Cassazione Civile, Ordinanza n. 18432/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario già oggetto di un primo giudizio, definito con sentenza passata in giudicato, con cui era stato accertato il diritto della società correntista alla riduzione del saldo per la parte relativa agli interessi anatocistici e alla capitalizzazione trimestrale della commissione di massimo scoperto, con condanna della banca allo storno di una determinata somma. In un secondo giudizio la stessa società ha poi domandato la declaratoria di nullità di ulteriori pattuizioni del conto, diverse dalla clausola anatocistica, relative a interessi ultralegali/usurari, commissione di massimo scoperto e giorni valuta, chiedendo la rideterminazione del saldo del rapporto. Il Tribunale ha ritenuto parte delle domande precluse dal giudicato e parte improponibili; la Corte d'appello ha confermato il rigetto, ma con diversa motivazione, affermando che il giudicato sul saldo al 31 ottobre 2002 copriva anche le questioni che avrebbero inciso su quel saldo, perché già esistenti al momento della prima domanda. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con un primo motivo, violazione degli artt. 2909 c.c. e 12 preleggi, sostenendo che il giudicato esterno della prima sentenza non riguardasse l'accertamento positivo del dare/avere alla data del 31 ottobre 2002, ma solo lo storno di una specifica somma; con un secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 113, 115 c.p.c. e 2727-2729 c.c., lamentando che la Corte territoriale avrebbe negato la rideterminazione del saldo del luglio 2007 assumendo a base il saldo già ricalcolato al 31 ottobre 2002. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e si estende ai fatti impeditivi, modificativi ed estintivi esistenti al momento della prima domanda, e ha dichiarato inammissibile il secondo perché non investiva una statuizione effettivamente contenuta nella sentenza impugnata e, comunque, non era stata dedotta una specifica omessa pronuncia. Il ricorso è stato quindi respinto.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il primo giudicato sul saldo del conto al 31 ottobre 2002 precludesse la successiva rideterminazione del rapporto di dare e avere al luglio 2007, poiché le nullità dedotte nel secondo giudizio avrebbero inciso ab initio sul saldo già coperto da giudicato. Ha inoltre rilevato che il secondo motivo non coglieva una concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e che, in ogni caso, la doglianza sarebbe stata semmai di omessa pronuncia, censura non proposta. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con statuizione sul raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudicato esterno si estende al dedotto e al deducibile e vincola le parti anche rispetto ai fatti impeditivi, modificativi ed estintivi già esistenti al momento della prima domanda, se rientranti nell'oggetto del processo definito con sentenza passata in giudicato.
art. 12 preleggi
Richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per contestare l'interpretazione della portata del giudicato; la Corte non ne ricava però un diverso criterio rispetto alla regola dell'estensione del giudicato al dedotto e deducibile.
Norma invocata nel secondo motivo, ma la censura è dichiarata inammissibile perché non colpisce una statuizione effettiva della sentenza impugnata.
Norma invocata nel secondo motivo, senza che la Corte ravvisi una violazione rilevante rispetto al decisum di merito.
Richiamato per contestare il ragionamento presuntivo della Corte territoriale, ma la doglianza è ritenuta non decisiva e comunque non specificamente riferita a una statuizione di merito.
Richiamato insieme all'art. 2727 c.c.; la Corte non accoglie la censura perché non attacca la reale ratio della decisione di merito.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento dell'art. 13, comma 1 quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il giudicato copre non solo quanto espressamente deciso, ma anche tutte le questioni che costituiscono antecedenti logici, essenziali e necessari della decisione, nonché i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi già esistenti al momento della prima domanda.
- Quando un secondo giudizio richiede la rideterminazione di un saldo derivante da un rapporto già definito con giudicato su un segmento temporalmente anteriore, il giudice non può rimettere in discussione l'accertamento coperto dal giudicato se le nuove censure incidono ab origine su quel medesimo saldo.
- La tutela successiva contro ulteriori addebiti sul conto corrente non può essere utilizzata per ricalcolare una posizione già consolidata da giudicato, se la nuova domanda presuppone la revisione del saldo precedente definitivamente accertato.
- In sede di legittimità, la censura deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: se la doglianza presuppone un'omessa pronuncia, la relativa censura va formulata in modo specifico, altrimenti il motivo è inammissibile.
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