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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29504/2025 del 14/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Taranto che aveva dichiarato estinto il giudizio di opposizione ex art. 99 D.P.R. 115/2002 per mancata integrazione del contraddittorio: il ricorrente lamentava che l'originario decreto di fissazione dell'udienza non conteneva l'ordine di notificare il ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate e che non sarebbe stato suo onere notificare gli atti (sostenendo che il procedimento dovesse seguire il rito civile e che la notificazione telematica/PEC rendesse superfluo l'adempimento). Contestava quindi la declaratoria di estinzione per omissione della notifica alla amministrazione finanziaria.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure: il procedimento di opposizione segue forme proprie del processo penale (con richiamo limitato al rito speciale per onorari), e l'onere di integrare il contraddittorio notificando il ricorso alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate grava oggettivamente sull'istante; la mancata notificazione a cura del ricorrente legittima l'ordine al medesimo di procedere alla integrazione. Pur constatando che il Tribunale aveva fatto riferimento in modo non corretto agli artt. 102 e 307 c.p.c. e aveva fissato un termine perentorio non previsto dalla legge penale (art. 173 c.p.p.), la Corte ha comunque ritenuto che l'omessa integrazione determinasse l'improcedibilità dell'azione e ha confermato l'estinzione del giudizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 112

    Disciplina dei provvedimenti relativi al gratuito patrocinio; il decreto del GIP del 5/2/2019 ha revocato l'ammissione al patrocinio ai sensi di questa norma.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99

    Regola l'opposizione al decreto che rigetta l'istanza di ammissione al patrocinio e richiede l'integrazione del contraddittorio notificando l'opposizione alla amministrazione finanziaria quando questa risulti contraddittore necessario.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 76 e ss.

    Previsioni speciali del medesimo DPR attinenti alle fasi non espressamente regolate dall'art. 99; vanno coordinate con le norme del processo penale per le parti non disciplinate.

  • D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, art. 14

    Richiamo al processo speciale per gli onorari di avvocato; il rinvio contenuto nell'art. 99 può richiamare il rito semplificato di cognizione per alcune discipline procedurali.

  • Codice di procedura penale, art. 173

    Stabilisce che i termini sono perentori solo se espressamente previsti dalla legge; da ciò deriva che non è corretto che il giudice penale crei termini perentori non previsti dalla legge.

  • Codice di procedura civile, artt. 102 e 307

    Norme civilistiche relative all'ordine di integrazione del contraddittorio e all'estinzione del processo; la Corte ha ritenuto che tali disposizioni non siano applicabili direttamente al procedimento di opposizione disciplinato dal D.P.R. 115/2002, essendo di esclusivo rilievo civilistico.

Massime di principio

  • L'opposizione avverso il rigetto dell'ammissione al gratuito patrocinio in procedimenti penali segue le regole proprie del processo penale, salvo i puntuali richiami al rito speciale previsti dalla normativa specifica.
  • L'onere di integrare il contraddittorio notificando l'atto introduttivo alla controparte amministrativa (es. Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate) grava sull'istante: la mancata notificazione a cura del ricorrente legittima l'ordine giudiziale di integrazione e può determinare l'improcedibilità della domanda.
  • Il giudice penale non può supplire alla legge creando termini perentori di decadenza non previsti dalla normativa penale (art. 173 c.p.p.); l'uso di istituti civilistici (es. artt. 102 e 307 c.p.c.) non è direttamente applicabile nelle procedure penali salvo espresso riferimento normativo.
  • La prova dell'adempimento (notificazioni, utilizzo della PEC, estrazione di copie informatiche) è essenziale: chi propone l'opposizione deve curare la tempestiva e corretta notificazione alla controparte necessaria per evitare l'estinzione del giudizio.
  • In situazioni dubbie, conviene chiedere al giudice un ordine chiaro e tempestivo per l'integrazione del contraddittorio e, se necessario, chiedere rimedi processuali puntuali (es. rinvio, istanza di sospensione) per evitare la decadenza o l'improcedibilità.

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