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Sentenza

Sentenza del 23/09/2016 n. 18683 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato l'annullamento di un'iscrizione ipotecaria notificata alla società, iscrizione conseguente al mancato perfezionamento di una domanda di definizione agevolata di un debito IVA ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12. Secondo l'Agenzia, il mancato pagamento del saldo entro i termini impediva il perfezionamento del condono. La Corte di cassazione, tuttavia, non ha deciso nel merito della questione fiscale: ha rilevato che l'Agenzia, proponendo appello, non aveva notificato l'atto al concessionario della riscossione, che era stato parte del giudizio di primo grado e costituiva litisconsorte processuale necessario nella fase di impugnazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato nullo il giudizio di secondo grado, ha cassato la sentenza della CTR Lombardia e ha rinviato la causa alla stessa CTR, in diversa composizione, affinché disponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario pretermesso e decida nuovamente la controversia, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. L'omessa notifica al litisconsorte non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'appello, ma impone al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio; se ciò non avviene, il giudizio d'appello e la relativa sentenza sono nulli.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 12

    Disciplina la definizione agevolata di determinati carichi, tra cui quello IVA oggetto della controversia. La questione relativa agli effetti del tardivo pagamento non è stata esaminata nel merito dalla Corte di cassazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2

    L'atto d'appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado.

    Nel processo tributario l'impugnazione deve essere notificata a tutte le parti del primo grado quando la loro partecipazione deve permanere nel giudizio di appello.

  • Art. 331 c.p.c.

    Quando la causa è inscindibile o vi è litisconsorzio processuale, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti non citate in appello, assegnando un termine perentorio.

Massime di principio

  • Se più soggetti hanno partecipato al giudizio di primo grado e la decisione riguarda una situazione processualmente inscindibile, l'impugnazione deve essere notificata a tutti loro.
  • L'omessa notifica dell'appello a un litisconsorte necessario non rende automaticamente inammissibile l'impugnazione: il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio.
  • Se il giudice d'appello non dispone l'integrazione del contraddittorio, il giudizio di secondo grado e la sentenza conclusiva sono viziati da nullità e la causa deve essere rinviata.
  • Prima di valutare il merito dell'impugnazione, occorre verificare che tutte le parti necessarie siano state correttamente coinvolte nel grado di giudizio.
  • La pronuncia non stabilisce se il tardivo pagamento comporti la perdita del beneficio della definizione agevolata, perché la Corte ha deciso esclusivamente una questione processuale.

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