescrizione decennale (più volte interrotta) e ritenuto che, essendo il danno integralmente risarcito e le opere effettivamente eseguite, non sussistessero ostacoli al pagamento del corrispettivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Tacchificio Monti. Ha confermato che il rapporto era un appalto di lavori (prevalse l'elemento del "facere" e l'organizzazione d'impresa), che il termine prescrizionale è decennale e che in concreto era stato interrotto. Ha ritenuto irrilevante, ai fini del pagamento del corrispettivo, il giudicato di condanna dell'appaltatrice al risarcimento del danno, posto che il danno era stato integralmente risarcito e le opere erano state comunque eseguite; in tali condizioni l'appaltatore ha diritto al corrispettivo (ferme le ragioni di danno deducibili a fronte di eventuali compensazioni), e la committente non poteva rifiutare il pagamento senza ottenere la risoluzione contrattuale o dimostrare che l'opera non fosse stata completata. Il ricorso è quindi respinto; nulla sulle spese processuali (la resistente non si era difesa) e annotazione sul contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/02.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Citando l'articolo nella cornice dell'eccezione di giudicato, la Corte ha valutato le conseguenze del giudicato esterno ma ha ritenuto che esso non estinguesse automaticamente l'obbligo di pagamento, specie quando il danno era stato integralmente risarcito e le opere erano state eseguite.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'omessa considerazione di questioni rilevanti; la Corte ha ritenuto che gli argomenti di fatto e di diritto fossero stati adeguatamente esaminati dai giudici di merito.

  • art. 1460 c.c.

    Rilevante rispetto all'eccezione di inadempimento: la Corte ha osservato che la committente non poteva rifiutare il pagamento indefinitamente senza risolvere il contratto, soprattutto dopo l'integrale riparazione del danno.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato in tema di responsabilità dell'esecutore dell'obbligazione; la sentenza conferma la possibilità di dedurre danni dall'esecutore ma non di sottrarsi automaticamente al pagamento del corrispettivo già maturato se l'opera è stata eseguita e il danno risarcito.

  • art. 1176 c.c.

    Riferimento alle regole di diligenza: la Corte lo inserisce nel quadro della valutazione dell'eventuale colpa ma non ha ritenuto che l'accertamento della responsabilità escludesse di per sé il diritto al compenso per le opere eseguite.

  • art. 2697 c.c.

    Collegato alla ripartizione dell'onere della prova: la Corte ha ritenuto che gli elementi portati in causa fossero sufficienti per dimostrare l'effettiva esecuzione dei lavori e l'interruzione della prescrizione.

  • art. 2729 c.c.

    Utilizzato in tema di regole di accertamento dei fatti di causa; la Corte ha considerato lecita la valutazione probatoria che desumeva l'esecuzione dall'evento dannoso occorso durante i lavori.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Richiamato come vizio denunciato in ricorso (mancata o erronea motivazione); la Corte ha rigettato tale censura ritenendo la motivazione dei giudici di merito sufficiente e coerente.

  • art. 1362 c.c.

    Citate norme sul negozio giuridico in relazione alla qualificazione del contratto; la Corte ha applicato i criteri di qualificazione negoziale per distinguere appalto, contratto d'opera e trasporto.

  • art. 1363 c.c.

    Riferimento alla interpretazione del contratto e alle dichiarazioni delle parti: la Corte ha valorizzato la natura professionale e organizzativa dell'impresa resistente per qualificare il rapporto come appalto.

  • art. 1655 c.c.

    Richiamato nel contesto del contratto d'opera e dell'appalto; la Corte ha distinto i diversi istituti alla luce dell'organizzazione aziendale impiegata per l'esecuzione.

  • art. 1678 c.c.

    Inserito nel quadro delle prestazioni d'opera; la Corte ha ritenuto prevalente l'elemento del 'facere' esercitato tramite un'impresa organizzata.

  • art. 2222 c.c.

    Richiamato rispetto alla natura dell'opera e del contratto d'opera: la sentenza applica il criterio dimensionale/organizzativo per differenziare il contratto d'opera dall'appalto.

  • art. 13, DPR n. 115/2002

    Applicato per l'annotazione circa l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte della ricorrente; la Corte dà atto dell'eventuale obbligo procedurale.

Massime di principio

  • La qualificazione del rapporto come appalto o contratto d'opera dipende più dall'organizzazione richiesta per l'esecuzione (dimensione e struttura dell'impresa) che dalla singola modalità tecnica della prestazione; un'impresa di capitali che svolge montaggio a secco con proprio personale/autogrù tende a essere qualificata come appaltatrice.
  • Il giudicato civile che accerta la responsabilità dell'appaltatore per un sinistro non estingue automaticamente il diritto dell'appaltatore al corrispettivo per le opere eseguite; se il danno è stato integralmente risarcito e l'opera è stata eseguita o completata, la committente non può rifiutare il pagamento senza aver ottenuto la risoluzione contrattuale o aver documentato l'inidoneità dell'opera.
  • Anche in caso di risoluzione per colpa dell'appaltatore, questi può avere diritto al compenso per le opere già eseguite dalle quali il committente ha tratto utilità, salvo detrazioni per i danni accertati.
  • La prescrizione del corrispettivo per lavori edili segue il termine decennale (salvo casi particolari); tuttavia la prescrizione può essere interrotta e la sua applicabilità deve essere valutata alla luce di atti interruttivi concreti.
  • L'onere della prova circa l'effettiva esecuzione delle opere e l'entità del pregiudizio è valutato nel complesso: circostanze come il verificarsi del sinistro durante l'esecuzione possono essere ritenute indizi idonei a provare l'esecuzione dei lavori quando congestionati da altre fonti probatorie.
  • Chi eccepisce l'inadempimento quale motivo per non pagare dovrebbe, se intende estromettere l'obbligo di pagamento, proporre anche la domanda di risoluzione del contratto ovvero dimostrare l'insussistenza o l'inidoneità dell'opera; altrimenti può restare obbligato al pagamento, con le ordinarie azioni per il risarcimento del danno.

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