Cassazione Civile, Sentenza n. 5399/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente proponeva usucapione del magazzino (e del cortile adiacente) sostenendo possesso uti dominus dal 1977 e comunque dal maggio 1983; le parti erano coinvolte in due procedimenti riuniti (n. 476/2000 e n. 310/2009). La Corte d'appello aveva ritenuto interrotta la prescrizione dalle comparse di costituzione delle convenute nel primo procedimento e aveva valutato solo la domanda relativa al primo giudizio, escludendo il possesso ultraventennale richiesto dal Deledda. Deledda denunciava violazione delle norme sulla riunione dei processi e sul principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché errata qualificazione e applicazione degli atti interruttivi della prescrizione acquisitiva (art.1165 e 2943 c.c.), lamentando che le costituzioni difensive delle convenute non costituivano atti idonei ad interrompere l'usucapione in mancanza di una domanda volta al recupero del possesso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la Corte d'appello aveva erroneamente fuso le domande dei due procedimenti riuniti e non aveva esaminato separatamente la domanda di usucapione relativa al procedimento n.310/2009 (magazzino + cortile, periodo di possesso fino al 14.5.2009). Ha inoltre ritenuto errata l'attribuzione di efficacia interruttiva alle semplici comparse di costituzione delle convenute: secondo la giurisprudenza richiamata, per interrompere l'usucapione è necessario un atto giudiziale volto al concreto recupero del possesso (azione rivendicativa o azione volta al rilascio/recupero), mentre la mera opposizione o costituzione difensiva non è sufficiente. Per tali motivi la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Cagliari in diversa composizione per nuovo esame, conformemente ai principi indicati; si provvederà altresì sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. comma primo n.3 e n.4
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione e alla violazione delle norme processuali nell'omessa e scorretta valutazione delle domande e dei motivi di impugnazione da parte della Corte d'appello
art. 112 c.p.c.
Riferito al principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato: la Corte d'appello doveva decidere su tutte le domande e motivazioni proposte nei diversi giudizi riuniti
art. 273 c.p.c.
Richiamato in tema di riunione e autonomia dei procedimenti; la decisione deve preservare l'identità delle singole domande nei giudizi riuniti
art. 274 c.p.c.
Riguarda la disciplina della riunione dei giudizi: la Corte ha sottolineato che pur potendo utilizzare prove raccolte in un processo nell'altro, le domande devono essere vagliate distintamente
art. 1165 cod. civ.
Collegato all'art.2943 c.c. per stabilire quali atti interrompono la prescrizione acquisitiva: rinvia al principio che gli atti interruttivi devono essere volti al recupero del possesso
art. 2943 cod. civ.
Interpretato insieme all'art.1165 c.c.: gli atti interruttivi della prescrizione acquisitiva sono tassativi e richiedono un'azione giudiziale diretta alla privazione del possesso o comunque atto che comporti perdita materiale del potere di fatto sulla cosa
Massime di principio
- La riunione di più processi non cancella l'autonomia delle singole domande: il giudice deve esaminare separatamente ciascuna pretesa e decidere come se fossero pronunce distinte, pur potendo utilizzare prove raccolte in uno dei giudizi se legittimamente acquisite e discusse in contraddittorio
- Gli atti interruttivi dell'usucapione sono tassativi: interrompono la prescrizione solo gli atti volti effettivamente a recuperare il possesso (azione di rivendicazione, azione per il rilascio o altra azione recuperatoria); la mera costituzione o opposizione difensiva senza domanda riconvenzionale di rilascio non interrompe l'usucapione
- Se il medesimo soggetto propone più domande di usucapione in distinti procedimenti, ciascuna domanda deve essere valutata con riferimento al relativo periodo di possesso dedotto e ai relativi atti interruttivi o esimenti, non è ammessa una fusione impropria delle domande
- Le prove raccolte in un procedimento riunito possono essere valutate nell'altro procedimento purché siano state raccolte nel pieno rispetto del contraddittorio; ciò evita duplicazioni e rispetta la ragionevole durata del processo
- Per costruire una difesa idonea a interrompere l'usucapione il titolare del diritto deve proporre espressamente un'azione volta al recupero del possesso o della proprietà; dichiarazioni difensive generiche o opposizioni processuali non bastano
- In caso di errori di valutazione processuale o di omessa pronuncia su domande autonome, è possibile la cassazione con rinvio affinché il giudice di merito compia il necessario esame separato delle domande
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