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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5406/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva l'accertamento di essere proprietaria per usucapione di due immobili siti in Villafranca di Verona (via Quadrato n.59/A e n.61), dove aveva dimorato fin dalla nascita sostenendone le spese. La procedura di concordato della Altex S.r.l. aveva invece rivendicato lo sgombero ritenendo gli immobili ceduti alla procedura. In primo grado il Tribunale di Verona dichiarò il difetto di legittimazione passiva del Concordato preventivo della Altex S.r.l.; la ricorrente impugnò. La Corte d'Appello dichiarò inammissibile l'appello per acquiescenza tacita della ricorrente, valutando che la stessa, dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, aveva proposto un nuovo giudizio contro la Altex S.r.l., riconoscendola come legittimata passiva. In Cassazione la ricorrente deduceva, tra l'altro, l'erronea applicazione degli artt. 329 e 282 c.p.c. (acquiescenza tacita) e la nullità delle sentenze per mancata integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.; inoltre sono state sollevate questioni incidentali sulla validità della procura e sulla richiesta di interruzione del giudizio per decesso della ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cessazione della materia del contendere in seguito a transazione intervenuta tra le parti (documentata e prodotta), ha respinto l'istanza di interruzione del giudizio per la morte della ricorrente (art. 300 c.p.c. non applicabile in Cassazione), e ha ritenuto valida la procura depositata in copia per immagine e attestata conforme ai sensi della normativa sulla documentazione telematica. Ha inoltre ritenuto infondati i motivi di gravame: ha confermato la valutazione di acquiescenza tacita compiuta dalla Corte d'Appello (atto di citazione contro la Altex S.r.l. prima dell'appello) e ha escluso l'obbligo di integrazione del contraddittorio nei confronti della Altex S.r.l., atteso che la legittimazione passiva per azioni reali compete all'imprenditore e non al liquidatore della procedura di concordato con cessione dei beni. Per effetto di ciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore della controricorrente e si è disposta l'eventuale applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 300 c.p.c.

    Non è applicabile nel giudizio di legittimità: la morte della parte sopravvenuta dopo l'instaurazione del giudizio di Cassazione non determina l'interruzione del processo e non consente l'ingresso degli eredi.

  • art. 16-decies D.L. n.179/2012 (conv. L. 17.12.2012 n.221) e art. 19-ter provvedimento DGSIA 16.4.2014

    art. 16-decies D.L. n.179/2012; art. 19-ter provv. DGSIA 16.4.2014

    La copia per immagine della procura notificata via PEC con attestazione di conformità è equiparabile all'originale ai fini della validità della procura per il processo telematico.

  • art. 372 c.p.c.

    Consente la produzione di documenti che comprovino fatti sopravvenuti (es. transazione) che determinano la cessazione della materia del contendere; la sopravvenuta transazione rende il ricorso in Cassazione inammissibile per mancanza di interesse.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Criteri di ammissibilità dei motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi proposti inammissibili ai sensi di tale norma (esame limitato ai vizi di diritto e alle questioni dedotte).

  • art. 329 c.p.c.

    Disciplina l'acquiescenza alla sentenza: la Corte ha applicato il principio secondo cui atti successivi incompatibili con la volontà di impugnare possono integrare acquiescenza tacita e determinare la carenza di interesse all'impugnazione.

  • art. 282 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla motivazione; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di fatto e la motivazione della Corte d'Appello, quindi non ha ravvisato violazione delle regole di formazione della decisione.

  • art. 102 c.p.c.

    Regola l'integrazione del contraddittorio: non è uno strumento idoneo a supplire il difetto di legittimazione passiva di una controparte non ancora parte; l'integrazione è utilizzabile quando almeno un litisconsorte necessario sia già parte.

  • art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.115/2002

    art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002

    Prevede l'applicazione di un ulteriore contributo unificato in Cassazione; la Corte ha rilevato i presupposti per imporre tale contributo alla ricorrente, se dovuto.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e pronunce rilevanti)

    Cass. SS.UU. 18.7.2023 n.20896; Cass. SS.UU. 22.4.2013 n.9687; Cass. sez. U. 13.7.1987 n.4779; Cass. n.16534/2012, e altre richiamate

    La Corte si è attenuta ai principi consolidati: 1) sui requisiti di validità della procura (Sez. Un. 2023); 2) sull'acquiescenza tacita e i suoi effetti (SS.UU. 2013); 3) sull'esclusione della legittimazione passiva del liquidatore per azioni reali nel concordato con cessione dei beni (giurisprudenza consolidata, es. Cass. 16534/2012).

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo con cessione dei beni il liquidatore non è generalmente legittimato passivamente per azioni reali avanzate da terzi: tali azioni vanno dirette, salvo casi particolari, contro il debitore/imprenditore (es. la società sottoposta al concordato).
  • La proposizione di un nuovo giudizio contro il corretto soggetto passivo, intervenuta dopo una sentenza di primo grado e prima dell'appello, può essere valutata come acquiescenza tacita se gli atti posti in essere sono inequivocabilmente incompatibili con la volontà di impugnare; ciò può determinare l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cessazione dell'interesse.
  • Se durante il giudizio di legittimità interviene una transazione o altra causa che estingue l'interesse alla decisione, il ricorso è inammissibile e la parte soccombente deve produrre il documento probatorio ai sensi dell'art. 372 c.p.c.
  • La morte della parte dopo l'instaurazione del giudizio davanti alla Corte di Cassazione non interrompe il procedimento: l'istituto dell'interruzione previsto dall'art.300 c.p.c. non trova applicazione in Cassazione e gli eredi non possono normalmente subentrare nel processo di legittimità.
  • Le procure e i documenti depositati e notificati per via telematica, purché corredati da attestazioni di conformità e conformi alla normativa (D.L. 179/2012 e provv. DGSIA), sono valutati come efficaci e equiparabili agli originali ai fini della rappresentanza processuale.
  • L'integrazione del contraddittorio ex art.102 c.p.c. non è uno strumento per sanare il difetto di legittimazione passiva quando il soggetto titolare del diritto (es. il debitore/imprenditore) non sia già parte del processo; il giudice non può disporre integrazione in modo estensivo per sopperire a tale carenza.
  • In Cassazione la valutazione di fatto operata dai giudici di merito (es. sulla compatibilità degli atti con l'intenzione di impugnare) è sindacabile solo nei limiti strettamente previsti dalla legge quando sia corredata da congrua motivazione.

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