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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5382/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società Agricola Rosale aveva promosso azione di manutenzione del possesso per ottenere il diritto a installare un nuovo cancello sullo "stradone" del fondo di sua proprietà (censito f.29 p.lla 33). Il Tribunale di Salerno accolse la domanda; la Corte d'appello di Salerno riformò ritenendo che l'area interessata fosse di proprietà dei De Carluccio e quindi che la ricorrente non avesse né proprietà né possesso del tratto iniziale dello stradone oggetto della domanda. In sede di revocazione la Corte distrettuale aveva rilevato un errore di fatto nella identificazione catastale del punto dove insisteva il cancello (la CTU indicava la particella 98, di proprietà di terzi, non le particelle attribuite ai De Carluccio), ma aveva ritenuto tale errore non decisivo, poiché anche corretta l'indicazione catastale la ricorrente non avrebbe provato né proprietà né possesso idoneo ai sensi degli artt. 1170 c.c. e 703 c.p.c. La ricorrente ha quindi impugnato in cassazione per vizio di motivazione e per errata valutazione della decisività dell'errore di fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Agricola Rosale. Ha dichiarato inammissibili alcune doglianze per carenza di specificità e ha ritenuto infondati gli altri motivi perché la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi sul sindacato di motivazione (limitato ai casi di carenza assoluta, motivazione apparente, contraddizioni irriducibili o motivazione perplessa) e sui presupposti della revocazione per errore di fatto (il giudice deve verificare la decisività dell'errore con un ragionamento controfattuale basato sul solo contenuto della sentenza impugnata). Poiché, sostituito mentalmente l'errore con la realtà corretta, la decisione rispetto alla domanda di manutenzione sarebbe rimasta negativa per mancanza di prova di proprietà o possesso, l'errore non era decisivo. Condanna della ricorrente alle spese processuali in favore di Gerardo De Carluccio (€200 esborsi, €3.500 compenso oltre oneri) e annotazione circa eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato ai sensi dell'art.13 co.1-quater D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1170 c.c.

    norma richiamata come riferimento alla tutela possessoria e ai presupposti dell'azione possessoria/manutentoria (azione esercitabile da chi ha il possesso o diritto su cosa)

  • art. 703 c.p.c.

    norma codicistica che disciplina l'azione di manutenzione del possesso: richiesta di tutela immediata delle situazioni di fatto; la Corte ha richiamato l'esigenza che l'attore provi il possesso o la proprietà dell'area per ottenere la tutela

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    norma che consente la revocazione per errore di fatto: è stato valutato se l'errore accertato fosse decisivo per la decisione impugnata

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    riferimento alla violazione per falsa applicazione di norme in sede di cassazione, usato per inquadrare i motivi di ricorso basati sulla motivazione e sulla valutazione dell'errore di fatto

  • art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.

    richiamato nel contesto del vizio di motivazione: la Corte richiama i limiti del sindacato sulla motivazione in cassazione (si censurano solo gravi anomalie della motivazione)

  • art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002

    norma sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per un ulteriore versamento del contributo unificato per la parte ricorrente, se dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocazione per errore di fatto (art. 395 n.4 c.p.c.) il giudice valuta la 'decisività' dell'errore con un ragionamento controfattuale: sostituendo mentalmente l'affermazione errata con quella esatta e valutando se la sentenza impugnata avrebbe avuto lo stesso esito. Se la decisione resiste, l'errore non è decisivo e la revocazione va respinta.
  • In Cassazione il sindacato sulla motivazione è molto limitato: sono ammissibili solo vizi gravi quali la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni e la motivazione perplessa e incomprensibile; il semplice vizio di merito o insufficienza della motivazione non è sufficiente.
  • Nelle controversie per manutenzione del possesso (art. 703 c.p.c.) è essenziale che chi domanda la tutela provi di avere titolo (proprietà o possesso) sull'area oggetto dell'intervento: la carenza di tale prova rende irrilevante anche un errore materiale sull'ubicazione catastale dell'opera.
  • La censura circa contraddizioni nella sentenza d'appello deve essere specifica: in cassazione vanno indicati esattamente i passi contestati; l'assenza di precisione può renderla inammissibile per carenza di specificità.
  • La soccombenza nella cassazione comporta, oltre alla condanna alle spese processuali, anche possibili oneri amministrativi aggiuntivi (es. contributo unificato) se ricorrono i presupposti normativi.

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