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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5408/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.3812/2019 (che aveva confermato l'ordinanza del Tribunale di Verona) in relazione alla riconvenzionale di usucapione proposta da Faccioli, alla mancata conversione del rito sommario in ordinario e all'ammontare dell'indennità di occupazione riconosciuta a favore del Concordato preventivo. Inoltre dedotte censure sulla legittimazione passiva del liquidatore, sulla rilevanza del contratto di comodato e sulla liquidazione delle spese processuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi per cessazione della materia del contendere a seguito di transazione intervenuta tra le parti e/o per difetti di ammissibilità/formali; ha ritenuto valida la procura su foglio separato notificata telematicamente; ha rigettato il quinto motivo relativo all'indennità di occupazione, confermando che l'indennità può essere qualificata come danno presunto (danno in re ipsa) e liquidata equitativamente facendo riferimento al canone di mercato; ha confermato altresì il principio che il liquidatore del concordato non è legittimato passivamente alle azioni reali dei terzi, ha respinto le ulteriori doglianze sulla compensazione delle spese e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    La determinazione circa la conversione del rito da sommario ad ordinario è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se fondata; l'istruttoria relativa alla riconvenzionale di usucapione non era necessaria ove fosse stata accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.

  • art. 102 c.p.c.

    L'integrazione del contraddittorio ex art.102 c.p.c. è strumento utilizzabile quando almeno un litisconsorte necessario sia già parte; non può supplire al difetto di legittimazione passiva di una parte non già introdotta in giudizio.

  • art. 182 L.F.

    Richiamata nella valutazione dei poteri del commissario/ liquidatore: la giurisprudenza interpreta che, nel concordato con cessione dei beni, i poteri del liquidatore sono limitati alle operazioni liquidatorie e recuperatorie e non comprendono la qualità di parte legittimata passiva per le azioni reali promosse dai terzi.

  • art. 43 L.F.

    La sentenza osserva l'assenza, nella disciplina del concordato, di una norma analoga che renda il liquidatore litisconsorte necessario per le azioni reali, giustificando il mancato obbligo di integrazione del contraddittorio nei confronti della società debitrice non già parte.

  • art. 360 c.p.c. (n.4 e n.5) e art. 348-ter c.p.c.

    Richiamati per delimitare il sindacato di legittimità: la riforma ha ristretto la sindacabilità della motivazione e reso inammissibili i mezzi basati su 'doppia conforme' ove le decisioni di primo e secondo grado coincidano sulla questione.

  • art. 16-decies D.L. n.179/2012 e art. 19-ter provv. DGSIA 16.4.2014

    Riconosciuta l'equiparazione ai fini probatori delle copie informatiche conformi all'originale cartaceo e la validità della notifica telematica con attestazione di conformità.

  • art. 372 e art. 378 c.p.c.

    La transazione intervenuta tra le parti può determinare la cessazione della materia del contendere e l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza d'interesse; la transazione è documentabile e rilevabile in Cassazione.

  • sentenza SS.UU. n.33645/2022

    Principio invocato e applicato: l'indennità per occupazione senza titolo è un danno presunto (danno in re ipsa) liquidabile equitativamente, eventualmente parametrato al canone locativo di mercato, senza che il proprietario debba sempre provare il danno nel suo esatto ammontare.

  • art. 111 Cost.; artt. 175 e 127 c.p.c.; art. 331 c.p.c.

    Principio di ragionevole durata del processo: il giudice può ritenere superflua l'integrazione del contraddittorio quando ciò produrrebbe inutili dilazioni e costi, specialmente se il ricorso appare prima facie infondato.

  • art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002

    Presupposti per l'imposizione del contributo unificato aggiuntivo sono stati riscontrati e possono essere applicati a carico della ricorrente.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di risarcimento ex art.96, presente nel controricorso, è da ritenersi implicitamente rinunciata ove non riproposta dopo la transazione intervenuta.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo con cessione dei beni il liquidatore ha poteri essenzialmente liquidatori e non è legittimato passivamente per le azioni reali (es. usucapione); tali azioni devono essere esperite nei confronti del soggetto imprenditore titolare della proprietà, salvo diversa specifica normativa.
  • La conversione del rito da sommario ad ordinario è una valutazione discrezionale del giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se sorretta da motivazione.
  • L'occupazione senza titolo di un immobile altrui dà diritto a un'indennità qualificabile come danno presunto (danno in re ipsa) e può essere liquidata equitativamente facendo riferimento al canone di mercato, senza obbligo di provare il danno nel suo esatto ammontare.
  • Una transazione che faccia venir meno la controversia rende inammissibili i motivi di impugnazione per sopravvenuta mancanza d'interesse: è quindi fondamentale verificare l'esistenza di accordi sopravvenuti prima di procedere con ricorsi di legittimità.
  • La notifica telematica di documenti e la produzione di copie informatiche conformi all'originale cartaceo, con attestazione di conformità, garantiscono la validità della procura anche se apposta su foglio separato, purché risulti l'espressa conferma dei poteri per il grado di giudizio.
  • L'integrazione del contraddittorio ex art.102 c.p.c. non può essere usata per supplire a una mancanza di legittimazione passiva quando il litisconsorte necessario non è già parte; il giudice deve valutare l'effettiva utilità e tempestività dell'integrazione.
  • Nelle controversie con soccombenza reciproca il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella liquidazione delle spese e nella compensazione parziale; tale valutazione è difficilmente sindacabile in sede di legittimità.

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