Cassazione Civile, Ordinanza n. 25327/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento per IRES 2010, contestando il recupero a tassazione di costi riferiti a compensi spettanti agli associati in partecipazione, ritenuti indeducibili dall'Ufficio. Le decisioni di merito erano state favorevoli alla contribuente. In cassazione, però, la società ha depositato documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata della lite fiscale ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, con domanda, ricevuta e modelli F24 comprovanti il pagamento dell'intero importo dovuto. Non risultando presentata entro il 31 dicembre 2020 alcuna istanza di trattazione da parte delle parti, né un diniego della definizione poi impugnato, la controversia è stata ritenuta estinta per effetto della disciplina del condono/definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando che la controversia rientrava nella definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, che il pagamento era previsto in unica rata e che non era intervenuto nei termini alcun diniego della definizione. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate. È stato inoltre dato atto della non debenza dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 6, comma 2-ter, d.l. n. 119/2018
richiamato come base della definizione agevolata della controversia fiscale invocata dalla contribuente
art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
indicato come disciplina applicabile alla definizione agevolata e alla conseguente estinzione della lite
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
rilevato che, in mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e in assenza di diniego impugnato, il processo si estingue
richiamato per la possibilità delle parti di chiedere la fissazione dell'udienza dopo l'estinzione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
utilizzato per escludere, nel caso concreto, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria rientra in una definizione agevolata e risulta depositata la prova dell'adesione e del pagamento integrale dovuto, il giudizio può estinguersi per cessazione della materia del contendere.
- In presenza della disciplina speciale sulla definizione agevolata, la mancata presentazione nei termini dell'istanza di trattazione e l'assenza di un diniego della definizione impediscono la prosecuzione del processo, che si considera estinto.
- La declaratoria di estinzione per definizione agevolata comporta la regolazione delle spese secondo il criterio dell'anticipazione e può escludere, ove ne ricorrano i presupposti processuali, l'ulteriore contributo unificato.
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