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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29505/2025 del 14/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, tramite difensore, ha impugnato per un unico motivo l'"illegittimità e illegalità della pena". Si sostiene che il Gip non avrebbe rispettato i termini dell'accordo di patteggiamento, avendo in sostanza modificato in pejus la pena base (revocando la misura alternativa della semilibertà già concessa con precedente condanna irrevocabile del 7/02/2024) e dunque alterato il calcolo degli aumenti per effetto della continuazione con i reati contestati nei capi 15 e 16 e con altri fatti già giudicati. Inoltre il ricorrente ha censurato l'applicazione delle interdizioni (interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale durante l'espiazione), rilevando che la pena irrogata nel presente processo sarebbe complessivamente di anni 1 e euro 5.000 e quindi non giustificherebbe tali misure accessorie.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., osservando che il gravame non rientra nei motivi tassativamente consentiti per la cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti. La pena inflitta (anni 5 di reclusione e euro 20.000 di multa) è risultata conforme al risultato concordato tra le parti e i passaggi di calcolo non hanno formato profilo di illegittimità o di illegalità della pena. La Corte ha inoltre ritenuto che gli effetti sfavorevoli derivanti dalla rideterminazione siano conseguenza legale del riconoscimento della continuazione come concordato. Dichiarato il ricorso inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la sentenza impugnata è stata resa ai sensi di questa disposizione.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103

    Limita la possibilità di ricorrere per cassazione avverso sentenze di patteggiamento a motivi tassativi: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza; ricorsi per altre ragioni sono inammissibili.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Prevede sanzioni per specifiche condotte in materia di stupefacenti; i capi di imputazione (15 e 16) sono stati contestati su questa base normativa.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato nella contestazione come norma relativa al concorso o al rapporto tra più illeciti (qui richiamata in combinazione con la normativa sugli stupefacenti per inquadrare la pluralità di fatti).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese processuali e la possibilità di infliggere una somma alla cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000.

  • art. 24 Cost.

    Principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole: citato nella giurisprudenza richiamata con riferimento all'illegalità della pena determinata in violazione di principi costituzionali.

Massime di principio

  • Avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) la Cassazione ammette ricorso solo per i motivi tassativi indicati dall'art. 448, comma 2-bis: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Se la pena finale corrisponde al risultato concordato tra le parti, eventuali errori o incongruenze nei passaggi di calcolo sono generalmente irrilevanti: ciò che conta è il risultato complessivo, salvo che il risultato sia 'illegale' in senso sostanziale (pena non prevista dall'ordinamento o fuori dai limiti previsti).
  • La riconoscenza della continuazione, se prevista e concordata, può legittimamente comportare un aumento della pena complessiva: l'aumento è effetto legale della continuazione e non costituisce di per sé illegittimità.
  • La revoca o modifica di misure alternative disposte in pregresse sentenze (es. semilibertà) può incidere sul calcolo complessivo della pena; per contestarne la legittimità occorre dimostrare che il risultato finale sia contrario alla legge o difforme dall'accordo pattuito.
  • In situazioni simili è fondamentale formulare il gravame nei termini tassativi previsti dalla legge: censure generiche sull'irragionevolezza o sull'interpretazione dei passaggi del calcolo difficilmente superano il filtro di ammissibilità della Cassazione.

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