Cassazione Penale, Sentenza n. 29511/2025 del 14/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di esecuzione che ha applicato la disciplina della continuazione fra due sentenze irrevocabili. Il ricorrente deduceva errata applicazione degli artt. 81, 132, 133 cod. pen., 671 e 442 cod. proc. pen. e vizio di motivazione: il giudice dell'esecuzione avrebbe adottato come "pena-base" la pena complessiva irrogata con una delle sentenze (già frutto di cumulo per più reati), anziché individuare la pena inflitta per il singolo reato più grave; non avrebbe scorporato i reati già riuniti in cognizione; non avrebbe determinato autonomamente gli aumenti per i reati satellite (compresi quelli già riuniti) e non avrebbe applicato la diminuzione prevista per il rito abbreviato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria per un nuovo esame. La Cassazione ha rilevato che il giudice dell'esecuzione ha erroneamente preso come pena-base la pena complessiva risultante da cumulo operato in sede di cognizione, invece di scorporare i reati riuniti, individuare il singolo reato per il quale il giudice di cognizione aveva inflitto la pena maggiore (come indicato nel dispositivo di quella sentenza) e applicare autonomi aumenti per ciascun reato satellite (compresi quelli già unificati). Ha inoltre richiamato l'obbligo di motivare non solo la scelta della pena-base ma anche l'entità dei singoli aumenti ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., e la necessità di tener conto della diminuente per il rito abbreviato quando presente.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Disciplina del cumulo e della continuazione: la Corte richiama che, in sede esecutiva, quando si rideterminano pene provenienti da condanne che a loro volta comprendono cumuli, il giudice deve scorporare i reati riuniti e applicare autonomi aumenti per i reati satellite rispetto alla pena del reato più grave individuato.
art. 132 cod. pen.
Principio di proporzionalità e criteri di determinazione della pena; la Corte sottolinea l'obbligo del giudice dell'esecuzione di motivare la scelta della pena-base e la determinazione degli aumenti per consentire il controllo del percorso logico-giuridico.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la quantificazione della pena; richiamato insieme all'art.132 per l'obbligo motivazionale circa l'entità degli aumenti ai fini del rispetto dei parametri di determinazione della pena.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
La Corte ricorda che, ai fini dell'individuazione della "violazione più grave" nel reato continuato in sede esecutiva, si deve considerare come "pena più grave inflitta" quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, così come indicata nel dispositivo di sentenza.
art. 671 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente tra le norme invocate; concerne i poteri del giudice dell'esecuzione in tema di riduzione e determinazione delle pene. La decisione si concentra però sui principi relativi alla continuazione e alla motivazione degli aumenti.
art. 442 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in materia di procedimento esecutivo; la Corte non si sofferma sul testo specifico ma valuta l'impugnazione principalmente con riferimento alle regole sulla continuazione e alla motivazione richiesta per la quantificazione della pena.
Massime di principio
- In sede esecutiva, quando si valuta la continuazione tra più condanne irrevocabili, non si può utilizzare come pena-base la pena complessiva risultante da una sentenza che ha già cumulato più reati: è necessario scorporare i reati riuniti dal giudice della cognizione e individuare il singolo reato per il quale è stata inflitta la pena più elevata, prendendo come base la pena concretamente irrogata per quel reato come risultante dal dispositivo.
- Sulla pena-base così individuata vanno poi applicati, in modo autonomo e motivato, gli aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli che risultavano già unificati in sede di cognizione; non è sufficiente limitarsi al rispetto del limite legale (es. triplo della pena-base) senza motivazione dell'entità degli aumenti.
- Se una delle condanne è stata pronunciata con rito abbreviato, il giudice dell'esecuzione deve tenere conto della diminuzione prevista (es. riduzione di un terzo) nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
- La motivazione è essenziale: il giudice dell'esecuzione deve spiegare sia la scelta della pena-base sia la misura degli aumenti (richiamando i criteri degli artt.132 e 133 cod. pen.) per permettere il controllo giurisdizionale del percorso decisorio.
- In caso di errore nella ricostruzione del meccanismo della continuazione (uso della pena complessiva anziché della pena del singolo reato più grave, mancato scorporo dei reati riuniti, mancata applicazione delle diminuenti), la Corte di Cassazione annulla con rinvio la decisione impugnata per nuovo esame conforme ai principi indicati.
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