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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49782/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riesame e confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per quattro ipotesi di usura aggravata (art. 644, commi 1 e 5 n. 3 c.p.) e un'ipotesi di tentata estorsione aggravata (artt. 56-629, comma 2 in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3 c.p.). Il ricorso articolava motivi volti a censurare: (i) la gravità indiziaria ritenuta essenzialmente sulle dichiarazioni della persona offesa, la quale avrebbe precedenti per calunnia; (ii) l'assenza del concreto pericolo di inquinamento probatorio (art. 274, comma 1, lett. a), essendo l'ultimo contatto risalente a gennaio 2020 e le dichiarazioni raccolte con incidente probatorio); (iii) l'assenza di esigenze cautelari per reiterazione (art. 274, comma 1, lett. c) dati i presunti assenti contatti recenti).

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo relativo alla gravità indiziaria generico e manifestamente infondato, poiché l'ordinanza impugnata aveva motivato l'attendibilità della persona offesa non solo sull'intrinseca credibilità delle dichiarazioni ma anche su plurimi elementi di riscontro, inclusi elementi provenienti dall'imputato, che il ricorrente non ha adeguatamente contrastato. Il Tribunale ha altresì ritenuto adeguatamente provate le esigenze cautelari: gravità dei reati, modalità minacciose non episodiche, inserimento dell'indagato in un circuito criminale ancora attivo e necessità di garantire la genuinità della prova in prossimità dell'incidente probatorio. La circostanza che l'incidente probatorio sia stato poi espletato successivamente all'ordinanza non viziava il riesame. In base all'art. 616 c.p.p. il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Non è disposta la remissione in libertà; si dà incarico alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 644 c.p.

    Norma sostanziale che disciplina il reato di usura aggravata; la Corte ha confermato che la gravità dei fatti e le modalità di condotta sono elementi che contribuiscono alla valutazione della gravità indiziaria.

  • artt. 56, 629 e 628 c.p.

    artt. 56-629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3

    Riferimento alle ipotesi di tentata estorsione aggravata; la Corte ha ritenuto che la tipologia e la gravità della condotta supportino l'esigenza cautelare di prevenzione della reiterazione.

  • art. 273 c.p.p.

    Disciplina della gravità indiziaria; la Corte ha valutato che la gravità indiziaria non si fondava unicamente sulla dichiarazione della persona offesa ma su un complesso di elementi di riscontro, rendendo infondato il rilievo difensivo basato sul solo precedente per calunnia della persona offesa.

  • art. 274 c.p.p.

    comma 1, lett. a) e lett. c)

    Norma sulle esigenze cautelari (inquinamento delle prove, reiterazione, fuga). La Corte ha confermato che basta la sussistenza di una sola delle esigenze per giustificare la misura cautelare e ha ritenuto provata l'esigenza di salvaguardia della genuinità della prova e del pericolo di reiterazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede le conseguenze per ricorsi inammissibili: la Corte ne ha disposto l'applicazione condannando il ricorrente al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale relativa agli adempimenti successivi alla conferma della misura cautelare; la Corte ha rimandato alla Cancelleria per gli adempimenti previsti.

  • Giurisprudenza citata

    Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, "Rafanelli"

    Principio secondo cui per la conferma o adozione di misure cautelari personali in sede di riesame è sufficiente la sussistenza di una sola delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p.; richiamato per sostenere la legittimità della conferma della custodia cautelare.

  • Corte Cost.

    Richiamata in relazione alla statuizione delle sanzioni per inammissibilità di ricorso, come parametro di equilibrio nell'applicazione delle misure sanzionatorie processuali.

Massime di principio

  • La gravità indiziaria può fondarsi anche sulle dichiarazioni della persona offesa se tali dichiarazioni sono corroborate da elementi di riscontro: l'attacco alla credibilità della persona offesa richiede censure specifiche e contestualizzate (es. indicazione precisa del reato di calunnia e del relativo contesto), non mere affermazioni generiche.
  • Ai fini della conferma di una misura cautelare è sufficiente la sussistenza di una sola delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p. (inquinamento delle prove, pericolo di fuga, reiterazione): il giudice di riesame può quindi confermare la misura anche se non tutte le esigenze sono dimostrate.
  • La predisposizione o l'espletamento di atti probatori successivi all'adozione dell'ordinanza impugnata (es. incidente probatorio) non vanno automaticamente a viziarne il riesame; tale sopravvenienza può essere valutata in sede di istanza di revoca o con altri rimedi e non incide necessariamente sull'ammissibilità del ricorso di riesame.
  • L'allegazione di assenza di contatti recenti tra indagato e persona offesa per escludere il pericolo di reiterazione deve essere documentata concretamente: affermazioni generiche sulla mancata frequentazione risultano spesso insufficienti.
  • La contestazione della gravità indiziaria richiede che la difesa si confronti punto per punto con gli elementi di riscontro indicati dall'ordinanza impugnata; omissioni di confronto con prove o ammissioni rilevanti rendono il motivo generico e destinato al rigetto.
  • Ricorsi manifestamente inammissibili o generici possono comportare condanne alle spese e all'applicazione di somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente l'ammissibilità prima di proporre ricorso.

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