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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29506/2025 del 14/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di patteggiamento che lo aveva condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Ha proposto due motivi: (1) omessa o generica motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; (2) vizio di legge in relazione alla confisca dell'autovettura a lui intestata, deducendo l'assenza di un collegamento stabile tra il veicolo e l'attività criminosa necessario ai fini della confisca.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non proponibile in Cassazione per i limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il secondo motivo è stato invece ammesso in via astratta ma, nel merito, dichiarato manifestamente infondato: il Gip aveva motivato la confisca rilevando che il veicolo era stato predisposto "ad hoc" per l'occultamento dello stupefacente nel vano del cruscotto destinato all'air bag, elemento ritenuto idoneo a dimostrare il collegamento stabile richiesto dalla giurisprudenza. A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'accordo di rito (patteggiamento). La sentenza impugnata era una sentenza di applicazione della pena in base a questo articolo.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sostanziale che disciplina i delitti in materia di stupefacenti; reato per cui l'imputato è stato condannato.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma che elenca le cause di proscioglimento; il ricorrente lamentava la mancata verifica di tali cause, ma tale censura è inammissibile in Cassazione se proposta contro una sentenza di patteggiamento (limiti di proponibilità).

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    "motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"

    Limita i motivi proponibili in cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; in base a tale comma il motivo relativo alla mancata verifica delle cause di proscioglimento è inammissibile.

  • art. 240 cod. pen., comma 1

    Regola la confisca dei mezzi utilizzati per il delitto; la Corte richiama il principio secondo cui per la confisca di un'autovettura per trasporto di droga è necessario un collegamento stabile e funzionale tra veicolo e attività criminosa (es. modifiche strutturali).

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione attinenti alla motivazione; la Corte osserva che una confisca applicata dal giudice in assenza di accordo è ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la conseguenza processuale della inammissibilità del ricorso, incluse le spese e le somme da versare; la Corte ha condannato il ricorrente ai sensi di questa norma.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammissibile solo nei motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis: censure non riconducibili a quelle ipotesi (es. mancata verifica di cause di proscioglimento ex art. 129) saranno dichiarate inammissibili.
  • La confisca di un veicolo usato per il trasporto di stupefacenti richiede non il mero utilizzo occasionale ma un "collegamento stabile" e funzionale con l'attività criminosa, valutabile anche in base a modifiche strutturali del mezzo (es. vani o adattamenti per occultamento).
  • Se la misura di confisca è applicata dal giudice senza essere oggetto dell'accordo tra le parti nel patteggiamento, è possibile impugnare la motivazione con i mezzi ordinari di impugnazione della motivazione (art. 606 c.p.p.).
  • Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare condanne alle spese processuali e al versamento di somme (cassa delle ammende) salvo esimenti; valutare sempre l'ammissibilità in base ai limiti di legge prima di proporre impugnazioni incidenti sentenze di patteggiamento.
  • Nelle contestazioni sulla confisca, è utile documentare la mancanza di modifiche strutturali o l'assenza di inserimento stabile del veicolo nell'organizzazione del reato per contrastare l'argomento del collegamento funzionale.

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