Cassazione Civile, Ordinanza n. 37673/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta avverso un atto di intimazione di pagamento fondato su numerose cartelle di pagamento e avvisi di addebito. In appello l'opposizione era stata rigettata. Nel ricorso per cassazione la parte ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato come generico il disconoscimento delle copie fotostatiche depositate dall'ente previdenziale relative agli avvisi di addebito e alle ricevute di notifica, nonostante il disconoscimento fosse stato formulato secondo i criteri affermati dalla giurisprudenza e non fossero stati prodotti gli originali dei documenti contestati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che il disconoscimento delle copie effettuato in giudizio fosse stato correttamente valutato dalla Corte d'appello come generico e meramente assertivo, quindi inidoneo a privare di efficacia probatoria le copie prodotte. Ha richiamato il principio per cui il disconoscimento ex art. 2719 c.c. deve essere chiaro, specifico e univoco, indicando il documento e gli aspetti difformi rispetto all'originale, senza potersi limitare a clausole di stile o formule omnicomprensive. Ha inoltre osservato che tale apprezzamento appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se immune da vizi motivazionali. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese in favore dell'ADER e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 2719 c.c. come norma sulla prova documentale in relazione alle copie e al loro valore.
Il disconoscimento della conformità della copia fotostatica all'originale, per essere efficace, deve essere chiaro, specifico e univoco; non bastano clausole di stile o contestazioni generiche.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata invocata la violazione di legge come vizio del ricorso per cassazione.
La valutazione del giudice di merito sul carattere generico del disconoscimento è stata ritenuta insindacabile in cassazione in mancanza di vizi motivazionali nei limiti del nuovo testo della norma.
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti ai fini della decisione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non richiede formule sacramentali ma deve essere formulato in modo specifico e univoco, individuando il documento contestato e le ragioni della contestazione.
- Una contestazione onnicomprensiva, generica o meramente assertiva, priva di indicazioni sulle difformità tra copia e originale, è inefficace come disconoscimento probatorio.
- La valutazione circa la sufficienza del disconoscimento della copia documentale è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
- In sede di legittimità, la deduzione di violazione di legge non consente di rimettere in discussione un giudizio di merito correttamente fondato sui principi in tema di disconoscimento della prova documentale.
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