Cassazione Civile, Sentenza n. 5372/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Gli attori chiedevano l'annullamento della compravendita del 13/11/1990 per mancanza assoluta di volontà della venditrice (firma apposta contro la sua volontà, mano «forzata») e, in via subordinata, la riduzione per lesione della legittima sostenendo che la vendita fosse in realtà una donazione indiretta perché non sarebbe stato pagato alcun prezzo. In Cassazione hanno proposto due motivi: (1) violazione del giudicato esterno relativo al rigetto della querela di falso, sostenendo che il giudicato escluderebbe anche che la mano fosse stata forzata; (2) violazione degli artt. 2697 e 1322 c.c., deducendo che, in presenza di contestazione da parte di un terzo circa la simulazione della vendita, grava sull'acquirente l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo (la mera dichiarazione nel rogito non sarebbe sufficiente) e che l'assenza del corrispettivo renderebbe privo di causa l'atto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo. In particolare ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui il carattere fidefaciente dell'atto pubblico esclude che la firma sia stata apposta da altra persona o che vi sia stata sostituzione fisica, ma non esclude la possibilità di violenza morale: tuttavia l'azione di annullamento per violenza morale non era stata proposta. Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che quando un terzo agisce per far dichiarare la simulazione di una compravendita e produce indizi sufficienti della fittizietà, l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo grava sull'acquirente; la dichiarazione nel rogito non è di per sé sufficiente. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti in relazione al giudicato esterno; la Corte ha valutato la portata del giudicato sulla base della attestazione fidefaciente del pubblico ufficiale
art. 12 Preleggi
richiamato insieme all'art. 2909 c.c. sul tema del giudicato esterno e della sua portata oggettiva
principio dell'onere della prova: la Corte ha statuito che, quando un terzo aziona per simulazione e fornisce indizi sufficienti, l'onere di provare il fatto positivo (il pagamento del prezzo) ricade sull'acquirente
invocato dai ricorrenti con riferimento alla causa del negozio: la Corte ha ritenuto assorbita la questione della nullità per difetto di causa in ragione dell'accoglimento del profilo probatorio (art. 2697)
richiamato dalla Corte come riferimento alle regole sulla simulazione del negozio e alla rilevanza della prova dell'animus donandi o del pagamento
Massime di principio
- L'attestazione fidefacente del notaio sul fatto che la persona ha sottoscritto davanti a lui esclude che la firma sia stata apposta da terzi o che vi sia stata sostituzione fisica; non esclude invece la possibilità di violenza morale che determini l'annullabilità del negozio, ma tale azione deve essere espressamente proposta.
- Se un terzo contesta la veridicità di una compravendita per simulazione (es. presunta donazione indiretta) e produce indizi sufficienti della fittizietà, l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo grava sull'acquirente; la mera dichiarazione contenuta nel rogito che il prezzo è stato versato non è di per sé prova sufficiente.
- In giudizi per simulazione tra parenti, il giudice può inferire carattere apparente dell'atto in mancanza della prova da parte dell'acquirente e valutare la presenza dell'animus donandi sulla base degli elementi probatori concreti.
- Il giudicato formatosi su una querela di falso ha portata limitata ai fatti accertati: non sempre esclude altri profili di invalidità (es. violenza morale) che non siano stati oggetto specifico del giudicato.
- Sul piano pratico, chi acquista da un parente e sostiene di avere pagato il prezzo dovrebbe conservare e produrre prove documentali o bancarie del pagamento, perché la semplice dichiarazione nel contratto notarile può non essere ritenuta idonea a superare l'onere probatorio a suo carico in caso di contestazione da terzi.
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