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Sentenza

Sentenza n. 1356/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'accertamento - del diritto delle ricorrenti ad ottenere, in qualità di eredi legittimi del Sig. -OMISSIS-, la liquidazione di tutti gli importi a lui dovuti a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali, per l’insorgenza del mesotelioma pleurico sinistro, che ne ha causato la morte in data 18.05.2013. - che il mesotelioma che, in data 18.05.2013, ha provocato la morte del Sig. -OMISSIS- è di origine professionale per causa di servizio, con conseguente responsabilità del Ministero dell’Economia e delle Finanze/Guardia di Finanza, e diritto al risarcimento di tutti i danni, per profili di responsabilità contrattuale (artt. 1218, 1223 e 1453 c.c.) ed extracontrattuale (artt. 2050 e 2051 c.c., artt. 2043 e 2049 c.c., artt. 589 e 590 c.p. in combinato disposto con gli artt. 2043 e 2059 c.c.), diretta e vicaria (art. 28 Cost.), in relazione all’art. 2087 c.c. e liquidazione in favore delle odierne ricorrenti in qualità di eredi legittime; in subordine, anche nella non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, in ogni caso per l’accoglimento delle domande risarcitorie in relazione alle infermità già riconosciute al militare; per la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal Sig. -OMISSIS-, per l’importo ritenuto equo di € 2.500.000,00 , ovvero per l’importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa dal Giudice adito, ex art. 432 c.p.c. e/o 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazioni, e liquidazione in favore delle odierne ricorrenti, quali eredi legittimi, in quota parte di 1/3 di quanto spettante al militare deceduto.

Giustizia amministrativa201905881

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Condotta omissiva dell'amministrazione in materia di prevenzione e protezione del militare dall'esposizione professionale ad amianto, con conseguente domanda di risarcimento dei danni derivanti dal mesotelioma pleurico mortale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (eredi del militare)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno agito iure hereditatis, chiedendo l'accertamento della dipendenza professionale dal servizio del mesotelioma pleurico che aveva colpito il loro congiunto, sottufficiale in servizio nella Guardia di Finanza dal 1954 al 1991, e la condanna del Ministero al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Hanno dedotto l'esposizione continuativa, abituale e diretta ad amianto e ad altri agenti cancerogeni durante il servizio navale e a terra, in assenza di adeguate misure di prevenzione e protezione, prospettando responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'amministrazione. La domanda comprendeva danno emergente e lucro cessante, danno biologico, danno biologico terminale, danno morale catastrofale, danno esistenziale e danno tanatologico. Le ricorrenti hanno richiamato l'accertamento della dipendenza da causa di servizio effettuato nel giudizio civile promosso davanti al Tribunale di Nocera Inferiore e la relativa CTU medico-legale. L'amministrazione si è costituita con atto meramente formale, senza contestare specificamente i fatti allegati né dimostrare l'adozione di misure idonee a prevenire il rischio amianto.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. È stata respinta la domanda relativa ai danni patrimoniali prospettati come mancata percezione di somme riferibili al periodo di vita non goduto, poiché tali somme non erano mai entrate nel patrimonio del de cuius e non erano quindi trasmissibili iure hereditatis. È stata invece riconosciuta la responsabilità del Ministero per il danno non patrimoniale subito dal militare tra l'insorgenza della malattia e il decesso. Il Collegio ha ritenuto provati il rischio professionale, l'esposizione qualificata all'amianto e il nesso causale con il mesotelioma sulla base della documentazione prodotta, dell'accertamento giudiziale della dipendenza da causa di servizio, della CTU svolta nel giudizio civile e dell'assenza di contestazioni specifiche dell'amministrazione. La responsabilità è stata ricondotta alla natura contrattuale dell'obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c.; una volta provati danno, nocività dell'ambiente e nesso causale, gravava sull'amministrazione la prova dell'assenza di colpa e dell'adozione di tutte le cautele necessarie, prova non fornita. Il danno risarcibile è stato individuato nel danno terminale, comprensivo della componente biologica temporanea e della sofferenza connessa alla consapevolezza dell'esito letale. Per la liquidazione sono state applicate le Tabelle dell'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, edizione 2024, con il limite convenzionale di cento giorni per il danno terminale. Per i primi tre giorni è stato indicato l'importo massimo di euro 35.247,00; per il periodo successivo è stata prevista l'applicazione dell'importo tabellare di euro 39.114,00, con personalizzazione massima del 50 per cento, in ragione delle cure gravose e della consapevolezza della morte imminente. Dall'importo devono essere detratti l'eventuale equo indennizzo e le altre somme aventi funzione indennitaria già corrisposte, in applicazione della compensatio lucri cum damno. Sono stati riconosciuti gli interessi legali secondo il criterio della devalutazione alla data del decesso, rivalutazione annuale e interessi fino alla sentenza, nonché gli interessi successivi fino al soddisfo. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, pari a euro 2.000,00 oltre accessori, e alle spese della CTU, liquidate in euro 1.908,40 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    Costituisce la base dell'azione risarcitoria proposta davanti al giudice amministrativo.

  • art. 2087 c.c.

    L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

    La norma integra il rapporto di lavoro con un obbligo contrattuale di sicurezza, avente contenuto aperto e dinamico, che impone l'adozione delle misure tecnicamente disponibili per prevenire anche rischi non ancora pienamente conosciuti.

  • art. 1218 c.c.

    Nel quadro della responsabilità contrattuale datoriale, il lavoratore o i suoi eredi devono provare obbligazione, inadempimento e danno-conseguenza; il datore deve provare l'assenza di colpa e l'adozione delle cautele necessarie.

  • art. 1374 c.c.

    Il contratto di lavoro è integrato dagli obblighi di sicurezza previsti dall'art. 2087 c.c.

  • art. 41 c.p.

    Il nesso causale tra attività lavorativa e malattia è regolato dal principio di equivalenza delle condizioni, salvo l'intervento di un fattore estraneo, autonomo e sufficiente a produrre l'infermità.

  • art. 64, comma 3, c.p.a.

    La mancata contestazione specifica dell'amministrazione ha consentito di considerare pacificamente acquisiti i fatti allegati e documentati relativi all'esposizione all'amianto, alle mansioni e ai luoghi di lavoro.

  • art. 67 c.p.a.

    Ha consentito la disposizione della consulenza tecnica d'ufficio per accertare l'evoluzione della patologia e la consistenza del danno non patrimoniale.

  • art. 1226 c.c.

    Rileva per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale secondo i parametri tabellari richiamati.

  • art. 2056 c.c.

    Concorre a fondare il ricorso ai criteri equitativi e alle Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato quale criterio di risarcibilità delle conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato quale fondamento del risarcimento del danno non patrimoniale.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato dalla giurisprudenza per evidenziare che l'obbligo di sicurezza può comprendere obblighi positivi e consentire il rifiuto della prestazione pericolosa.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Richiamato dalle ricorrenti per sostenere l'utilizzabilità dei fatti non contestati ai fini della decisione.

Massime di principio

  • La responsabilità dell'amministrazione-datore di lavoro per una malattia professionale ha natura contrattuale e trova fondamento nell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c., che impone l'adozione delle misure tecniche e organizzative necessarie alla tutela della salute anche in assenza di specifiche disposizioni antinfortunistiche e indipendentemente dalla convenienza economica delle misure.
  • In una controversia risarcitoria per danno alla salute derivante dall'attività lavorativa, il lavoratore o i suoi eredi devono provare l'esistenza del rapporto, il danno, la nocività dell'ambiente e il nesso causale; una volta raggiunta tale prova, spetta al datore di lavoro dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie e che la malattia non sia riconducibile all'inadempimento dell'obbligo di sicurezza.
  • Il nesso causale tra esposizione lavorativa e malattia professionale può essere accertato secondo il criterio civilistico del più probabile che non e il principio di equivalenza delle condizioni, senza necessità della certezza propria dell'accertamento penale; l'esposizione qualificata, la durata del servizio, la latenza della patologia e l'assenza di fattori alternativi possono integrare prova sufficiente del rapporto eziologico.
  • Il danno patrimoniale riferito a redditi o somme che il danneggiato avrebbe percepito soltanto nel periodo successivo alla morte non è trasmissibile iure hereditatis, poiché tali utilità non sono mai entrate nel patrimonio del de cuius.
  • Quando la morte sopraggiunge dopo un apprezzabile periodo dall'insorgenza della malattia letale, è trasmissibile agli eredi il danno non patrimoniale terminale, comprensivo della compromissione biologica e della sofferenza connessa alla percezione dell'esito mortale; la liquidazione può essere effettuata mediante le Tabelle del Tribunale di Milano, con personalizzazione secondo le peculiarità concrete.
  • Le somme già corrisposte a titolo di equo indennizzo o di altra prestazione indennitaria avente la medesima funzione compensativa devono essere detratte dal risarcimento dovuto per il medesimo pregiudizio, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoCausa di servizio ed equo indennizzoIstruttoria processuale
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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