Cassazione Penale, Sentenza n. 51073/2023 del 20/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per danneggiamento aggravato. Due i motivi: (1) nullità per mancata tempestiva comunicazione della fissazione dell'udienza d'appello e della memoria del Procuratore Generale (violazione invocata ex art.606 lett. c) e art.178 c.p.p. in relazione alla disciplina emergenziale), con conseguente nullità della sentenza per violazione del diritto di partecipazione; (2) vizio di diritto in relazione alla qualificazione del fatto come danneggiamento aggravato dalla minaccia (art.606 lett. b) in relazione ad art.635 c.p.), deducendo che la minaccia sarebbe stata successiva e quindi l'aggravante non sussisterebbe.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. Sul primo motivo la Corte ha riconosciuto che la mancata comunicazione tempestiva può dar luogo a nullità generale ai sensi dell'art.178 c.p.p., ma ha ritenuto che l'eccezione sia stata implicitamente rinunciata in udienza quando il sostituto del difensore si è limitato a richiamare le conclusioni dell'atto di appello senza ribadire l'eccezione, così superando la nullità. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e volta a rimettere in discussione la valutazione probatoria dei giudici di merito (materia non sindacabile in cassazione se non per vizi di diritto), quindi aspecifica e non consentita. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art.606 cod. proc. pen. lett. b) e lett. c)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: lett. b) riguarda la violazione di legge nella motivazione (uso improprio per questioni di fatto), lett. c) è stato invocato per profili di nullità. La Corte ha ritenuto il primo motivo (lett. c) in parte infondato per rinuncia implicita e il secondo (lett. b) aspecifico perché attacca la valutazione probatoria e non la sussunzione giuridica.
art.178 cod. proc. pen. comma 1 lett. c)
Prevede la nullità generale a regime intermedio per violazioni che incidono sul contraddittorio. La Corte afferma che la mancata comunicazione dell'oralità può integrare tale nullità, ma che la nullità deve essere tempestivamente eccepita e non può sopravvivere se si rinuncia implicitamente.
art.23-bis D.L. 137/2020 (normativa emergenziale)
Norma emergenziale richiamata per la disciplina del contraddittorio e della trattazione orale in periodo COVID; invocata dalla difesa per sostenere un obbligo di comunicazione della data d'udienza durante il regime emergenziale.
Richiamato per il regime del contraddittorio scritto e per la trattazione con contraddittorio scritto; la Corte ha trattato il ricorso considerando anche la disciplina emergenziale del procedimento.
Norma relativa alle circostanze aggravanti (richiamata dalla difesa per contestare l'aggravante della minaccia). La Corte ha ritenuto che la contestazione non dimostri un errore di diritto ma solo una diversa valutazione dei fatti.
Consente la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità per colpa, l'applicazione di ammende; la Corte ha applicato una somma equitativa di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- La mancata tempestiva comunicazione della data di udienza d'appello può costituire nullità generale ai sensi dell'art.178 c.p.p., ma tale nullità è superabile se la parte non la eccepisce o la rinuncia implicitamente nel corso dell'udienza.
- In udienza, se si solleva una eccezione procedurale è necessario insistervi e riproporla nelle fasi decisive (conclusioni); la mancata reiterazione può essere interpretata come rinuncia.
- In cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito: le censure devono riguardare violazioni di legge o di sussunzione giuridica, non una diversa ricostruzione dei fatti.
- Quando vi è una doppia conforme delle sentenze di merito, le decisioni vanno lette congiuntamente e la conferma concorde rafforza la valutazione probatoria resistente a censure generiche.
- Ricorsi manifestamente infondati o aspecifici possono comportare condanne alle spese e, se ravvisata colpa, ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.; pertanto è necessario selezionare con cura i motivi di cassazione e ancorarli a specifici vizi di diritto.
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