Cassazione Civile, Ordinanza n. 22584/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso del 90% delle imposte IRPEF versate per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, invocando il beneficio previsto per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia. I giudici di merito avevano accolto la domanda e l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia/difetto di motivazione sulla circostanza che il contribuente non risiedesse in uno dei comuni inclusi nel beneficio; con il secondo ha dedotto violazione delle norme che disciplinano l’agevolazione, sostenendo che per i lavoratori dipendenti il requisito rilevante fosse la residenza in uno dei comuni individuati dal decreto, e non la sola sede del datore di lavoro, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la CTR aveva comunque affrontato il punto, ma ha accolto il secondo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata senza rinvio sul punto di diritto necessario, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c. e rigettando l’originario ricorso del contribuente, poiché per il lavoratore dipendente il beneficio spettava solo se residente nei comuni individuati dal D.P.C.M., requisito non soddisfatto. Ha disposto la compensazione delle spese di merito e la regolazione delle spese di legittimità secondo soccombenza.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
viene richiamato come base normativa del beneficio fiscale invocato dal contribuente, ma la Corte precisa che non può prescindere dai requisiti soggettivi e territoriali fissati dalla disciplina speciale.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
norma richiamata dall’Agenzia a supporto della disciplina dei rimborsi/agevolazioni fiscali connessi al sisma del 1990.
art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, n. 2057
Possono beneficiare delle sospensioni e delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli i soggetti residenti, da data anteriore al 13 dicembre 1990, nei comuni che saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri...
per i soggetti residenti il requisito decisivo è la residenza, anteriore alla data indicata, nei comuni individuati dal D.P.C.M.; il secondo comma riguarda invece soggetti che svolgono attività industriale, commerciale, artigiana o agricola nei comuni interessati, anche se residenti altrove.
D.P.C.M. 15 gennaio 1991, n. 288
atto attuativo che individua i comuni rilevanti ai fini del beneficio; la Corte ne valorizza il contenuto per escludere il diritto al rimborso in assenza del requisito di residenza nel comune incluso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione/falsa applicazione di legge, accolta dalla Corte con riguardo al secondo motivo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma invocata per il primo motivo, ritenuto infondato perché la sentenza di merito non aveva omesso di pronunciare sul punto.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito della memoria.
consente alla Corte, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Per i benefici fiscali collegati a eventi calamitosi o a regimi agevolativi territoriali occorre verificare con precisione il requisito soggettivo previsto dalla norma attuativa: se la disposizione riserva il beneficio ai residenti in determinati comuni, la sola circostanza che il datore di lavoro abbia sede in quei comuni non è sufficiente per il lavoratore dipendente.
- La distinzione tra chi beneficia dell’agevolazione in quanto residente e chi la beneficia in quanto svolge attività economica nell’area interessata è decisiva: i due presupposti non sono sovrapponibili e non possono essere confusi dal giudice di merito.
- L’omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza impugnata abbia comunque affrontato, anche sinteticamente, la questione controversa; in tal caso il vizio deducibile non è quello processuale dell’omissione, ma eventualmente quello di violazione di legge nella ricostruzione del presupposto normativo.
- Quando la controversia è definita dalla sola corretta applicazione della norma agevolativa e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione e pronunciare nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
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