Cassazione Penale, Sentenza n. 16538/2022 del 28/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il pubblico ministero aveva impugnato l'ordinanza del Tribunale di Brescia lamentando, tra l'altro, errata determinazione del "profitto" del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000), censurando l'errore del Tribunale nell'identificare tale profitto con l'ammontare dell'imposta evasa anziché con il valore dei beni sottratti alla garanzia. Contestava inoltre la non utilizzabilità, da parte del giudice, di intercettazioni autorizzate per reati connessi e la motivazione ritenuta insufficiente su più aspetti (utilizzabilità delle presunzioni tributarie, ammissibilità del metodo analitico-induttivo/transfer pricing, natura del vincolo di disegno criminoso). I ricorrenti privati (Cellino, Boero, Arca) deducevano, tra l'altro, la non applicabilità del reato rispetto a beni localizzati all'estero e violazioni connesse alla motivazione e alla prova del dolo specifico (conoscenza del debito fiscale), oltre a richiamare norme e direttive internazionali/UE relative all'assistenza fiscale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del pubblico ministero e ha ritenuto infondati i ricorsi delle parti private. In particolare ha rilevato che il Tribunale aveva errato nell'identificare il profitto del reato con l'ammontare del debito tributario, dovendo invece individuare il profitto nel valore della riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio idoneo a costituire garanzia per l'Erario; ha altresì ritenuto legittima l'utilizzabilità delle intercettazioni autorizzate nell'ambito di reati connessi (art. 12 c.p.p.), e ha confermato la possibilità di fondare il fumus commissi delicti, ai fini del sequestro preventivo, anche su presunzioni tributarie e su accertamenti analitico-induttivi (transfer pricing) se correttamente valutati come elementi indiziari. Conseguentemente la Corte ha annullato con rinvio la parte del provvedimento impugnato affetta da vizio relativamente alla determinazione del profitto e ha rigettato i ricorsi di Cellino, Boero e Arca.
Norme richiamate
la condotta fraudolenta sia realizzata «al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o di sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila»
Il profitto confiscabile del reato non coincide automaticamente con l'ammontare del debito tributario; deve essere individuato nel valore della riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio che costituisce la garanzia dell'Erario
Norma centrale per la verifica del fumus commissi delicti ai fini del sequestro preventivo: il giudice del riesame deve valutare le concrete risultanze processuali e gli elementi indiziari, indicando le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria
artt. 266, 270, 271 cod. proc. pen.
Disciplina sull'utilizzo delle intercettazioni e sulle ipotesi di inutilizzabilità; la Corte ritiene utilizzabili le intercettazioni autorizzate quando i reati siano connessi ex art. 12 c.p.p. e rientrino nei limiti previsti, evitando un ingiustificato divieto di utilizzo per il reato presupposto dell'autoriciclaggio
Consente di ritenere non 'diverso procedimento' quello che riguarda reati connessi: le intercettazioni autorizzate per un reato possono essere utilizzate anche per reati strettamente connessi
L'autoriciclaggio è stato considerato reato connesso che può richiamare come reato presupposto delitti tributari (es. omessa dichiarazione), legittimando l'uso di prove raccolte per l'autoriciclaggio anche per il reato presupposto
art. 39 d.P.R. 600/1973 (richiamato per transfer pricing)
Il giudice penale può avvalersi di accertamenti analitico-induttivi e di criteri di transfer pricing come elementi indiziari, purché valutati criticamente e non automaticamente convertiti in prova certa
Direttiva 2010/24/UE e Convenzione MATT (Mutual Assistance in Tax Matters)
Richiamate dai ricorrenti a sostegno dell'insussistenza di pericolo per l'Erario per beni detenuti nel Regno Unito; la Corte ha ritenuto tale argomentazione non decisiva e non sufficiente a escludere l'applicabilità del sequestro cautelare previsto dal diritto interno
Massime di principio
- In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000) il "profitto" rilevante per la confisca anche per equivalente è, in linea generale, il valore della riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio idoneo a costituire garanzia per l'Erario, non automaticamente l'ammontare del debito tributario
- Per l'adozione del sequestro preventivo il giudice del riesame valuta il fumus commissi delicti con riferimento alle concrete risultanze processuali: presunzioni tributarie e accertamenti analitico-induttivi (es. transfer pricing) possono costituire elementi indiziari idonei se supportati da riscontri
- Le intercettazioni autorizzate per reati rientranti in un medesimo disegno criminoso e connessi ex art. 12 c.p.p. sono utilizzabili anche per reati presupposti o autonomi fra loro, quando sussista un vincolo strutturale e la stessa indagine originaria li ha riguardati
- La conoscenza dell'esistenza di un debito fiscale di importo superiore a 50.000 euro è elemento del dolo specifico; per il rito cautelare è sufficiente che l'agente fosse consapevole o accettasse il rischio significativo dell'esistenza di tale debito
- La localizzazione dei beni all'estero (es. Regno Unito) non esclude automaticamente la rilevanza ai fini cautelari: strumenti di assistenza internazionale non esauriscono né garantiscono in modo irretrattabile la soddisfazione delle pretese erariali e non impediscono, di per sé, misure cautelari previste dal diritto interno
- In Cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo il sindacato è limitato a questioni di illegittimità di diritto e a vizi motivazionali gravi (mancanza o motivazione apparente); non è consentito un riesame libero del merito probatorio
- Gli atti di disposizione del patrimonio, anche se formali o effettuati mediante entità estere/trust, possono integrare simulazione o frode se risultano idonei a rendere più difficoltosa o inefficace la riscossione coattiva dell'Erario
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