Cassazione Civile, Ordinanza n. 22407/2021 del 05/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino della Guinea aveva chiesto, dopo il rigetto in sede amministrativa e poi giudiziaria, il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione umanitaria. A sostegno della domanda riferiva di essere fuggito dal Paese per timore di contrarre il virus Ebola, che aveva causato la morte della madre. La Corte d'appello aveva escluso ogni forma di tutela, ritenendo insussistenti sia una situazione di conflitto armato o violenza indiscriminata in Guinea sia una condizione individuale di vulnerabilità. Nel ricorso per cassazione il richiedente articolava due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 14 d.lgs. 251/2007 e delle regole istruttorie, sostenendo che vi fosse violenza indiscriminata e insicurezza generalizzata nel Paese, con diritto alla protezione sussidiaria anche nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c); con il secondo deduceva violazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando il mancato esame della propria vulnerabilità ai fini della protezione umanitaria, come già dedotta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata: il ricorrente non aveva fornito alcuna argomentazione concreta a sostegno della dedotta protezione sussidiaria ex lett. a) e b) e, quanto alla lett. c), aveva mosso una censura generica senza attaccare l'accertamento di merito svolto dalla Corte territoriale sulla base di fonti informative, che aveva escluso conflitto armato o violenza generalizzata nella zona di origine. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la doglianza sulla protezione umanitaria era generica e meramente riproduttiva delle deduzioni d'appello, senza indicare elementi individualizzanti decisivi; inoltre la Corte di merito aveva motivatamente escluso sia una situazione di vulnerabilità sia un radicamento stabile in Italia, e il ricorrente non aveva specificamente censurato tali affermazioni. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, ove dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La protezione sussidiaria richiede presupposti specifici; per la lettera c) occorre l'accertamento, in fatto, di una situazione di violenza indiscriminata in conflitto armato interno o internazionale, idonea a esporre personalmente il richiedente a un danno grave.
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
La protezione umanitaria va valutata secondo la disciplina vigente al momento della domanda, se proposta prima dell'entrata in vigore della riforma del 2018.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il vizio di violazione di legge va dedotto in modo specifico e con reale confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L'accertamento di fatto del giudice di merito è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale nei casi consentiti dalla norma.
La doglianza sull'apprezzamento delle prove non può risolversi in una critica generica e meramente assertiva, ma deve confrontarsi con gli specifici accertamenti compiuti dal giudice di merito.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
La causa è stata decisa in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso.
Il ricorso è stato trattato con il procedimento camerale semplificato previsto per la decisione in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità comporta, ove dovuto, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro cui si commisura l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e devono confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle difese già svolte nei gradi di merito è inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
- In tema di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007, l'accertamento della violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale nei casi consentiti.
- La domanda di protezione umanitaria presentata prima del 5 ottobre 2018 deve essere esaminata alla luce della disciplina previgente; tuttavia il richiedente deve allegare e indicare elementi individualizzanti specifici e decisivi della propria vulnerabilità.
- Non è sufficiente affermare in modo generico una condizione di vulnerabilità o un radicamento sociale in Italia: occorre censurare puntualmente gli accertamenti contrari compiuti dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito abbia esaminato la situazione del Paese di origine e abbia escluso conflitto armato, violenza generalizzata, vulnerabilità individuale e stabile integrazione in Italia, il ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con tali accertamenti è inammissibile.
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