Cassazione Penale, Sentenza n. 29507/2025 del 14/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione a seguito di 12 giorni di arresti domiciliari disposti il 3/2/2014 (applicati l'8/2/2014) e successiva assoluzione perche' il fatto non sussiste (sentenza irrevocabile 28/11/2020). La Corte d'appello di Napoli aveva riconosciuto l'indennizzo liquidando euro 2.125,00, maggiorato del circa 50% per lo "strepitus fori" dovuto alla divulgazione mediatica. Santoro propone ricorso per cassazione deducendo, fra gli altri, errori di diritto e di motivazione nella individuazione del criterio di valutazione dell'indennizzo (art. 315 c.p.p.), nell'entità dello strepitus fori, nell'esclusione del lucro cessante derivante dalla sospensione/revoca degli incarichi di custode giudiziario, nel rifiuto di considerare documenti riepilogativi dei compensi e nella mancata condanna alle spese del grado di merito nonostante la comparsa di opposizione del MEF.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in parte. Ha dichiarato non fondate le prime due doglianze (criterio di valutazione e congruità dell'aumento per strepitus fori), confermando la corretta applicazione del parametro aritmetico e la ragionevolezza dell'incremento per la risonanza mediatica. Ha invece accolto i motivi terzo, quarto e quinto, ritenendo illogica e incongrua l'esclusione del danno da lucro cessante senza adeguata istruttoria o invito a integrare le prove e rilevando l'erronea valutazione riguardo alle spese del grado di merito nonostante la comparsa difensiva del MEF. Di conseguenza l'ordinanza impugnata è annullata limitatamente alla quantificazione dell'indennizzo e alla mancata liquidazione delle spese relative al grado di merito e la causa è rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio su tali punti; la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità è demandata alla Corte di merito.
Norme richiamate
presente nel testo come riferimento all'ipotesi di ingiustizia formale
Uso della norma per qualificare la situazione come ingiusta detenzione formale rilevante ai fini della riparazione
contestato dal ricorrente come norma applicabile al criterio di valutazione
Richiamata nelle censure del ricorrente riguardo alla presunta errata individuazione del criterio di giudizio per la riparazione
Parametro normativo/giurisprudenziale relativo al tetto e ai parametri giornalieri
tetto massimo fissato dalla legge in euro 516.456,90; parametro giornaliero indicato in euro 235,82 (euro 117,91 per gli arresti domiciliari)
La Corte ricorda il limite massimo e il parametro aritmetico di base per la liquidazione; tuttavia il giudice della riparazione può discostarsi motivando specifici pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali (es. strepitus fori) e deve fornire adeguata motivazione per lo scostamento
Massime di principio
- Il giudice della riparazione deve applicare il parametro aritmetico di base ma può aumentare l'indennizzo solo se motivatamente collegato a specifici pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali; la motivazione deve essere puntuale e controllabile
- Lo "strepitus fori" (risonanza mediatica) può giustificare un incremento dell'indennizzo, purché il giudice spieghi in modo congruo le ripercussioni sulla reputazione e sulla sfera personale del danneggiato
- Il danno da lucro cessante derivante da sospensione o revoca di incarichi per effetto dell'arresto è risarcibile se sussiste un nesso causale concreto e la possibilità di quantificazione; il giudice non può escluderlo in modo formale quando il ricorrente abbia allegato circostanze significative e, in caso di carenza probatoria, deve invitare la parte a integrare o disporre d'ufficio l'istruttoria
- Documenti riepilogativi contenenti la misura dei compensi possono essere utilizzati, anche se la quantificazione può essere fatta facendo riferimento ai parametri normativi di settore quando ciò renda possibile la determinazione del danno
- La valutazione delle spese processuali deve tenere conto dell'effettiva attività difensiva svolta dalla controparte (ad es. comparsa di opposizione consistente); la decisione di non liquidare spese richiede motivazione non contraddittoria
- In sede di rinvio il giudice di merito deve riconsiderare puntualmente entità dell'indennizzo e spese, motivando ogni scostamento rispetto ai parametri e, se necessario, integrando l'istruttoria per consentire il controllo di legittimità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29504/2025 del 14/08/2025
- Sentenza penale · 14 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29505/2025 del 14/08/2025
- Sentenza penale · 14 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29506/2025 del 14/08/2025
- Sentenza penale · 14 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29508/2025 del 14/08/2025
- Sentenza penale · 14 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29509/2025 del 14/08/2025
- Sentenza penale · 14 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29511/2025 del 14/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →