Cassazione Civile, Ordinanza n. 05143/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro due avvisi di accertamento in rettifica del valore dichiarato e dei versamenti effettuati ai fini ICI per un'area edificabile situata nel Comune di Lavagno, relativi agli anni 2010 e 2011. Con tre motivi denunciava, in sintesi: l'omesso esame di un fatto decisivo e la mancanza di motivazione sulla pretesa inedificabilità concreta del terreno; la violazione dell'art. 115 c.p.c. per l'omessa contestazione della consulenza tecnica di parte che sosteneva l'inedificabilità; e, più in generale, la censura alla valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito. Il comune resisteva con controricorso chiedendone l'inammissibilità, ma il controricorso risultava tardivo.
La decisione
La Corte ha rilevato anzitutto l'inammissibilità del controricorso del Comune perché notificato oltre il termine di quaranta giorni ex art. 370, comma 1, c.p.c. Ha poi ritenuto infondato il ricorso del contribuente e lo ha rigettato. In particolare, ha affermato che la sentenza impugnata aveva effettivamente motivato sull'edificabilità concreta del terreno richiamando la consistenza dell'area e la relazione del tecnico comunale; che le censure miravano in realtà a sollecitare una nuova valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità; che la doglianza sulla consulenza di parte era generica e comunque infondata, poiché la consulenza tecnica di parte è una mera allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio; e che, in presenza di doppia conforme, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. La Corte ha inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il controricorso notificato oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso è tardivo e quindi inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo; non consente di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito né di censurare insufficienza o contraddittorietà della motivazione oltre il minimo costituzionale.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è solo meramente apparente quando manca l'esposizione concisa dei motivi in fatto e diritto e dell'iter logico della decisione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario vale l'obbligo di motivazione concisa dei motivi in fatto e diritto della decisione; la sua violazione ricorre solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente.
art. 111, sesto comma, Cost.
La sentenza deve rispettare il minimo costituzionale della motivazione; il vizio ricorre solo nei casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
La censura richiamata dal ricorrente non era idonea a superare la valutazione di merito; la consulenza tecnica di parte non ha autonoma efficacia probatoria.
In caso di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si indicano e confrontano le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito sotto la veste formale di violazione di legge o di omesso esame di fatto, quando la censura mira in realtà a ottenere una diversa lettura delle prove.
- Il vizio di motivazione è oggi deducibile solo nei limiti del minimo costituzionale: la sentenza è censurabile in cassazione soltanto se la motivazione manca del tutto, è meramente apparente, presenta contrasti irriducibili o risulta obiettivamente incomprensibile.
- La consulenza tecnica di parte è una semplice allegazione difensiva e non costituisce prova autonoma; pertanto, non può da sola imporre una diversa ricostruzione del fatto rispetto alla valutazione compiuta dal giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- L'area edificabile può essere ritenuta tale sulla base della sua consistenza e degli elementi tecnici acquisiti dal giudice di merito; tale apprezzamento, se logicamente motivato, è sottratto al sindacato di legittimità.
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