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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10606/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento, a titolo di fungibilita', della pena di 2 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione (sentenza Corte di appello Napoli 30/11/2011, irrevocabile 07/12/2012), interamente gia' espiata e riportata nel cumulo, ritenendo che nel provvedimento di cumulo fosse stata detratta solo una frazione (8 mesi dal 7/3 al 6/11/2011) e che il restante periodo debba essere riconosciuto come pena fungibile. Sosteneva inoltre che le due imputazioni associative contestate riguardassero associazioni distinte e periodi temporali separati (quindi punizioni distinte), il che renderebbe possibile il computo della pena gia' scontata.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha osservato che la precedente sentenza della Corte di cassazione n.47738/2022 aveva solo rimesso la competenza al giudice dell'esecuzione e non aveva accertato il diritto alla fungibilita'. In sede di rinvio la Corte di appello ha motivato il rifiuto evidenziando che le condotte associative erano state ritenute unitarie dalla sentenza di merito (assenza di aumento per continuazione interna), per cui non esistono due distinte pene riferibili a periodi separati; ne discende l'insussistenza del credito di pena richiesto. Inoltre, ai sensi dell'art.657, comma 4, cod. proc. pen., non possono essere computate le pene o i periodi di custodia cautelare sofferti dopo il reato per il quale va determinata la pena, ragione per la quale il periodo 7/11/2011-31/07/2013 non poteva essere utilizzato per il computo. Ricorso rigettato e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art.416-bis cod. pen.

    Norma che definisce l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto le condotte associative complessivamente unitarie e perduranti ai fini dell'esecuzione

  • art.73 d.P.R. 309/90

    Offesa relativa alla detenzione/traffico di stupefacenti (fatto del 7/3/2011); sulla base della sentenza di merito tale reato e' stato inserito nella pluralita di fatti da valutare insieme per la determinazione della pena

  • art.74 d.P.R. 309/90

    Aggravante o fattispecie collegata al traffico di stupefacenti; inserita nelle condotte associative ritenute unitariamente dalla Corte territoriale

  • art.81 cod. pen.

    Disciplina dell'aumento di pena per continuazione; la Corte territoriale aveva quantificato un aumento di mesi otto per la continuazione, il che ha contribuito a ritenere le condotte connesse e non frammentabili

  • art.657 cod. proc. pen.

    Stabilisce che non possono essere computate pene o periodi di custodia cautelare sofferti dopo il reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire; la Corte l'ha invocato per escludere il conteggio del periodo 7/11/2011-31/07/2013

  • art.606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. e) e lett. c)

    Norme che individuano i motivi di ricorso in Cassazione (vizio di motivazione e violazione di norme di diritto); il ricorrente le ha invocate ma la Cassazione le ha ritenute infondate

  • art.627, 628, 656, 657, 663, 665, 666, 670, 671 cod. proc. pen.

    Norme processuali citate dal ricorrente nel secondo motivo; la Corte ha ritenuto che la sentenza di annullamento precedente non avesse gia' deciso il merito e che il giudice dell'esecuzione si sia attenuto al giudicato

  • art.173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limite alla riproduzione integrale dei motivi nel ricorso; la Corte ha indicato i motivi nei limiti di tale disposizione

  • art.616 cod. proc. pen.

    Norma che regola la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla condanna del ricorrente

  • Corte di cassazione, sentenza n.47738/2022

    Decisione precedente che ha annullato con rinvio l'ordinanza della Corte territoriale per incompetenza, rimettendo la valutazione della richiesta di fungibilita' al giudice dell'esecuzione senza pronunciarsi sul merito

Massime di principio

  • La fungibilita' o il riconoscimento di periodo di pena gia' scontato richiede che esistano punizioni distinte e separabili riferibili a periodi temporali diversi; se le condotte sono state giudicate unitariamente nel provvedimento di condanna, non e' possibile in sede esecutiva frazionare la pena per ottenere il computo richiesto
  • La valutazione del giudice dell'esecuzione deve rispettare il giudicato: una sentenza di merito che non applica aumenti per continuazione interna e' indizio forte della unitarieta' delle condotte e impedisce di riformulare separazioni temporali in sede esecutiva
  • Ai sensi dell'art.657, comma 4, cod. proc. pen., i periodi di custodia sopravvenuti dopo il reato per il quale deve essere eseguita la pena non sono computabili, per cui non tutti i periodi di detenzione possono essere automaticamente considerati ai fini del computo
  • Una pronuncia della Cassazione che abbia solo rimandato la competenza al giudice dell'esecuzione non equivale a un accertamento sul diritto alla fungibilita' o al merito: il giudice dell'esecuzione deve comunque motivare la decisione nel rispetto del giudicato
  • Se si contesta l'erronea qualificazione temporale o l'unita' delle condotte, e' necessario fornire elementi concreti che contrastino il contenuto della sentenza di condanna; la mera affermazione della distinctio non e' sufficiente in presenza di motivazione di merito contraria

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