Cassazione Civile, Sentenza n. 5403/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti contestavano la trascrizione, effettuata il 7 ottobre 2004, di un provvedimento di confisca disposto in esecuzione di una sentenza penale (sentenza della Corte d'appello del 30/03/1999 e ordinanza del 23/06/2004). La PROIM e Selva sostenevano che la trascrizione fosse illegittima e inidonea in quanto fondata su titolo inesistente o descritto falsamente: la nota di trascrizione sarebbe stata viziata da errore nella qualificazione del titolo ("atto giudiziario" vs "atto amministrativo"), da data e numero di repertorio non corrispondenti, da indicazione di diverso pubblico ufficiale e da una descrizione dei beni non coincidente; inoltre, allegavano che l'elenco dei beni era stato redatto successivamente alla sentenza. Chiedevano l'accertamento dell'inidoneità del titolo alla trascrizione e la nullità o annullabilità della trascrizione stessa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dei PROIM e di Selva. La Corte ha ritenuto fondato in parte il primo motivo relativo alla formazione del giudicato (osservando che il Tribunale di primo grado non aveva dichiarato espressamente l'incompetenza, ma aveva esaminato il merito della domanda sulla trascrizione), tuttavia ha escluso che quest'osservazione potesse di per sé determinare l'accoglimento del ricorso, in presenza di una ulteriore autonoma e condivisibile motivazione della Corte d'appello. Sulla questione centrale dell'idoneità del titolo a supportare la trascrizione la Corte ha confermato la decisione di merito, ritenendo che la sentenza penale del 1999, integrata dall'ordinanza del 2004, descrivesse sufficientemente gli elementi necessari (anche per relationem) e fosse idonea alla trascrizione. Il terzo motivo (nullità della nota di trascrizione per vizi descrittivi) è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per non aver riprodotto il documento impugnato, come richiesto dall'art. 366 c.p.c.; il quarto motivo è stato assorbito. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere le spese processuali alle resistenti, liquidate in Euro 5.500 oltre spese prenotate a debito. La sentenza annota altresì il richiamo all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 in ordine al contributo unificato.
Norme richiamate
Norma invocata come fondamento dei motivi di cassazione per violazione di legge e falsa applicazione; la Corte l'ha usata per esaminare le doglianze relative a interpretazione e applicazione delle norme civili e processuali.
Riferimento in relazione al tema del giudicato e delle statuizioni che possono formare giudicato; la Corte ha precisato che il giudicato interno si forma solo su capi autonomi della sentenza.
Riferito al contenuto e alla funzione della decisione di merito; utilizzato nel ragionamento sulla precisazione del capo deciso e sulla possibilità di assorbimento di questioni non autonome.
Norma sulla trascrizione degli atti: la Corte ha valutato la rilevanza della corrispondenza tra nota e titolo e l'idoneità del titolo penale (sentenza + ordinanza) a consentire la trascrizione.
Norma sulla regolarità formale della nota di trascrizione; richiamata nella disputa sulla correttezza degli estremi indicati nella nota e sulla necessità che la nota consenta l'individuazione certa dell'atto e dei beni.
Riguarda l'efficacia della trascrizione e la sua opponibilità ai terzi; la Corte ha ricordato che l'efficacia si determina in base al contenuto della nota di trascrizione.
Richiamato nella censura relativa alla nullità della nota; la Corte ha considerato la doglianza priva di specificità procedurale e quindi inammissibile.
Invocato dai ricorrenti in relazione alla tutela possessoria e ai diritti reali; la Corte ha esaminato la legittimazione e la titolarità dei ricorrenti rispetto ai beni.
Riferimento alla disciplina dell'azione di accertamento della proprietà e opposizione alla trascrizione: la Corte ha valutato la legittimazione attiva del Selva e della società.
Richiamato nella doglianza concernente il danno da trascrizione illegittima; la questione è stata poi assorbita o non esaminata nel merito dalla Corte di cassazione.
Riferimento richiamato nella censura sul danno; la Corte non ha proceduto ad approfondire tale profilo essendo il motivo assorbito.
Richiamata a fondamento dell'inammissibilità del terzo motivo: la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha riprodotto nel ricorso il documento contestato, come richiesto da tale norma per l'esame in Cassazione.
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Norma amministrativa rilevata in udienza in relazione al contributo unificato: la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del versamento, se dovuto.
Massime di principio
- La competenza a discutere della validità sostanziale di un provvedimento penale di confisca (diritto del terzo sui beni confiscati) è in genere del giudice dell'esecuzione penale; il giudice civile può però sindacare la regolarità formale della nota di trascrizione e l'idoneità del titolo trascritto nei limiti in cui la questione sia effettivamente posta in termini civili.
- Il giudicato si forma solo su capi autonomi e decisori della sentenza; una semplice argomentazione o esposizione non autonoma non determina, da sola, il preclusivo effetto del giudicato su questioni collaterali.
- Per contestare la validità di una trascrizione in sede di legittimità (Cassazione) è essenziale riprodurre e indicare esattamente i documenti impugnati nel ricorso; l'omessa produzione comporta l'inammissibilità delle censure fondate su tali atti.
- L'efficacia e l'opponibilità della trascrizione ai terzi si determinano sulla base del contenuto della sola nota di trascrizione: la nota deve contenere riferimenti sufficienti e non equivoci agli estremi essenziali del titolo e ai beni per essere efficace.
- Chi effettua la trascrizione assume il rischio dell'accurata identificazione del soggetto e dei beni: errori o incertezze nell'indicazione del proprietario o dei beni possono compromettere l'efficacia della trascrizione nei confronti dei terzi.
- La semplice correzione successiva della trascrizione non sempre può risanare gli effetti pregiudizievoli dell'incertezza originaria per i terzi che si sono affidati ai registri immobiliari.
- Quando il titolo trascritto è costituito da una sentenza penale definitiva integrata da un provvedimento di esecuzione (ordinanza di confisca), tale combinazione può costituire titolo idoneo alla trascrizione se dagli atti risulta, anche per relationem, l'indicazione dei beni e dei soggetti coinvolti.
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