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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47678/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio sul veicolo e sugli olii minerali lubrificanti (con relativa documentazione di trasporto). La ricorrente, venditrice dei colli sequestrati, deduceva: carenza di fumus del reato relativo alle violazioni tributarie (artt. 40 comma 1, lett. b) e comma 4, art. 49 comma 1 D.Lgs. n.504/1995) sostenendo di essere estranea e che l'obbligo dell'accisa graverebbe sugli acquirenti italiani; richiesta di restituzione per mancato pagamento del prezzo; carenza di pertinenzialità tra i beni sequestrati e l'illecito; validità della lettera di vettura CMR esibita e buona fede della società.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato il criterio del sequestro probatorio: il fumus va valutato in relazione all'idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini e non come giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa. Le discrepanze documentali tra la CMR esibita dall'autista e la documentazione della Gestoil 1982 giustificavano accertamenti ulteriori e la conservazione della 'res' a fini probatori. E' stato ribadito che il sequestro può colpire cose di terzi estranei e in buona fede se pertinenti alle esigenze probatorie. Inoltre, richiamata la giurisprudenza, il reato di trasporto di prodotti soggetti ad accisa senza documentazione (art.49 D.Lgs. 504/1995) è reato di pericolo e si realizza anche se l'accisa fosse stata pagata al momento dell'importazione. Quanto al rimedio in Cassazione, essendo ammesso per violazione di legge, la Corte ha ritenuto la motivazione dell'ordinanza adeguata e non meramente apparente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente condannata alle spese e al versamento di una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1995

    art. 40 comma 1, lett. b) e comma 4; art. 49 comma 1

    Il Tribunale e la Corte hanno interpretato l'art.49 come norma che integra un reato di pericolo: il trasporto di prodotti soggetti ad accisa senza la documentazione prevista è perseguibile anche se l'accisa è stata pagata, poiché l'elemento rilevante è l'assenza della documentazione di provenienza.

  • Codice penale

    La possibile configurazione del reato di riciclaggio è stata evocata rispetto alla provenienza illecita degli olii; la discrepanza documentale rendeva utile accertare anche profili di riciclaggio.

  • Codice di procedura penale

    art. 325 comma 1; art. 125 comma 3; art. 616

    Art.325 c.p.p.: il ricorso per cassazione contro misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge. Art.125 c.p.p.: la motivazione apparente è sindacabile in Cassazione quando manca dei requisiti minimi di coerenza e completezza. Art.616 c.p.p.: in caso di inammissibilità non colposa del ricorso, la parte è tenuta alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il sequestro probatorio richiede la sussistenza del fumus inteso come idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini, non un accertamento definitivo della colpevolezza.
  • Anche beni appartenenti a terzi estranei o in buona fede possono essere sequestrati se il vincolo è ritenuto strumentale all'acquisizione di prove.
  • La discrepanza fra documentazione di trasporto (es. CMR) e documenti risultanti presso il luogo di destinazione giustifica accertamenti e legittima il mantenimento del sequestro a fini probatori.
  • Il reato di trasporto di prodotti sottoposti ad accisa senza la documentazione prescritta è un reato di pericolo: l'assenza della documentazione può integrare l'illecito anche indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'accisa.
  • In Cassazione avverso misure reali la censura efficace è quella per violazione di legge o per motivazione apparente; le critiche di merito sul fatto non sono sindacabili se non incidono su vizi formali o di legge.
  • Per contestare efficacemente un sequestro probatorio conviene documentare in modo stringente la titolarità della proprietà, la posizione giuridica rispetto alla merce (ad es. contratto, pagamenti) e fornire elementi che dimostrino l'irrilevanza probatoria degli oggetti sequestrati.
  • La tempestività e la completezza della documentazione di trasporto e doganale sono cruciali per prevenire sospetti e giustificare l'immediata restituzione dei beni.

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