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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37292/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) lamentando l'illegalità della pena perché il Tribunale, pur avendo concordato l'accordo di cui all'art. 444 c.p.p., ha convertito la pena di arresto e l'ammenda in lavori di pubblica utilità e contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena. La ricorrente ha sostenuto l'incompatibilità fra la conversione in lavori di pubblica utilità e la concessione della sospensione condizionale, richiamando la disciplina dell'art. 186 c.d.s. (e in particolare il richiamo all'art. 186, comma 9-bis) e la giurisprudenza che, secondo la ricorrente, renderebbe incompatibili i due benefici

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato l'art. 448, comma 2-bis c.p.p. (che limita i motivi di ricorso contro il patteggiamento) e la giurisprudenza di legittimità (in particolare le Sezioni Unite, sentenza "Sacchettino" e la successiva giurisprudenza di richiamo) che definisce la nozione di "pena illegale". La Corte ha affermato che per poter ritenere una pena "illegale" ai fini dell'impugnazione del patteggiamento occorre che essa sia di specie diversa da quella prevista dalla legge ovvero che ecceda i limiti edittali (per difetto o per eccesso). Errori di valutazione nel bilanciamento delle circostanze o nell'applicazione di benefici/istituti non determinano, di per sé, una "pena illegale" se la misura della sanzione resta entro i limiti previsti dalla legge. Nel caso concreto la pena concordata e la sua conversione rientravano nei limiti edittali: pertanto l'eventuale incompatibilità o errore nella concessione dei benefici non ha integrato i presupposti di illegittimità tali da consentire l'annullamento per cassazione. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    art. 444 e seguenti cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'accordo di applicazione della pena (patteggiamento); nel caso in esame è il titolo della sentenza impugnata

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n. 103/2017)

    Limita i motivi di ricorso in Cassazione avverso le sentenze di patteggiamento ai casi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • art. 186 cod. strada

    art. 186, comma 2 lett. b) e 2-sexies; richiamato anche il comma 9-bis

    Norme del codice della strada relative alle sanzioni per guida in stato di ebbrezza; la ricorrente ha invocato una presunta incompatibilità tra conversione della pena in lavori di pubblica utilità e la sospensione condizionale alla luce della disciplina di tale articolo

  • art. 69 cod. pen., comma terzo

    art. 69, comma terzo, cod. pen.

    Riferimento al criterio unitario per il bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti nella determinazione della pena; citato nelle Sezioni Unite come parametro interpretativo

  • Sez. U, "Sacchettino" (n. 877/2022)

    Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 (Sacchettino), Rv. 283886

    Principio di diritto secondo cui la pena è "illegale" ai fini del sindacato sul patteggiamento solo quando si colloca al di fuori del sistema sanzionatorio previsto (specie diversa o quantità fuori dai limiti edittali); errori nel procedimento di comparazione delle circostanze non rendono la pena automaticamente illegale se la misura resta nei limiti previsti dalla legge

  • Sez. U, "Savini" (n. 47182/2022)

    Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022 (Savini)

    Conferma la distinzione tra pena "illegale" e pena "illegittima": se la pena concreta rientra nei limiti edittali, eventuali errori di applicazione di diminuenti o di valutazione non configurano di per sé la "pena illegale" sanante l'impugnabilità per cassazione del patteggiamento

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento per "illegalità della pena" è ammissibile solo se la pena è di specie diversa da quella prevista o supera/è inferiore ai limiti edittali previsti dalla legge.
  • Errori nella valutazione delle circostanze (bilanciamento attenuanti/aggravanti) o nella concessione di benefici non rendono automaticamente la pena "illegale" se la sanzione concreta resta entro i limiti previsti dalla norma.
  • La conversione della pena in lavori di pubblica utilità e la contemporanea concessione della sospensione condizionale non sono, di per sé, motivo sufficiente per ritenere la pena illegale: occorre verificare se la misura finale si colloca al di fuori del quadro sanzionatorio legale.
  • Prima di proporre ricorso avverso il patteggiamento è strategico valutare se la doglianza incide sulla "specie" o sul "quantum" della pena rispetto ai limiti edittali; se non incide su questi profili la probabilità di successo in Cassazione è molto bassa.
  • In presenza di dubbi sull'applicazione di benefici o sulla qualificazione giuridica del fatto, il ricorso può essere formulato soltanto entro i limiti espressamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; altre voci di censura rischiano di essere dichiarate inammissibili.

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