Cassazione Penale, Sentenza n. 29505/2025 del 14/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, ha impugnato per un unico motivo l'"illegittimità e illegalità della pena". Si sostiene che il Gip non avrebbe rispettato i termini dell'accordo di patteggiamento, avendo in sostanza modificato in pejus la pena base (revocando la misura alternativa della semilibertà già concessa con precedente condanna irrevocabile del 7/02/2024) e dunque alterato il calcolo degli aumenti per effetto della continuazione con i reati contestati nei capi 15 e 16 e con altri fatti già giudicati. Inoltre il ricorrente ha censurato l'applicazione delle interdizioni (interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale durante l'espiazione), rilevando che la pena irrogata nel presente processo sarebbe complessivamente di anni 1 e euro 5.000 e quindi non giustificherebbe tali misure accessorie.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., osservando che il gravame non rientra nei motivi tassativamente consentiti per la cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti. La pena inflitta (anni 5 di reclusione e euro 20.000 di multa) è risultata conforme al risultato concordato tra le parti e i passaggi di calcolo non hanno formato profilo di illegittimità o di illegalità della pena. La Corte ha inoltre ritenuto che gli effetti sfavorevoli derivanti dalla rideterminazione siano conseguenza legale del riconoscimento della continuazione come concordato. Dichiarato il ricorso inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la sentenza impugnata è stata resa ai sensi di questa disposizione.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103
Limita la possibilità di ricorrere per cassazione avverso sentenze di patteggiamento a motivi tassativi: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza; ricorsi per altre ragioni sono inammissibili.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Prevede sanzioni per specifiche condotte in materia di stupefacenti; i capi di imputazione (15 e 16) sono stati contestati su questa base normativa.
art. 81 cod. pen.
Richiamato nella contestazione come norma relativa al concorso o al rapporto tra più illeciti (qui richiamata in combinazione con la normativa sugli stupefacenti per inquadrare la pluralità di fatti).
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese processuali e la possibilità di infliggere una somma alla cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000.
art. 24 Cost.
Principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole: citato nella giurisprudenza richiamata con riferimento all'illegalità della pena determinata in violazione di principi costituzionali.
Massime di principio
- Avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) la Cassazione ammette ricorso solo per i motivi tassativi indicati dall'art. 448, comma 2-bis: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Se la pena finale corrisponde al risultato concordato tra le parti, eventuali errori o incongruenze nei passaggi di calcolo sono generalmente irrilevanti: ciò che conta è il risultato complessivo, salvo che il risultato sia 'illegale' in senso sostanziale (pena non prevista dall'ordinamento o fuori dai limiti previsti).
- La riconoscenza della continuazione, se prevista e concordata, può legittimamente comportare un aumento della pena complessiva: l'aumento è effetto legale della continuazione e non costituisce di per sé illegittimità.
- La revoca o modifica di misure alternative disposte in pregresse sentenze (es. semilibertà) può incidere sul calcolo complessivo della pena; per contestarne la legittimità occorre dimostrare che il risultato finale sia contrario alla legge o difforme dall'accordo pattuito.
- In situazioni simili è fondamentale formulare il gravame nei termini tassativi previsti dalla legge: censure generiche sull'irragionevolezza o sull'interpretazione dei passaggi del calcolo difficilmente superano il filtro di ammissibilità della Cassazione.
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