Cassazione Civile, Ordinanza n. 31482/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un ingegnere convenne in giudizio una società immobiliare chiedendo il pagamento del compenso per attività di progettazione definitiva di sistemi fotovoltaici da realizzare su capannoni industriali. Il professionista sosteneva di avere ricevuto l'incarico nel giugno 2007 e di avere regolarmente eseguito la prestazione senza contestazioni; la società negava di avere conferito direttamente alcun incarico, affermando di avere interloquito con altra società cui aveva poi affidato i lavori "chiavi in mano", e che l'eventuale collaborazione del professionista con tale soggetto non le attribuiva alcun obbligo di pagamento. La Corte d'appello aveva ritenuto provato il conferimento dell'incarico e l'utilizzo del progetto da parte della società, condannandola al pagamento del compenso. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2729 c.c. e nullità della sentenza per avere la Corte territoriale fondato la prova dell'incarico su presunzioni non gravi, precise e concordanti, valorizzando elementi ritenuti singolarmente inidonei; 2) omesso esame di fatti decisivi, in particolare la successiva trasmissione di preventivi e parcelle alla diversa società coinvolta nell'operazione, la mancata accettazione di tali preventivi, la tardività della richiesta di pagamento e l'assenza di accordi scritti; 3) nullità della sentenza e violazione degli artt. 2233 e 2237 c.c. per avere la Corte d'appello liquidato il quantum del compenso senza motivazione e sulla base di una pretesa non adeguatamente verificata, malgrado la contestazione dell'entità e dell'oggetto della prestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di merito aveva correttamente applicato il ragionamento presuntivo valorizzando complessivamente più indizi convergenti, senza operare una valutazione atomistica; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché i fatti indicati dalla ricorrente non integravano un omesso esame di un fatto storico decisivo, ma miravano a una rivalutazione del materiale istruttorio già considerato; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per novità della censura e difetto di autosufficienza, poiché la questione della quantificazione del compenso non risultava trattata nella sentenza impugnata e la ricorrente non aveva indicato dove fosse stata dedotta nei gradi di merito. La ricorrente è stata condannata anche alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La prova presuntiva richiede fatti noti gravi, precisi e concordanti; la loro valutazione va compiuta globalmente e non atomisticamente, e in cassazione non è consentita una diversa ricostruzione del ragionamento inferenziale se non nei limiti della violazione dei criteri legali della presunzione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione dell'art. 2729 c.c. è censurabile in cassazione solo quando il giudice abbia utilizzato presunzioni prive dei requisiti legali o abbia applicato un criterio inferenziale incompatibile con la norma, non quando si solleciti una diversa lettura dei fatti.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per carenza di motivazione o per violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. non può essere utilizzata per contestare una diversa valutazione del merito quando la motivazione sia comunque intellegibile.
La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; la censura è inammissibile se mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non include l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori o una diversa lettura delle prove.
Il fatto storico omesso deve essere decisivo ai fini della decisione; il sindacato di legittimità non consente una autonoma rivalutazione delle risultanze istruttorie.
La questione del compenso del professionista, se non esaminata nel merito e non correttamente devoluta, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
Le contestazioni sul rapporto professionale e sul compenso richiedono specifica deduzione nei gradi di merito; in cassazione non sono ammesse questioni nuove che implichino accertamenti di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto dell'impugnazione, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di prova per presunzioni, il giudice deve valutare gli indizi nel loro insieme, verificando se il loro concorso renda altamente probabile il fatto ignoto; è censurabile in cassazione solo l'uso di presunzioni giuridicamente inidonee o la violazione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non la mera alternativa ricostruzione del fatto proposta dalla parte.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone la totale mancata considerazione di un fatto storico decisivo e discusso; non ricorre quando il giudice abbia comunque considerato il nucleo fattuale della controversia, anche senza menzionare ogni singola risultanza probatoria.
- In cassazione non possono introdursi questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non svolti nei precedenti gradi; chi deduce la novità deve indicare specificamente dove la questione sia stata proposta nel giudizio di merito, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso.
- La censura sulla liquidazione del compenso professionale non può limitarsi a contestare la valutazione del merito o a invocare genericamente l'assenza di motivazione: occorre che la questione risulti effettivamente devoluta e che la doglianza sia articolata nei limiti del sindacato di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31384/2025 del 02/12/2025
- ordinanza_civile · 2 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31385/2025 del 02/12/2025
- ordinanza_civile · 2 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31386/2025 del 02/12/2025
- ordinanza_civile · 2 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31388/2025 del 02/12/2025
- ordinanza_civile · 2 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31389/2025 del 02/12/2025
- ordinanza_civile · 2 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31390/2025 del 02/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →