Cassazione Civile, Ordinanza n. 26583/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una parte aveva agito per ottenere la restituzione di euro 15.000, affermando di averli consegnati all'altra come mutuo; il convenuto aveva contestato l'esistenza del contratto di mutuo e la prova della promessa di restituzione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo provata solo la dazione della somma, non il mutuo. In appello, la decisione era stata riformata sulla base delle dichiarazioni testimoniali, ritenute idonee a dimostrare il prestito e l'obbligo di restituzione entro trenta giorni. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per asserita incertezza sull'organo giudicante, perché nell'intestazione compariva erroneamente la dicitura di sezione specializzata per i minorenni; (2) omessa pronuncia sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione introduttivo per mancanza dei requisiti dell'art. 163, n. 4, c.p.c.; (3) nullità della sentenza per violazione dell'art. 2721 c.c. in relazione all'ammissibilità della prova testimoniale oltre il limite di valore; (4) violazione o falsa applicazione dell'art. 2721 c.c. per la medesima ragione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità della sentenza d'appello per l'erronea indicazione della sezione, qualificandola come evidente svista priva di effetti perché il dispositivo e le sottoscrizioni rendevano certo il giudice che aveva pronunciato. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo di omessa pronuncia sull'eccezione relativa alla citazione, osservando che la questione non era stata devoluta con appello incidentale, ma solo riproposta ex art. 346 c.p.c., il che non era sufficiente per investire il giudice di secondo grado. Analoga conclusione per i motivi sulla prova testimoniale: anche tale questione, pur riproposta in appello, avrebbe richiesto appello incidentale da parte della parte totalmente vittoriosa sul merito ma soccombente sulla questione pregiudiziale di rito; non essendolo stato proposto, la censura non poteva essere esaminata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La dedotta nullità per vizio della costituzione del giudice è esclusa quando, nonostante un'erronea intestazione, dal contenuto complessivo della sentenza risulti con certezza l'organo giudicante che ha pronunciato il provvedimento.
L'omessa pronuncia è configurabile nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata e, nel caso di eccezioni di rito o preliminari, la mera riproposizione non basta se la parte doveva proporre appello incidentale.
La contestazione della nullità dell'atto di citazione di primo grado resta improduttiva in sede di appello se non veicolata con appello incidentale quando la parte sia risultata solo teoricamente soccombente sulla questione.
La mera riproposizione della questione in appello non è sufficiente quando la parte, pur vittoriosa nel merito, sia soccombente sulla questione pregiudiziale e debba quindi proporre appello incidentale.
L'eccezione di inammissibilità della prova testimoniale per superamento del limite di valore deve essere devoluta al giudice di appello con appello incidentale, non essendo sufficiente la sola riproposizione.
I motivi sono stati scrutinati nelle rubriche di nullità, omessa pronuncia e violazione di legge, ma tutti sono stati ritenuti infondati per difetto di rituale devoluzione o per inesistenza del vizio denunciato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'erronea indicazione della sezione giudicante nell'intestazione della sentenza non determina nullità se il dispositivo, le sottoscrizioni e il contenuto complessivo del provvedimento consentono di identificare con certezza l'organo che ha pronunciato.
- La parte totalmente vittoriosa nel merito ma soccombente su una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito non può limitarsi a riproporre la questione in appello: per devolvere validamente il punto al giudice superiore deve proporre appello incidentale.
- La mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. è sufficiente solo quando non occorra criticare la sentenza sul punto o nei casi di legittimo assorbimento; non lo è quando vi sia una soccombenza teorica su una questione decisa espressamente o implicitamente.
- Le censure sull'ammissibilità della prova testimoniale e sulle nullità dell'atto introduttivo devono essere tempestivamente e ritualmente devolute al giudice di appello, altrimenti restano precluse in cassazione.
- La deduzione di omessa pronuncia non può essere utilizzata per aggirare le regole di devoluzione delle questioni processuali quando il mancato esame riguardi eccezioni che richiedevano specifico appello incidentale.
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