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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29509/2025 del 14/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Bari del 06/02/2025 che aveva rigettato l'istanza di rescissione del giudicato avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 651/2022 del 14/04/2022 e, in subordine, la richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., dedotta per non essere stato informato dal difensore della pronuncia di condanna. La Corte territoriale rilevò che la notifica del decreto di citazione era avvenuta a mani del difensore indicato come domiciliatario, che esisteva un rapporto professionale (il difensore aveva partecipato a udienze) e che il difensore stesso aveva dichiarato che l'assistito non aveva mai preso contatti con lo studio per informarsi sull'andamento del processo; per la restituzione la Corte applicò la disciplina previgente alla riforma "Cartabia" (art. 89, d.lgs. 150/2022) ritenendo che il mancato adempimento del difensore non integri, in linea di principio, caso fortuito o forza maggiore idonei a giustificare la restituzione nel termine.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato, confermando l'ordinanza della Corte d'appello di Bari. Ha ritenuto che non sussista una "incolpevole" mancata conoscenza della celebrazione del processo (che è il requisito per la rescissione ex art. 629-bis c.p.p.), ma piuttosto una colpa o omissione imputabile all'imputato nella mancata vigilanza sul rapporto con il difensore; ha inoltre escluso che la negligenza del difensore costituisca caso fortuito o forza maggiore idonei alla restituzione del termine ex art. 175 c.p.p.; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    art. 629-bis cod. proc. pen.

    La rescissione del giudicato è ammessa solo se ricorre l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo; non è applicabile quando la mancata conoscenza è ascrivibile a colpa dell'imputato per mancata vigilanza nei rapporti con il difensore.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    La restituzione nel termine per proporre impugnazione può essere concessa in presenza di caso fortuito o forza maggiore; la giurisprudenza richiamata e la decisione impugnata escludono che la semplice negligenza o imperizia del difensore di fiducia configuri, di per sé, causa di forza maggiore o caso fortuito idoneo alla restituzione.

  • art. 89 comma 1 d.lgs. 150/2022

    art. 89 comma 1 d.lgs. 150/2022

    Norma transitoria: essendo la dichiarazione di assenza e la sentenza anteriori all'entrata in vigore della riforma "Cartabia", si applicano le regole previgenti in materia di restituzione dei termini e impugnazioni.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro interpretativo: le nullità assolute deducibili dopo il passaggio in giudicato non sempre sono suscettibili di essere rimesse in discussione tramite incidente di esecuzione; la rescissione (art. 629-bis) può restare l'unico rimedio, ma soltanto se sussiste incolpevole mancata conoscenza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispositivo applicato per la pronuncia di condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra mancata conoscenza dell'esistenza del processo (rilevante per la rescissione ex art. 629-bis) e mancata comunicazione della sentenza: la prima, se incolpevole, può giustificare la rescissione; la seconda, da sola, non è sufficiente se il processo era noto.
  • La notificazione a mani del difensore indicato come domiciliatario e un rapporto professionale documentato (partecipazione a udienze, scambi di comunicazioni) rendono probabile che il giudice escluda l'incolpevolezza dell'assistito nella mancata conoscenza.
  • La negligenza o l'imperizia del difensore di fiducia difficilmente costituiscono, di per sé, caso fortuito o forza maggiore idonei alla restituzione del termine ex art. 175 c.p.p.; il ricorrente deve provare una situazione di imprevedibilità e inevitabilità dell'omissione, circostanza eccezionale e di rado riconosciuta dalla giurisprudenza recente.
  • Verificare la tempistica rispetto alla riforma ("Cartabia"): se la vicenda è anteriore alla riforma, si applicano le regole previgenti per la restituzione dei termini; ciò può incidere sulle prospettive del rimedio.
  • Prassi consigliata per chi si trovi in situazioni analoghe: documentare immediatamente l'assenza di comunicazioni (mail, PEC, dichiarazioni del difensore), provare l'impossibilità oggettiva di conoscere l'esito e l'assenza di contatti ragionevoli, richiedere tempestivamente l'assistenza di un nuovo difensore e proporre istanze per la restituzione o rescissione senza ritardi; tuttavia, avere cura di mantenere almeno un contatto periodico con il difensore, perché la mancata vigilanza può essere ritenuta colpa dell'assistito.

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